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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8980/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8980/2019 promossa da:
(C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Denise D'Annibale
contro
(C.F. CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Aurora Arrigoni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come in atto di citazione
Per parte convenuta: PRELIMINARMENTE 1) accertare, ritenere e dichiarare la decadenza di parte attrice dal diritto all'indennità suppletiva di clientela;
NEL MERITO IN
PRINCIPALITA' 2) accertare, ritenere e dichiarare che il recesso esercitato da parte attrice è affetto da nullità per le causali di cui alle argomentazioni svolte in atto e che, pertanto, trattandosi di recesso ordinario, nessuna indennità e/o somma a titolo di risarcimento danni è pagina 1 di 7 dovuta dalla mandante;
IN SUBORDINE 3) -accertato e ritenuto che il recesso ex adverso esercitato non è supportato da alcuna condotta ascrivibile alla preponente tale da incidere sul rapporto fiduciario tra le parti ed è quindi illegittimo;
-accertato e ritenuto che nessuna condotta ascrivibile alla preponente odierna convenuta può assurgere a giusta causa dell'esercitato diritto di recesso da parte della mandataria;
-accertato e ritenuto che la mandante ha rispettato gli obblighi contrattualmente assunti con la mandataria, anche di correttezza e buona fede, e che nessuno dei suoi comportamenti, in relazione alla vicenda in atti, può qualificarsi di gravità tale da supportare la giusta causa di recesso;
-accertato e ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1751 C.C. per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto;
dichiararsi che parte attrice non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto e/o al risarcimento dei danni per tutte le argomentazioni gradatamente svolte in atti, e conseguentemente rigettare integralmente le istanze ex adverso formulate. Spese di grado e di CTP, integralmente rifuse
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito anche ) citava in giudizio Parte_1 Parte_1 Controparte_1
(di seguito: deducendo, in fatto, che: CP_1
- essa aveva sottoscritto, il 18.6.2009, contratto di agenzia con avente ad oggetto la CP_1 promozione, per conto di quest'ultima, della conclusione di contratti di vendita di calzature in via esclusiva in Francia con riferimento alla cliente “Hac Donna”;
- la provvigione era stata pattuita nella misura del 5% sull'importo netto fatturato salvo situazioni particolari nelle quali le parti, previo accordo, si riservavano di accordarsi di volta in volta ove non potessero essere applicate le condizioni normali di vendita;
- il rapporto di agenzia continuava sino al 2012 quando essa attrice aveva comunicato alla a propria decisione di recedere dal contratto per gravi inadempimenti posti in essere da CP_1 quest'ultima in ordine alla gestione del cliente (ritardi consegne con conseguenti CP_2
annullamenti degli ordini, addebito di penali stante il ritardo nelle consegne, difettosità delle pagina 2 di 7 calzature) in relazione alla fornitura di scarpe “ballerine” ordinate tra il 2011 e il 2012;
- nel corso di un incontro, il 22.4.11, presso la sede HAC a Parigi cui partecipavano rappresentanti di quest'ultima, per e per Tes_1 Parte_1 Testimone_2 CP_1
Contr le parti concordavano un conteggio tra e per il ritiro della merce invenduta ed CP_1 impegno al rimborso ad delle somme già corrisposte ed al risarcimento dei danni CP_2
per i ritardi nelle consegne;
- nonostante gli accordi raggiunti on ritirava le calzature difettose;
CP_1
- a causa di tali inadempimenti essa attrice aveva perso ogni possibilità di continuare la relazione commerciale con con cui collaborava da anni;
CP_2
tutto ciò premesso, chiedeva accertarsi il grave inadempimento della convenuta per violazione dell'art. 12 del contratto stipulato e per l' “erronea realizzazione delle calzature commissionate dal cliente nella stagione 2011” nonchè il nesso di causalità tra detto CP_2
inadempimento e la perdita per essa attrice del cliente , con conseguente condanna CP_2 della convenuta al risarcimento dei danni da mancato guadagno e da lesione dell'immagine commerciale, nonché al pagamento della indennità di fine rapporto e della indennità suppletiva.
Si costituiva la convenuta eccependo: 1) la decadenza dal diritto a percepire l'indennità suppletiva di parte attrice;
2) la nullità del recesso esercitato dalla attrice;
3) l'insussistenza della giusta causa quale presupposto per il recesso;
4) l'assenza dei presupposti ex art. 1751 c.c. per la corresponsione dell'indennità. Contestava altresì la quantificazione degli importi asseritamente spettanti all'attrice.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 20.3.25 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve ritenersi provato, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata:
- la stipula, il 18.6.2009, tra le parti di contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione, da parte dell'attrice e per conto della della conclusione di contratti di vendita di calzature CP_1 con la cliente francese (doc. 1 attrice); CP_2
pagina 3 di 7 - che, essendo incorse problematiche in riferimento alla fornitura di scarpe “ballerine” per la stagione primavera/estate 2011, il 22.4.2011 si teneva a Parigi, presso la sede della HAC, un incontro, alla presenza di responsabili HAC, di per e Giovanni Tes_1 Parte_1
Firmo, per nel corso del quale venivano svolte dai rappresentanti HAC contestazioni in CP_1 merito alla fornitura e veniva raggiunto un accordo per il ritiro da parte di della merce CP_1
difettosa (circostanza – questa – confermata anche dai testi escussi e dal legale rappresentante della convenuta, sentito in sede in interrogatorio formale);
- il contenuto dell'accordo, riferito genericamente dai testi escussi (i quali hanno confermato il cap. 8 della memoria - cap. 8 “DVC che in detta circostanza, nel Parte_1
Contr contraddittorio tra le parti, veniva elaborato un conteggio tra e per il ritiro CP_1
della merce invenduta perché difettosa con impegno di a rimborsare a delle CP_1 CP_2 somme già corrisposte e con l'impegno di a risarcire per i ritardi delle consegne in CP_1
base al contratto di acquisto”) corrisponde a quanto indicato nella email (doc. 2 convenuta) inviata il 26.4.11 da per conto di HAC, a vari interlocutori tra cui alcuni Parte_2
referenti dell'attrice ( ; ), nella quale, in Email_1 Email_2 particolare, si legge che: quanto alle penali, venivano annullate quelle di gennaio e febbraio e applicate quelle di marzo per un importo di € 32896,00 e, quanto alle ballerine difettose, queste rimanevano nella disponibilità di HAC che le avrebbe messe in vendita in sconto e nei saldi
(“Nous laissons le ballerine en vente en rebais + en soldes”), restituendo l'invenduto alla fine dei saldi a inizio agosto (“et vous reprenez les invendus en fin de soldes soit début aout”); detto accordo risulta confermato nella email (doc. 3 convenuta) inviata in risposta il 26.4.2011 da il quale si riconosceva debitore dell'importo di € 32.896,00; Testimone_2 CP_1
Contr
- che in data 21.11.2011 HAC (attraverso ) comunicava a mezzo email (doc. 4 attrice) a
(e a ) che erano disponibili per il ritiro presso il deposito di n. 28.360 di CP_1 Pt_1 Per_1 calzature;
- che rispondeva lo stesso giorno (doc. 5 convenuta) evidenziando che, nel Testimone_2
corso dell'appuntamento del 22.4.11, era stata concordata la restituzione dell'invenduto all'inizio di agosto, non essendo, quindi, disponibile al ritiro delle calzature;
pagina 4 di 7 - che intervenivano successive email tre le parti per tentare di risolvere la questione, all'esito delle quali, preso atto della impossibilità dell'attrice di intermediare per Parte_3
una soluzione condivisa della questione, con email del 18.1.2012 (doc. 10 convenuta) dispensava dal presenziare al successivo incontro, organizzato per il 25.1.12 a Parte_1
Parigi, riferendo che avrebbero convocato direttamente al fine di trovare una soluzione CP_1
alla controversia (“…Comme vous me l'avez signalé hier lors de mon passage à vous Per_2 ne pourrez pas résoudre le litige sur les ballerines que nous avons avec par conseqént CP_1
il ne vous est pas nécessaire de venir ici le 25 janvier, nous allons demander a de venir CP_1 directement…);
- con email del 26.1.12, inviata anche a (doc. 14 convenuta) Parte_1 CP_1
comunicava i nuovi accordi raggiunti con HAC durante l'incontro svoltosi a Parigi;
- con lettera in data 24.3.12 (doc. 2 attrice) l'attrice comunicava alla il proprio recesso CP_1
“per giusta causa” dal contratto di agenzia ex art. 1750 c.c. a causa della condotta posta in essere nella “gestione e trattazione con il cliente HAC” con termine di preavviso, previsto dall'accordo economico collettivo e richiamato nel contratto, di mesi tre.
Ora, l'attrice, deducendo di aver esercitato il recesso per giusta causa, chiede, accertato, il “grave inadempimento” della convenuta per violazione dell'art. 12 del contratto di agenzia e per “l'erronea realizzazione delle calzature commissionate dal cliente nella CP_2 stagione 2011”, nonché il nesso causale tra l'inadempimento della convenuta e la perdita del cliente , condannarsi la al risarcimento del danno per mancato guadagno e CP_2 CP_1 per lesione dell'immagine commerciale nonché al pagamento dell'indennità di fine rapporto, ex art. 1751 c.c., e dell'indennità suppletiva di clientela.
Le domande vanno rigettate.
E' noto che il recesso per giusta causa, disciplinato dall'art. 2119 I comma c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, sia applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia assuma una maggiore intensità rispetto al rapporto di pagina 5 di 7 lavoro subordinato;
con la conseguenza, ai fini della legittimità del recesso, della sussistenza di un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (ex multis Cass.
11728/14).
L'attrice assume che il recesso della stessa sia dipeso dalle condotte gravemente inadempienti della convenuta nella gestione dei rapporti con il cliente francese in CP_2 violazione dell'art. 12 del contratto stipulato;
la tesi non è condivisibile.
Dalla successione dei fatti come sopra evidenziati e documentati, si evince, infatti, che nessun grave inadempimento tale da impedire la prosecuzione, anche temporanea del rapporto
(tale essendo il presupposto per il recesso senza causa ex art. 2119 c.c.), sia imputabile a a seguito della problematica della fornitura delle calzature difettose, infatti, CP_1 quest'ultima ed il cliente francese raggiungevano un accordo (v. doc. 2 convenuta) che prevedeva il pagamento da parte della fornitrice di una penalità, la disponibilità delle calzature in capo alla cliente, che avrebbe cercato di venderle scontate e/o ai saldi, e il successivo ritiro della rimanenza da parte di nel mese di agosto 2011; il mancato ritiro da parte di CP_1
dal deposito in Francia è dipeso dal fatto che l'accordo raggiunto non Parte_4
era stato rispettato da , la quale aveva messo a disposizione la merce presso il CP_2
deposito solo a novembre, quindi, ben oltre i termini concordati. Peraltro, dalla documentazione prodotta dalla convenuta si evince che, dopo i successivi incontri a Riva del
Garda e Parigi, e vevano raggiunto un nuovo accordo ed i rapporti si erano CP_2 CP_1 nuovamente distesi come si evince dal contenuto della email, inviata da HAC a e da CP_1
questa girata all'attrice, il 1.3.12 (doc. 15 convenuta). Gli ulteriori addebiti indicati dall'attrice a fondamento del proprio recesso (annullamenti ordini, addebito di penali, difettosità delle calzature) attengono a profili concernenti i rapporti tra la cliente francese e la fornitrice italiana, superati a seguito dei successivi accordi raggiunti, mentre la violazione degli obblighi di cui all'art. 12 del contratto è dedotta del tutto genericamente senza alcun riferimento a condotte specifiche in danno dell'agente. Pare allora che l'interruzione dei rapporti tra la cliente francese e l'attrice non sia dipesa da fatti imputabili a che – come emerge dalla citata CP_1
pagina 6 di 7 corrispondenza in atti – ha sempre dimostrato nella gestione della vertenza ampia disponibilità alle trattative e alla risoluzione bonaria della questione, quanto, più probabilmente, proprio al comportamento della attrice che (cfr. doc. 10), che si era “tirata fuori” dalla controversia senza fornire alcuna disponibilità ad di intercedere con al fine di trovare una CP_2 CP_1 soluzione condivisa, e ciò proprio a dispetto del consolidato rapporto commerciale con il gruppo francese in ragione del quale l'attrice fonda le proprie domande risarcitorie.
In assenza di adempimento imputabile alla preponente, vanno dunque rigettate tutte le domande svolte dall'attrice.
In base al principio della ragione più liquida restano assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalla convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, considerati i parametri medi e minimo per la fase decisoria (stante il deposito della sola comparsa conclusionale) per le cause di valore indeterminabili e complessità media, come in dispositivo.
Sempre giusto il principio della soccombenza vanno poste a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 9071,00 oltre spese gen., i.v.a., c.p.a. come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice.
Brescia, 07/07/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8980/2019 promossa da:
(C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Denise D'Annibale
contro
(C.F. CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Aurora Arrigoni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come in atto di citazione
Per parte convenuta: PRELIMINARMENTE 1) accertare, ritenere e dichiarare la decadenza di parte attrice dal diritto all'indennità suppletiva di clientela;
NEL MERITO IN
PRINCIPALITA' 2) accertare, ritenere e dichiarare che il recesso esercitato da parte attrice è affetto da nullità per le causali di cui alle argomentazioni svolte in atto e che, pertanto, trattandosi di recesso ordinario, nessuna indennità e/o somma a titolo di risarcimento danni è pagina 1 di 7 dovuta dalla mandante;
IN SUBORDINE 3) -accertato e ritenuto che il recesso ex adverso esercitato non è supportato da alcuna condotta ascrivibile alla preponente tale da incidere sul rapporto fiduciario tra le parti ed è quindi illegittimo;
-accertato e ritenuto che nessuna condotta ascrivibile alla preponente odierna convenuta può assurgere a giusta causa dell'esercitato diritto di recesso da parte della mandataria;
-accertato e ritenuto che la mandante ha rispettato gli obblighi contrattualmente assunti con la mandataria, anche di correttezza e buona fede, e che nessuno dei suoi comportamenti, in relazione alla vicenda in atti, può qualificarsi di gravità tale da supportare la giusta causa di recesso;
-accertato e ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1751 C.C. per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto;
dichiararsi che parte attrice non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto e/o al risarcimento dei danni per tutte le argomentazioni gradatamente svolte in atti, e conseguentemente rigettare integralmente le istanze ex adverso formulate. Spese di grado e di CTP, integralmente rifuse
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito anche ) citava in giudizio Parte_1 Parte_1 Controparte_1
(di seguito: deducendo, in fatto, che: CP_1
- essa aveva sottoscritto, il 18.6.2009, contratto di agenzia con avente ad oggetto la CP_1 promozione, per conto di quest'ultima, della conclusione di contratti di vendita di calzature in via esclusiva in Francia con riferimento alla cliente “Hac Donna”;
- la provvigione era stata pattuita nella misura del 5% sull'importo netto fatturato salvo situazioni particolari nelle quali le parti, previo accordo, si riservavano di accordarsi di volta in volta ove non potessero essere applicate le condizioni normali di vendita;
- il rapporto di agenzia continuava sino al 2012 quando essa attrice aveva comunicato alla a propria decisione di recedere dal contratto per gravi inadempimenti posti in essere da CP_1 quest'ultima in ordine alla gestione del cliente (ritardi consegne con conseguenti CP_2
annullamenti degli ordini, addebito di penali stante il ritardo nelle consegne, difettosità delle pagina 2 di 7 calzature) in relazione alla fornitura di scarpe “ballerine” ordinate tra il 2011 e il 2012;
- nel corso di un incontro, il 22.4.11, presso la sede HAC a Parigi cui partecipavano rappresentanti di quest'ultima, per e per Tes_1 Parte_1 Testimone_2 CP_1
Contr le parti concordavano un conteggio tra e per il ritiro della merce invenduta ed CP_1 impegno al rimborso ad delle somme già corrisposte ed al risarcimento dei danni CP_2
per i ritardi nelle consegne;
- nonostante gli accordi raggiunti on ritirava le calzature difettose;
CP_1
- a causa di tali inadempimenti essa attrice aveva perso ogni possibilità di continuare la relazione commerciale con con cui collaborava da anni;
CP_2
tutto ciò premesso, chiedeva accertarsi il grave inadempimento della convenuta per violazione dell'art. 12 del contratto stipulato e per l' “erronea realizzazione delle calzature commissionate dal cliente nella stagione 2011” nonchè il nesso di causalità tra detto CP_2
inadempimento e la perdita per essa attrice del cliente , con conseguente condanna CP_2 della convenuta al risarcimento dei danni da mancato guadagno e da lesione dell'immagine commerciale, nonché al pagamento della indennità di fine rapporto e della indennità suppletiva.
Si costituiva la convenuta eccependo: 1) la decadenza dal diritto a percepire l'indennità suppletiva di parte attrice;
2) la nullità del recesso esercitato dalla attrice;
3) l'insussistenza della giusta causa quale presupposto per il recesso;
4) l'assenza dei presupposti ex art. 1751 c.c. per la corresponsione dell'indennità. Contestava altresì la quantificazione degli importi asseritamente spettanti all'attrice.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 20.3.25 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve ritenersi provato, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata:
- la stipula, il 18.6.2009, tra le parti di contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione, da parte dell'attrice e per conto della della conclusione di contratti di vendita di calzature CP_1 con la cliente francese (doc. 1 attrice); CP_2
pagina 3 di 7 - che, essendo incorse problematiche in riferimento alla fornitura di scarpe “ballerine” per la stagione primavera/estate 2011, il 22.4.2011 si teneva a Parigi, presso la sede della HAC, un incontro, alla presenza di responsabili HAC, di per e Giovanni Tes_1 Parte_1
Firmo, per nel corso del quale venivano svolte dai rappresentanti HAC contestazioni in CP_1 merito alla fornitura e veniva raggiunto un accordo per il ritiro da parte di della merce CP_1
difettosa (circostanza – questa – confermata anche dai testi escussi e dal legale rappresentante della convenuta, sentito in sede in interrogatorio formale);
- il contenuto dell'accordo, riferito genericamente dai testi escussi (i quali hanno confermato il cap. 8 della memoria - cap. 8 “DVC che in detta circostanza, nel Parte_1
Contr contraddittorio tra le parti, veniva elaborato un conteggio tra e per il ritiro CP_1
della merce invenduta perché difettosa con impegno di a rimborsare a delle CP_1 CP_2 somme già corrisposte e con l'impegno di a risarcire per i ritardi delle consegne in CP_1
base al contratto di acquisto”) corrisponde a quanto indicato nella email (doc. 2 convenuta) inviata il 26.4.11 da per conto di HAC, a vari interlocutori tra cui alcuni Parte_2
referenti dell'attrice ( ; ), nella quale, in Email_1 Email_2 particolare, si legge che: quanto alle penali, venivano annullate quelle di gennaio e febbraio e applicate quelle di marzo per un importo di € 32896,00 e, quanto alle ballerine difettose, queste rimanevano nella disponibilità di HAC che le avrebbe messe in vendita in sconto e nei saldi
(“Nous laissons le ballerine en vente en rebais + en soldes”), restituendo l'invenduto alla fine dei saldi a inizio agosto (“et vous reprenez les invendus en fin de soldes soit début aout”); detto accordo risulta confermato nella email (doc. 3 convenuta) inviata in risposta il 26.4.2011 da il quale si riconosceva debitore dell'importo di € 32.896,00; Testimone_2 CP_1
Contr
- che in data 21.11.2011 HAC (attraverso ) comunicava a mezzo email (doc. 4 attrice) a
(e a ) che erano disponibili per il ritiro presso il deposito di n. 28.360 di CP_1 Pt_1 Per_1 calzature;
- che rispondeva lo stesso giorno (doc. 5 convenuta) evidenziando che, nel Testimone_2
corso dell'appuntamento del 22.4.11, era stata concordata la restituzione dell'invenduto all'inizio di agosto, non essendo, quindi, disponibile al ritiro delle calzature;
pagina 4 di 7 - che intervenivano successive email tre le parti per tentare di risolvere la questione, all'esito delle quali, preso atto della impossibilità dell'attrice di intermediare per Parte_3
una soluzione condivisa della questione, con email del 18.1.2012 (doc. 10 convenuta) dispensava dal presenziare al successivo incontro, organizzato per il 25.1.12 a Parte_1
Parigi, riferendo che avrebbero convocato direttamente al fine di trovare una soluzione CP_1
alla controversia (“…Comme vous me l'avez signalé hier lors de mon passage à vous Per_2 ne pourrez pas résoudre le litige sur les ballerines que nous avons avec par conseqént CP_1
il ne vous est pas nécessaire de venir ici le 25 janvier, nous allons demander a de venir CP_1 directement…);
- con email del 26.1.12, inviata anche a (doc. 14 convenuta) Parte_1 CP_1
comunicava i nuovi accordi raggiunti con HAC durante l'incontro svoltosi a Parigi;
- con lettera in data 24.3.12 (doc. 2 attrice) l'attrice comunicava alla il proprio recesso CP_1
“per giusta causa” dal contratto di agenzia ex art. 1750 c.c. a causa della condotta posta in essere nella “gestione e trattazione con il cliente HAC” con termine di preavviso, previsto dall'accordo economico collettivo e richiamato nel contratto, di mesi tre.
Ora, l'attrice, deducendo di aver esercitato il recesso per giusta causa, chiede, accertato, il “grave inadempimento” della convenuta per violazione dell'art. 12 del contratto di agenzia e per “l'erronea realizzazione delle calzature commissionate dal cliente nella CP_2 stagione 2011”, nonché il nesso causale tra l'inadempimento della convenuta e la perdita del cliente , condannarsi la al risarcimento del danno per mancato guadagno e CP_2 CP_1 per lesione dell'immagine commerciale nonché al pagamento dell'indennità di fine rapporto, ex art. 1751 c.c., e dell'indennità suppletiva di clientela.
Le domande vanno rigettate.
E' noto che il recesso per giusta causa, disciplinato dall'art. 2119 I comma c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, sia applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia assuma una maggiore intensità rispetto al rapporto di pagina 5 di 7 lavoro subordinato;
con la conseguenza, ai fini della legittimità del recesso, della sussistenza di un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (ex multis Cass.
11728/14).
L'attrice assume che il recesso della stessa sia dipeso dalle condotte gravemente inadempienti della convenuta nella gestione dei rapporti con il cliente francese in CP_2 violazione dell'art. 12 del contratto stipulato;
la tesi non è condivisibile.
Dalla successione dei fatti come sopra evidenziati e documentati, si evince, infatti, che nessun grave inadempimento tale da impedire la prosecuzione, anche temporanea del rapporto
(tale essendo il presupposto per il recesso senza causa ex art. 2119 c.c.), sia imputabile a a seguito della problematica della fornitura delle calzature difettose, infatti, CP_1 quest'ultima ed il cliente francese raggiungevano un accordo (v. doc. 2 convenuta) che prevedeva il pagamento da parte della fornitrice di una penalità, la disponibilità delle calzature in capo alla cliente, che avrebbe cercato di venderle scontate e/o ai saldi, e il successivo ritiro della rimanenza da parte di nel mese di agosto 2011; il mancato ritiro da parte di CP_1
dal deposito in Francia è dipeso dal fatto che l'accordo raggiunto non Parte_4
era stato rispettato da , la quale aveva messo a disposizione la merce presso il CP_2
deposito solo a novembre, quindi, ben oltre i termini concordati. Peraltro, dalla documentazione prodotta dalla convenuta si evince che, dopo i successivi incontri a Riva del
Garda e Parigi, e vevano raggiunto un nuovo accordo ed i rapporti si erano CP_2 CP_1 nuovamente distesi come si evince dal contenuto della email, inviata da HAC a e da CP_1
questa girata all'attrice, il 1.3.12 (doc. 15 convenuta). Gli ulteriori addebiti indicati dall'attrice a fondamento del proprio recesso (annullamenti ordini, addebito di penali, difettosità delle calzature) attengono a profili concernenti i rapporti tra la cliente francese e la fornitrice italiana, superati a seguito dei successivi accordi raggiunti, mentre la violazione degli obblighi di cui all'art. 12 del contratto è dedotta del tutto genericamente senza alcun riferimento a condotte specifiche in danno dell'agente. Pare allora che l'interruzione dei rapporti tra la cliente francese e l'attrice non sia dipesa da fatti imputabili a che – come emerge dalla citata CP_1
pagina 6 di 7 corrispondenza in atti – ha sempre dimostrato nella gestione della vertenza ampia disponibilità alle trattative e alla risoluzione bonaria della questione, quanto, più probabilmente, proprio al comportamento della attrice che (cfr. doc. 10), che si era “tirata fuori” dalla controversia senza fornire alcuna disponibilità ad di intercedere con al fine di trovare una CP_2 CP_1 soluzione condivisa, e ciò proprio a dispetto del consolidato rapporto commerciale con il gruppo francese in ragione del quale l'attrice fonda le proprie domande risarcitorie.
In assenza di adempimento imputabile alla preponente, vanno dunque rigettate tutte le domande svolte dall'attrice.
In base al principio della ragione più liquida restano assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalla convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, considerati i parametri medi e minimo per la fase decisoria (stante il deposito della sola comparsa conclusionale) per le cause di valore indeterminabili e complessità media, come in dispositivo.
Sempre giusto il principio della soccombenza vanno poste a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 9071,00 oltre spese gen., i.v.a., c.p.a. come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte attrice.
Brescia, 07/07/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7