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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 03/02/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 713/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2942/2024 depositato il 16/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230070983553000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 16 giugno 2024, impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, a lei notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 24 marzo 2024 per l'ammontare di € 595,44, contestando nel merito la pretesa tributaria avanzata nei suoi riguardi dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, relativa ad IRPEF 2017 riguardante redditi a tassazione separata. Costituitasi in giudizio, l' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo chiedeva il rigetto del ricorso. Nel prosieguo, la ricorrente depositata memoria illustrativa. In data odierna, questo Giudice monocratico deliberava come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Come non è in contestazione tra le parti - emergendo anche dall'esame ,della cartella impugnata - la pretesa per cui è causa trae origine dalla decadenza della ricorrente dal beneficio della rateizzazione dell' imposta (IRPEF 2017) già accertata nei confronti della medesima con comunicazione consegnata il 16 luglio 2021. Alla luce di ciò, del tutto tardive – e, dunque, inammissibili – si appalesano le doglianze formulate con il ricorso avverso il merito dell'originaria pretesa, in ordine alla quale la contribuente aveva già mostrato di aderire, chiedendo che l'importo complessivamente a lei richiesto fosse rateizzato. Del tutto tardive, perché nuove, sono parimenti le doglianze in ordine al “quantum debeatur” contenute nella memoria difensiva depositata dalla ricorrente il 16 gennaio 2026. Il proposto ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo già in atti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in
€ 300,00, a favore dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo. Palermo, 30 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2942/2024 depositato il 16/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230070983553000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 16 giugno 2024, impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, a lei notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 24 marzo 2024 per l'ammontare di € 595,44, contestando nel merito la pretesa tributaria avanzata nei suoi riguardi dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, relativa ad IRPEF 2017 riguardante redditi a tassazione separata. Costituitasi in giudizio, l' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo chiedeva il rigetto del ricorso. Nel prosieguo, la ricorrente depositata memoria illustrativa. In data odierna, questo Giudice monocratico deliberava come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Come non è in contestazione tra le parti - emergendo anche dall'esame ,della cartella impugnata - la pretesa per cui è causa trae origine dalla decadenza della ricorrente dal beneficio della rateizzazione dell' imposta (IRPEF 2017) già accertata nei confronti della medesima con comunicazione consegnata il 16 luglio 2021. Alla luce di ciò, del tutto tardive – e, dunque, inammissibili – si appalesano le doglianze formulate con il ricorso avverso il merito dell'originaria pretesa, in ordine alla quale la contribuente aveva già mostrato di aderire, chiedendo che l'importo complessivamente a lei richiesto fosse rateizzato. Del tutto tardive, perché nuove, sono parimenti le doglianze in ordine al “quantum debeatur” contenute nella memoria difensiva depositata dalla ricorrente il 16 gennaio 2026. Il proposto ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo già in atti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in
€ 300,00, a favore dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo. Palermo, 30 gennaio 2026.