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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2001 / 2024
Il Giudice designato AN GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2001 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to BELLOCCO FRANCESCA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2024 parte ricorrente – contestando le risultanze dell'elaborato peritale del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - ha convenuto in giudizio l' chiedendo accertarsi il suo diritto alla CP_1 prestazione assistenziale richiesta (indennità di accompagnamento) fin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta l'integrazione della CTU medico legale effettuata in esito alla fase sommaria all'udienza cartolare del 23.10.2025 la causa veniva decisa nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. La domanda della parte ricorrente è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Dopo rituale contestazione delle risultanze della ctu espletata in procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. l'odierno ricorrente proponeva ricorso in esame per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto sin dalla data della domanda amministrativa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è successivo CP_1 al 1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 d.l. 203/05 conv. con L. n. 248/05, , che CP_1 subentra al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso CP_1 in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
De altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn. 23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del
2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021)”.
Tanto premesso, il CTU medico-legale, nominato nella presente fase in sostituzione del dott.
(dr.ssa ), ha ritenuto che il periziando sia Persona_1 Persona_2 affetto da “Grave disturbo bipolare di tipo I, declino cognitivo di grado moderato, ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata a sx.” ritenendo che “Sussistono – nel caso di specie – le condizioni medico-legali per riconoscere al signor l'Indennità di accompagnamento sin Pt_1 dalla data 02/01/24 in cui il paziente ha eseguito VISITA PSICHIATRICA presso il CSM RM 1 e la specialista neurologa diagnosticava un “disturbo bipolare di tipo I con necessità di terapia continuativa, anche a cicli rapidi, declino cognitivo di grado moderato con pattern frontale e presenza di disturbi comportamentali”. Inoltre, nella certificazione “si ritiene che il paziente necessiti di assistenza continuativa nelle 24 ore in quanto non autonomo e costante monitoraggio dei familiari”. Tale condizione è stata confermata anche durante la visita eseguita dalla scrivente.
Ha quindi concluso ritenendo che “Il signor risulta affetto da: Grave disturbo bipolare di Pt_1 tipo I, declino cognitivo di grado moderato, ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata
a sx. Le patologie soprariportate determinano un'invalidità del 100%grave con necessità di accompagnamento sin dalla data della visita psichiatrica eseguita presso il CSM RM 1 il
02/01/2024.”.
La completezza dell'indagine peritale, frutto di accertamenti direttamente compiuto dal consulente d'ufficio, è giunta a condivisibili conclusioni adeguatamente valutando la certificazione medica non congruamente esaminata dal nominato CTIU dott. durante la Per_1 fase sommaria del presente procedimento.
Deve essere pertanto accertato e dichiarato che si trova, dal mese di agosto 2023, Parte_2 permanentemente nelle condizioni previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18.
Le spese legali possono essere compensate per la metà, in ragione della accertata decorrenza, successiva al deposito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ma antecedente al deposito del ricorso in opposizione, e poste a carico dell' per la restante metà, liquidate in relazione al valore CP_1 minimo dello scaglione di riferimento (cause di previdenza per la fase di opposizione – valore della causa 5.201-26.000 – euro 2.697,00) come in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico CP_ dell'
p.q.m.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
accerta che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto di Parte_1
all'indennità di accompagnamento a far data dal mese di gennaio 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' , in persona del l.r.p.t. alla rifusione della CP_1
restante metà, liquidate in euro 1.348,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 25.10.2025
Il Giudice
AN GU
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2001 / 2024
Il Giudice designato AN GU, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2001 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to BELLOCCO FRANCESCA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2024 parte ricorrente – contestando le risultanze dell'elaborato peritale del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - ha convenuto in giudizio l' chiedendo accertarsi il suo diritto alla CP_1 prestazione assistenziale richiesta (indennità di accompagnamento) fin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta l'integrazione della CTU medico legale effettuata in esito alla fase sommaria all'udienza cartolare del 23.10.2025 la causa veniva decisa nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. La domanda della parte ricorrente è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Dopo rituale contestazione delle risultanze della ctu espletata in procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. l'odierno ricorrente proponeva ricorso in esame per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto sin dalla data della domanda amministrativa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è successivo CP_1 al 1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 d.l. 203/05 conv. con L. n. 248/05, , che CP_1 subentra al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso CP_1 in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
De altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn. 23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del
2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021)”.
Tanto premesso, il CTU medico-legale, nominato nella presente fase in sostituzione del dott.
(dr.ssa ), ha ritenuto che il periziando sia Persona_1 Persona_2 affetto da “Grave disturbo bipolare di tipo I, declino cognitivo di grado moderato, ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata a sx.” ritenendo che “Sussistono – nel caso di specie – le condizioni medico-legali per riconoscere al signor l'Indennità di accompagnamento sin Pt_1 dalla data 02/01/24 in cui il paziente ha eseguito VISITA PSICHIATRICA presso il CSM RM 1 e la specialista neurologa diagnosticava un “disturbo bipolare di tipo I con necessità di terapia continuativa, anche a cicli rapidi, declino cognitivo di grado moderato con pattern frontale e presenza di disturbi comportamentali”. Inoltre, nella certificazione “si ritiene che il paziente necessiti di assistenza continuativa nelle 24 ore in quanto non autonomo e costante monitoraggio dei familiari”. Tale condizione è stata confermata anche durante la visita eseguita dalla scrivente.
Ha quindi concluso ritenendo che “Il signor risulta affetto da: Grave disturbo bipolare di Pt_1 tipo I, declino cognitivo di grado moderato, ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata
a sx. Le patologie soprariportate determinano un'invalidità del 100%grave con necessità di accompagnamento sin dalla data della visita psichiatrica eseguita presso il CSM RM 1 il
02/01/2024.”.
La completezza dell'indagine peritale, frutto di accertamenti direttamente compiuto dal consulente d'ufficio, è giunta a condivisibili conclusioni adeguatamente valutando la certificazione medica non congruamente esaminata dal nominato CTIU dott. durante la Per_1 fase sommaria del presente procedimento.
Deve essere pertanto accertato e dichiarato che si trova, dal mese di agosto 2023, Parte_2 permanentemente nelle condizioni previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18.
Le spese legali possono essere compensate per la metà, in ragione della accertata decorrenza, successiva al deposito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ma antecedente al deposito del ricorso in opposizione, e poste a carico dell' per la restante metà, liquidate in relazione al valore CP_1 minimo dello scaglione di riferimento (cause di previdenza per la fase di opposizione – valore della causa 5.201-26.000 – euro 2.697,00) come in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico CP_ dell'
p.q.m.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
accerta che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto di Parte_1
all'indennità di accompagnamento a far data dal mese di gennaio 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' , in persona del l.r.p.t. alla rifusione della CP_1
restante metà, liquidate in euro 1.348,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 25.10.2025
Il Giudice
AN GU