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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/11/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA IN OI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2061/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LARIZZA MARIA ROSARIA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 13.03.2024, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto con distinti ricorsi, poi riuniti, accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pensione ordinaria e/o assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984;
• che il CTU nominato non riconosceva i relativi requisiti sanitari;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo alla pensione ordinaria e/o assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto per l'omologa.
3) L'art. 1 della l. 222/1984 dispone che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , Controparte_2
l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
L'art. 2 della l. 222/1984 in merito alla pensione ordinaria di inabilità prevede che “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_2
, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con
[...] decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, la dott.ssa
[...]
ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie Per_1 sofferte, presenta una capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo (cfr. CTU in atti).
Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere il solo assegno ordinario di invalidità. 2 Tale requisito viene accertato a partire da febbraio 2025 data della visita peritale.
Nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alle conclusioni del CTU.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 da febbraio 2025.
4) In merito alle spese non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione il requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussiste, inoltre, soccombenza reciproca in relazione al requisito relativo alla pensione ordinaria di inabilità.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
In virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono essere sostenute definitivamente dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 da febbraio 2025;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
4. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 13/11/2025 Il Giudice del Lavoro
MA IN OI
3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA IN OI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2061/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LARIZZA MARIA ROSARIA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 13.03.2024, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto con distinti ricorsi, poi riuniti, accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pensione ordinaria e/o assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984;
• che il CTU nominato non riconosceva i relativi requisiti sanitari;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo alla pensione ordinaria e/o assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto per l'omologa.
3) L'art. 1 della l. 222/1984 dispone che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , Controparte_2
l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
L'art. 2 della l. 222/1984 in merito alla pensione ordinaria di inabilità prevede che “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_2
, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con
[...] decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, la dott.ssa
[...]
ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie Per_1 sofferte, presenta una capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo (cfr. CTU in atti).
Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere il solo assegno ordinario di invalidità. 2 Tale requisito viene accertato a partire da febbraio 2025 data della visita peritale.
Nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alle conclusioni del CTU.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 da febbraio 2025.
4) In merito alle spese non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione il requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussiste, inoltre, soccombenza reciproca in relazione al requisito relativo alla pensione ordinaria di inabilità.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
In virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono essere sostenute definitivamente dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 da febbraio 2025;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
4. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 13/11/2025 Il Giudice del Lavoro
MA IN OI
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