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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/10/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1743/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1743 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
in concordato liquidatorio (P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Giancola come da procura in atti
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Elio di Filippo come da procura in atti CONVENUTA
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in concordato liquidatorio Parte_1
(di seguito , in persona del liquidatore giudiziale, conveniva in giudizio, davanti a questo Pt_1
1 Tribunale, e – premesso di avere stipulato con la convenuta un Controparte_1 contratto di appalto per l'esecuzione di lavori consistenti in: “modifiche appartamento
Montesilvano Via Bocca di Valle n. 4”, come risultava dai relativi titoli abilitativi;
che aveva eseguito quanto appaltato, come da note di contabilità del 16.10.2009 e del 04.05.2011, oltre alle lavorazioni attinenti allo smontaggio e rimontaggio delle finestre;
che solo tali ultime opere erano state regolarmente pagate, avendo la contestato gli ulteriori importi richiesti;
che l'attrice CP_1 aveva quindi attivato un procedimento ex art. 696 bis cpc all'esito del quale il nominato CTU, arch.
, aveva accertato che la aveva eseguito opere edili per l'ammontare di Persona_1 Pt_1 euro 112.561,00, somma che non era stata tuttavia versata - tanto premesso, concludeva chiedendo accertarsi l'esecuzione, in favore della dei lavori indicati, con conseguente condanna della CP_1 convenuta al pagamento di euro 112.561,00, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, comprese quelle relative al procedimento di ATP.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione CP_1 passiva in relazione alla nota di contabilità del 04.05.2011, in quanto i relativi lavori erano stati commissionati dalla Per il resto, contestava puntualmente l'assunto avversario, Controparte_2 di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 28.01.2022, il precedente istruttore, considerato che in sede di prima udienza la aveva disconosciuto formalmente la scrittura apposta sulla nota di contabilità del 4/05/2011 Pt_1 prodotta dalla negando che l'importo in cifre di 40.000,00 fosse stato apposto dal legale CP_1 rappresentante della appaltatrice, disponeva una CTU grafologica volta a verificare se le aggiunte a penna – tanto la cifra 40.000,00 che la dicitura “per accettazione”, con la relativa data, fossero state apposte dal legale rappresentante della Parte_1
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e che, pertanto, debba essere accolta, nei limiti di seguito specificati.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'esecuzione e la quantificazione delle opere di cui alle note di contabilità emesse dalla datate 16.10.2009 e 04.05.11, relativamente ai lavori Pt_1 asseritamente eseguiti nell'immobile di proprietà della sito in Montesilvano, alla Via Bocca CP_1 di Valle 4, palazzina “A”.
Come è noto, non costituiscono idonea prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza
2 del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14399 del
23/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7593 del 16/03/2023;
Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25577 del 21/09/2021; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2490 del 29/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 19/10/2018; Sez. 2, Sentenza n.
10598 del 14/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del
01/03/1995). Il principio è stato recentemente ribadito (Cass. Ordinanza n. 13305/2025)
Nel caso di specie, come già evidenziato, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla nota del 4.5.2011, sostenendo che i relativi lavori erano stati commissionati dalla diversamente da quanto risultante dalla nota recante la Controparte_2 medesima data, prodotta dalla controparte, ritenuta falsa.
A sostegno del proprio assunto, la ha a sua volta prodotto la nota di contabilità del 4.5.2011, CP_1 asseritamente originale e non alterata, da cui risulta quale committente la suddetta società CP_2
nonchè, all'ultima pagina, una modifica a penna con cui il totale di euro 89.048,42 è stato
[...] sbarrato e sostituito con la somma di euro 40.000,00 (modifica recante la data del 24.11.2011); in calce a tale correzione, detto documento reca, altresì, la firma “per accettazione” dell'amministratore della Pt_1 Controparte_3
Quanto alla nota datata 16.10.2009, la ne ha dedotto la inattendibilità, genericità e CP_1 inconferenza con i lavori svolti, rappresentando di aver pagato direttamente alle subappaltatrici alcuni lavori ivi contabilizzati, nonché l'importo relativo alla tinteggiatura.
Ed allora, circa il difetto di legittimazione passiva, le emergenze istruttorie convergono nel far ritenere che i lavori de quibus siano stati effettivamente commissionati dalla Infatti, CP_1
l'immobile ove sono stati realizzati gli interventi in questione era di proprietà della convenuta, i titoli edilizi legittimanti gli interventi medesimi (prodotti in atti e analiticamente indicati nella relazione del CTU arch. ) sono stati tutti sottoscritti dalla – nella qualità di Persona_1 CP_1 proprietaria - senza alcuna spendita del nome della . Controparte_2
A tanto si aggiunga che la missiva di riscontro, inviata dall'odierna convenuta alla
[...] nella fase antecedente al giudizio (doc. n. 10, allegato alla citazione), sottoscritta Parte_1 personalmente dalla non contiene alcun riferimento ad una diversa committenza. CP_1
Di contro, la DIA del 29.09.2011, prot. 60367 (doc. n. 4 allegato alla citazione), che non riguarda i lavori per cui è causa, pure sottoscritta dalla ma nella qualità di legale rappresentante della CP_1
, reca espressamente quale committente detta società e la sottoscrizione è Controparte_2
3 accompagnata dal timbro societario, a dimostrazione del fatto che la convenuta, quando è intervenuta nella qualità di legale rappresentante della committente dei lavori, ne ha Controparte_2 dato debita indicazione nei relativi documenti.
Può ritenersi, pertanto, superata ogni questione circa la dedotta carenza di legittimazione passiva della CP_1
Le testimonianze acquisite nel corso del giudizio, hanno poi confermato l'effettiva esecuzione dei lavori indicati nelle prefate note di contabilità nell'appartamento della odierna convenuta.
Ed invero, il teste , escusso in ordine all'esecuzione delle opere in questione, ha Testimone_1 testualmente riferito: "Sì, è vero. Riconosco la documentazione che mi viene esibita e preciso che i documenti rubricati n°1, n°2, n°3, n°5 attengono ai lavori eseguiti alla Palazzina A” (di proprietà della . “Il documento rubricato come n° 4 riguarda i lavori eseguiti sulla Palazzina B” (di CP_1 proprietà della “Sono al corrente della circostanza che mi viene chiesta, in Controparte_2 quanto mi occupavo della parte tecnica della società. Preciso inoltre che i documenti 6 e 7 riguardano la contabilità dei lavori che ho eseguito personalmente;
trattasi di rilievi tecnici".
Il teste ha quindi aggiunto "di aver redatto le due contabilità, una di € 100.000,00 ed un'altra di €
70.000,00, che mi sono state mostrate prima e rubricate rispettivamente sotto i numeri n°6 e n°7".
Infine, con riferimento alla contabilità del 4.5.2011 prodotta dalla convenuta, ha precisato che "Nel documento che mi viene esibito la parte interna, dove è contenuta la descrizione delle lavorazioni,
l'ho redatta io e fa riferimento alla Palazzina A, mentre il frontespizio non l'ho redatto io;
vedo che è
B". Parte_2
Anche il teste ha sostanzialmente confermato l'esecuzione dei lavori: “Premetto Testimone_2 che in ragione della collaborazione amministrativa svolta, sono a conoscenza dell'attività che la ha svolto per la I lavori sono stati eseguiti, li ho visti personalmente in quanto sono Pt_1 CP_1 andato più volte presso gli uffici della società che si trovavano al piano superiore, però nello specifico non ricordo il numero delle DIA e delle autorizzazioni varie”.
Dette dichiarazioni non hanno trovato puntuale smentita in quanto riferito dal teste di parte convenuta il quale, sentito a prova contraria sul capitolo 1, ha confermato Testimone_3
l'esecuzione dei lavori da parte dell'attrice nell'appartamento di proprietà della nonchè in un CP_1 appartamento di proprietà della , utilizzato dalla . Controparte_2 Controparte_4
4 Ha quindi riconosciuto "nella documentazione che mi viene esibita il capitolato lavori del 4.05.2011 relativo all'appartamento della sig.ra affermando – ma senza alcuna certezza né altro CP_1 specifico elemento da cui desumere che ne abbia avuto diretta conoscenza, avendo reso una testimonianza “de relato”, anche in ordine al “quantum” - che "la committente credo che fosse la
". Controparte_2
Tali dichiarazioni non si ritengono idonee a scalfire quelle rese dai testi di parte attrice, anche alla luce dei titoli edilizi in atti e delle risultanze della CTU grafologica, come di seguito esaminate.
In definitiva, alla luce di tali elementi deve ritenersi provato l'an debeatur.
In ordine alla quantificazione dei lavori eseguiti, ai fini della decisione non si può prescindere dalle risultanze della CTU disposta nel giudizio per ATP che, esauriente ed immune da vizi, viene condivisa dal Tribunale nella sua interezza.
L'ausiliare, infatti, ha valutato le note di contabilità depositate in atti facendo riferimento “al prezzario Regionale delle degli anni 2008 e/o valutazioni in base alla propria esperienza Parte_3 professionale”; quindi, analizzando le due note alla luce dei lavori complessivamente svolti, ha concluso affermando che il valore delle opere ammonta ad euro 112.561,00.
Tale importo non può essere ridotto ad euro 40.000,00, come sostenuto dalla in base al CP_1 documento dalla stessa prodotto, recante le aggiunte a penna e la sottoscrizione “per accettazione” del legale rappresentante dell'attrice; infatti, il CTU grafologo nominato nel corso dell'istruttoria ha affermato, all'esito delle operazioni peritali, che “Le aggiunte a penna relative (al)la data, (al)la dicitura e (al)la firma riportate sulla nota di contabilità del 04.05.2021 sono state apposte dal legale rappresentante della sig. L'aggiunta a penna relativa Parte_1 Controparte_3
(al)l'importo è apocrifa e non appartiene alla mano del legale rappresentante della
[...] sig. . Parte_1 Controparte_3
La convenuta, sempre in ordine al quantum debeatur ma in relazione alla nota del 16.10.2009, ha eccepito di aver pagato personalmente quanto di spettanza delle subappaltatrici per i lavori idraulici, elettrici e per la pittura. Ha evidenziato, altresì, di essere stata dapprima diffidata e successivamente convenuta nel giudizio di ATP limitatamente alle lavorazioni distinte con i nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 8, ritenendo che in merito alle altre lavorazioni fosse maturata la prescrizione del relativo credito.
Ebbene, in sede di prima udienza la ha riconosciuto come non dovute le somme relative Pt_1 all'impianto elettrico ed idrico, peraltro non richieste in fase di ATP limitata, invece, alle voci 1, 2,
3, 4, 7 e 8.
5 Risulta, conseguentemente, assorbita ogni questione relativa alla dedotta prescrizione.
Di contro, la convenuta non ha fornito la prova dell'avvenuta esecuzione della tinteggiatura ad opera di una diversa azienda e sul punto vi è contestazione. Ne consegue che il relativo corrispettivo dev'essere incluso nel computo.
In definitiva, sulla scorta di tali emergenze, il quantum deve essere rideterminato alla luce dell'avvenuto pagamento diretto, da parte della dei lavori indicati ai punti sub 5) e 6) della CP_1 nota del 16.10.2009.
Dal valore delle opere stimato dal CTU in € 112.561,00 si deve dunque detrarre l'importo riconosciuto per i lavori di natura elettrica ed idraulica, per un totale di euro 21.500,00.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della della somma Pt_1 di euro 91.061,00, oltre interessi e rivalutazione dal ricorso per ATP al saldo, ed entro tali limiti la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, il ridotto accoglimento della domanda, in termini quantitativi, ne giustifica la compensazione in ragione di un quinto;
la residua frazione viene posta a carico della e CP_1 liquidata come da dispositivo.
L'attrice ha pure diritto alla refusione delle spese di cui al procedimento per ATP, con la medesima compensazione di cui sopra;
infatti, come recentemente ribadito dalla S.C. con la pronuncia n.
28677/23, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c.
Infine, analoga compensazione subiscono sia le spese di cui alla CTU grafologica disposta nel presente giudizio che quelle relative alla CTU espletata nel procedimento di ATP.
Le suddette statuizioni in punto di spese assorbono la richiesta ex art. 96 cpc avanzata dall'attrice, che presuppone la totale soccombenza dell'avversario; ad ogni buon conto, a riguardo si rileva che trattasi di richiesta inammissibile, poiché avanzata, per la prima volta, nella comparsa conclusionale.
Ed invero, “la domanda per responsabilità aggravata ai sensi del primo comma ex art. 96 c.p.c. formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale non è ammissibile, essendo
6 proponibile al più tardi all'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. Civ. n. 14911/2018; si veda anche Tribunale Milano, 21.3.2022, n. 2501).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in concordato liquidatorio, in persona del liquidatore Parte_1 giudiziale, nei confronti di ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione Controparte_5 disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna al Controparte_5 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 91.061,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal ricorso per ATP al saldo;
b) compensa le spese del giudizio in ragione di un quinto e condanna la convenuta al pagamento della residua frazione che liquida in euro 11.282,40 per quattro quinti per compenso professionale, oltre accessori come per legge, ed euro 601,08 per analoga frazione di spese;
c) compensa in ragione di un quinto le spese del giudizio di ATP, e condanna la convenuta al pagamento della residua frazione, pari ad euro 1.531,20, oltre accessori come per legge;
d) analoga compensazione subiscono le spese di cui alla CTU grafologica disposta nel presente giudizio e di quella relativa al procedimento di ATP, liquidate rispettivamente con decreti del 17 giugno 2022 e del 19 novembre 2019.
Così deciso in Pescara, il 03 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1743 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
in concordato liquidatorio (P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Giancola come da procura in atti
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Elio di Filippo come da procura in atti CONVENUTA
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in concordato liquidatorio Parte_1
(di seguito , in persona del liquidatore giudiziale, conveniva in giudizio, davanti a questo Pt_1
1 Tribunale, e – premesso di avere stipulato con la convenuta un Controparte_1 contratto di appalto per l'esecuzione di lavori consistenti in: “modifiche appartamento
Montesilvano Via Bocca di Valle n. 4”, come risultava dai relativi titoli abilitativi;
che aveva eseguito quanto appaltato, come da note di contabilità del 16.10.2009 e del 04.05.2011, oltre alle lavorazioni attinenti allo smontaggio e rimontaggio delle finestre;
che solo tali ultime opere erano state regolarmente pagate, avendo la contestato gli ulteriori importi richiesti;
che l'attrice CP_1 aveva quindi attivato un procedimento ex art. 696 bis cpc all'esito del quale il nominato CTU, arch.
, aveva accertato che la aveva eseguito opere edili per l'ammontare di Persona_1 Pt_1 euro 112.561,00, somma che non era stata tuttavia versata - tanto premesso, concludeva chiedendo accertarsi l'esecuzione, in favore della dei lavori indicati, con conseguente condanna della CP_1 convenuta al pagamento di euro 112.561,00, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, comprese quelle relative al procedimento di ATP.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione CP_1 passiva in relazione alla nota di contabilità del 04.05.2011, in quanto i relativi lavori erano stati commissionati dalla Per il resto, contestava puntualmente l'assunto avversario, Controparte_2 di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 28.01.2022, il precedente istruttore, considerato che in sede di prima udienza la aveva disconosciuto formalmente la scrittura apposta sulla nota di contabilità del 4/05/2011 Pt_1 prodotta dalla negando che l'importo in cifre di 40.000,00 fosse stato apposto dal legale CP_1 rappresentante della appaltatrice, disponeva una CTU grafologica volta a verificare se le aggiunte a penna – tanto la cifra 40.000,00 che la dicitura “per accettazione”, con la relativa data, fossero state apposte dal legale rappresentante della Parte_1
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e che, pertanto, debba essere accolta, nei limiti di seguito specificati.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'esecuzione e la quantificazione delle opere di cui alle note di contabilità emesse dalla datate 16.10.2009 e 04.05.11, relativamente ai lavori Pt_1 asseritamente eseguiti nell'immobile di proprietà della sito in Montesilvano, alla Via Bocca CP_1 di Valle 4, palazzina “A”.
Come è noto, non costituiscono idonea prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza
2 del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14399 del
23/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7593 del 16/03/2023;
Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25577 del 21/09/2021; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2490 del 29/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 19/10/2018; Sez. 2, Sentenza n.
10598 del 14/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del
01/03/1995). Il principio è stato recentemente ribadito (Cass. Ordinanza n. 13305/2025)
Nel caso di specie, come già evidenziato, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla nota del 4.5.2011, sostenendo che i relativi lavori erano stati commissionati dalla diversamente da quanto risultante dalla nota recante la Controparte_2 medesima data, prodotta dalla controparte, ritenuta falsa.
A sostegno del proprio assunto, la ha a sua volta prodotto la nota di contabilità del 4.5.2011, CP_1 asseritamente originale e non alterata, da cui risulta quale committente la suddetta società CP_2
nonchè, all'ultima pagina, una modifica a penna con cui il totale di euro 89.048,42 è stato
[...] sbarrato e sostituito con la somma di euro 40.000,00 (modifica recante la data del 24.11.2011); in calce a tale correzione, detto documento reca, altresì, la firma “per accettazione” dell'amministratore della Pt_1 Controparte_3
Quanto alla nota datata 16.10.2009, la ne ha dedotto la inattendibilità, genericità e CP_1 inconferenza con i lavori svolti, rappresentando di aver pagato direttamente alle subappaltatrici alcuni lavori ivi contabilizzati, nonché l'importo relativo alla tinteggiatura.
Ed allora, circa il difetto di legittimazione passiva, le emergenze istruttorie convergono nel far ritenere che i lavori de quibus siano stati effettivamente commissionati dalla Infatti, CP_1
l'immobile ove sono stati realizzati gli interventi in questione era di proprietà della convenuta, i titoli edilizi legittimanti gli interventi medesimi (prodotti in atti e analiticamente indicati nella relazione del CTU arch. ) sono stati tutti sottoscritti dalla – nella qualità di Persona_1 CP_1 proprietaria - senza alcuna spendita del nome della . Controparte_2
A tanto si aggiunga che la missiva di riscontro, inviata dall'odierna convenuta alla
[...] nella fase antecedente al giudizio (doc. n. 10, allegato alla citazione), sottoscritta Parte_1 personalmente dalla non contiene alcun riferimento ad una diversa committenza. CP_1
Di contro, la DIA del 29.09.2011, prot. 60367 (doc. n. 4 allegato alla citazione), che non riguarda i lavori per cui è causa, pure sottoscritta dalla ma nella qualità di legale rappresentante della CP_1
, reca espressamente quale committente detta società e la sottoscrizione è Controparte_2
3 accompagnata dal timbro societario, a dimostrazione del fatto che la convenuta, quando è intervenuta nella qualità di legale rappresentante della committente dei lavori, ne ha Controparte_2 dato debita indicazione nei relativi documenti.
Può ritenersi, pertanto, superata ogni questione circa la dedotta carenza di legittimazione passiva della CP_1
Le testimonianze acquisite nel corso del giudizio, hanno poi confermato l'effettiva esecuzione dei lavori indicati nelle prefate note di contabilità nell'appartamento della odierna convenuta.
Ed invero, il teste , escusso in ordine all'esecuzione delle opere in questione, ha Testimone_1 testualmente riferito: "Sì, è vero. Riconosco la documentazione che mi viene esibita e preciso che i documenti rubricati n°1, n°2, n°3, n°5 attengono ai lavori eseguiti alla Palazzina A” (di proprietà della . “Il documento rubricato come n° 4 riguarda i lavori eseguiti sulla Palazzina B” (di CP_1 proprietà della “Sono al corrente della circostanza che mi viene chiesta, in Controparte_2 quanto mi occupavo della parte tecnica della società. Preciso inoltre che i documenti 6 e 7 riguardano la contabilità dei lavori che ho eseguito personalmente;
trattasi di rilievi tecnici".
Il teste ha quindi aggiunto "di aver redatto le due contabilità, una di € 100.000,00 ed un'altra di €
70.000,00, che mi sono state mostrate prima e rubricate rispettivamente sotto i numeri n°6 e n°7".
Infine, con riferimento alla contabilità del 4.5.2011 prodotta dalla convenuta, ha precisato che "Nel documento che mi viene esibito la parte interna, dove è contenuta la descrizione delle lavorazioni,
l'ho redatta io e fa riferimento alla Palazzina A, mentre il frontespizio non l'ho redatto io;
vedo che è
B". Parte_2
Anche il teste ha sostanzialmente confermato l'esecuzione dei lavori: “Premetto Testimone_2 che in ragione della collaborazione amministrativa svolta, sono a conoscenza dell'attività che la ha svolto per la I lavori sono stati eseguiti, li ho visti personalmente in quanto sono Pt_1 CP_1 andato più volte presso gli uffici della società che si trovavano al piano superiore, però nello specifico non ricordo il numero delle DIA e delle autorizzazioni varie”.
Dette dichiarazioni non hanno trovato puntuale smentita in quanto riferito dal teste di parte convenuta il quale, sentito a prova contraria sul capitolo 1, ha confermato Testimone_3
l'esecuzione dei lavori da parte dell'attrice nell'appartamento di proprietà della nonchè in un CP_1 appartamento di proprietà della , utilizzato dalla . Controparte_2 Controparte_4
4 Ha quindi riconosciuto "nella documentazione che mi viene esibita il capitolato lavori del 4.05.2011 relativo all'appartamento della sig.ra affermando – ma senza alcuna certezza né altro CP_1 specifico elemento da cui desumere che ne abbia avuto diretta conoscenza, avendo reso una testimonianza “de relato”, anche in ordine al “quantum” - che "la committente credo che fosse la
". Controparte_2
Tali dichiarazioni non si ritengono idonee a scalfire quelle rese dai testi di parte attrice, anche alla luce dei titoli edilizi in atti e delle risultanze della CTU grafologica, come di seguito esaminate.
In definitiva, alla luce di tali elementi deve ritenersi provato l'an debeatur.
In ordine alla quantificazione dei lavori eseguiti, ai fini della decisione non si può prescindere dalle risultanze della CTU disposta nel giudizio per ATP che, esauriente ed immune da vizi, viene condivisa dal Tribunale nella sua interezza.
L'ausiliare, infatti, ha valutato le note di contabilità depositate in atti facendo riferimento “al prezzario Regionale delle degli anni 2008 e/o valutazioni in base alla propria esperienza Parte_3 professionale”; quindi, analizzando le due note alla luce dei lavori complessivamente svolti, ha concluso affermando che il valore delle opere ammonta ad euro 112.561,00.
Tale importo non può essere ridotto ad euro 40.000,00, come sostenuto dalla in base al CP_1 documento dalla stessa prodotto, recante le aggiunte a penna e la sottoscrizione “per accettazione” del legale rappresentante dell'attrice; infatti, il CTU grafologo nominato nel corso dell'istruttoria ha affermato, all'esito delle operazioni peritali, che “Le aggiunte a penna relative (al)la data, (al)la dicitura e (al)la firma riportate sulla nota di contabilità del 04.05.2021 sono state apposte dal legale rappresentante della sig. L'aggiunta a penna relativa Parte_1 Controparte_3
(al)l'importo è apocrifa e non appartiene alla mano del legale rappresentante della
[...] sig. . Parte_1 Controparte_3
La convenuta, sempre in ordine al quantum debeatur ma in relazione alla nota del 16.10.2009, ha eccepito di aver pagato personalmente quanto di spettanza delle subappaltatrici per i lavori idraulici, elettrici e per la pittura. Ha evidenziato, altresì, di essere stata dapprima diffidata e successivamente convenuta nel giudizio di ATP limitatamente alle lavorazioni distinte con i nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 8, ritenendo che in merito alle altre lavorazioni fosse maturata la prescrizione del relativo credito.
Ebbene, in sede di prima udienza la ha riconosciuto come non dovute le somme relative Pt_1 all'impianto elettrico ed idrico, peraltro non richieste in fase di ATP limitata, invece, alle voci 1, 2,
3, 4, 7 e 8.
5 Risulta, conseguentemente, assorbita ogni questione relativa alla dedotta prescrizione.
Di contro, la convenuta non ha fornito la prova dell'avvenuta esecuzione della tinteggiatura ad opera di una diversa azienda e sul punto vi è contestazione. Ne consegue che il relativo corrispettivo dev'essere incluso nel computo.
In definitiva, sulla scorta di tali emergenze, il quantum deve essere rideterminato alla luce dell'avvenuto pagamento diretto, da parte della dei lavori indicati ai punti sub 5) e 6) della CP_1 nota del 16.10.2009.
Dal valore delle opere stimato dal CTU in € 112.561,00 si deve dunque detrarre l'importo riconosciuto per i lavori di natura elettrica ed idraulica, per un totale di euro 21.500,00.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della della somma Pt_1 di euro 91.061,00, oltre interessi e rivalutazione dal ricorso per ATP al saldo, ed entro tali limiti la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, il ridotto accoglimento della domanda, in termini quantitativi, ne giustifica la compensazione in ragione di un quinto;
la residua frazione viene posta a carico della e CP_1 liquidata come da dispositivo.
L'attrice ha pure diritto alla refusione delle spese di cui al procedimento per ATP, con la medesima compensazione di cui sopra;
infatti, come recentemente ribadito dalla S.C. con la pronuncia n.
28677/23, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c.
Infine, analoga compensazione subiscono sia le spese di cui alla CTU grafologica disposta nel presente giudizio che quelle relative alla CTU espletata nel procedimento di ATP.
Le suddette statuizioni in punto di spese assorbono la richiesta ex art. 96 cpc avanzata dall'attrice, che presuppone la totale soccombenza dell'avversario; ad ogni buon conto, a riguardo si rileva che trattasi di richiesta inammissibile, poiché avanzata, per la prima volta, nella comparsa conclusionale.
Ed invero, “la domanda per responsabilità aggravata ai sensi del primo comma ex art. 96 c.p.c. formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale non è ammissibile, essendo
6 proponibile al più tardi all'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. Civ. n. 14911/2018; si veda anche Tribunale Milano, 21.3.2022, n. 2501).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in concordato liquidatorio, in persona del liquidatore Parte_1 giudiziale, nei confronti di ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione Controparte_5 disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna al Controparte_5 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 91.061,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal ricorso per ATP al saldo;
b) compensa le spese del giudizio in ragione di un quinto e condanna la convenuta al pagamento della residua frazione che liquida in euro 11.282,40 per quattro quinti per compenso professionale, oltre accessori come per legge, ed euro 601,08 per analoga frazione di spese;
c) compensa in ragione di un quinto le spese del giudizio di ATP, e condanna la convenuta al pagamento della residua frazione, pari ad euro 1.531,20, oltre accessori come per legge;
d) analoga compensazione subiscono le spese di cui alla CTU grafologica disposta nel presente giudizio e di quella relativa al procedimento di ATP, liquidate rispettivamente con decreti del 17 giugno 2022 e del 19 novembre 2019.
Così deciso in Pescara, il 03 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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