Art. 29.
Nel caso di scioglimento, il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvedera' alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.
Il patrimonio netto sara' assegnato alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolvera' a scopi assistenziali in favore della categoria.
Nel caso di scioglimento, il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvedera' alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.
Il patrimonio netto sara' assegnato alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolvera' a scopi assistenziali in favore della categoria.