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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1243/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RE PP, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5232/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 GN - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Brancaleone - Via Regina Margherita 89036 Brancaleone RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica SO NI GG - 92063110800
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007414406-000 QUOTA CONSORZIO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007414406-000 QUOTA CONSORZIO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007414406-000 QUOTA CONSORZIO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007414406-000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta . eccepisce la mancata notifica della CAN
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 26.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, riguardante n. 4 cartelle di pagamento, ivi elencate, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 2.809,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi e comunque dalla eventuale notifica delle cartelle stesse. Eccepiva inoltre l'avvenuto annullamento di una delle cartelle indicate ed allegava la relativa sentenza. Svolgeva poi motivi attinenti il merito dell'imposizione tributaria con riguardo alle cartelle di pagamento concernenti contributi consortili.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva la regolare notificazione delle cartelle indicate, la notificazione di plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione.
Si costituivano altresì il Consorzio di Bonifica SO NI GG e il Comune di Brancaleone, i quali chiedevano il rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato ed affermando la propria estraneità alla controversia relativamente alle questioni relative alla fase della riscossione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, il difensore di parte ricorrente eccepiva la mancata spedizione di CAN relativamente alle cartelle non recapitate direttamente nelle mani del destinatario.
Produceva relativa giurisprudenza di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Giova preliminarmente osservare che il ricorso è stato proposto in relazione ai seguenti titoli di riscossione, che si elencano di seguito per come indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio: 1) cartella di pagamento recante il n. 094-2020-0017337201-000, presumibilmente notificata in data
04.02.2022, dell'importo di complessivi € 1.835,67 (comprendenti € 1.126,00 per tributo scaduto, € 338,00 per sanzioni, € 153,00 per interessi, € 103,22 per interessi di mora, € 103,57 per oneri di riscossione, € 5,88 per diritti di notifica), ente impositore Comune di Brancaleone (RC), relativa a IMU annualità 2013 (pag. 3 intimazione);
2) cartella di pagamento recante il n. 094-2022-0014445364-000, presumibilmente notificata in data
26.07.2022, dell'importo di complessivi € 595,89 (comprendenti € 547,00 per tributo scaduto, € 43,01 per interessi di mora, € 5,88 per diritti di notifica), ente impositore Consorzio di Bonifica SO NI GG, relativa a contributo consortili annualità 2019 (pag. 3 intimazione);
3) cartella di pagamento recante il n. 094-2022-0032055120-000, presumibilmente notificata in data
16.01.2023, dell'importo di complessivi € 595,89 (comprendenti € 549,00 per tributo scaduto, € 36,11 per interessi di mora, € 5,88 per diritti di notifica), ente impositore Consorzio di Bonifica SO NI GG, relativa a contributo consortili annualità 2020 (pag. 3 intimazione);
4) cartella di pagamento recante il n. 094-2023-0016893671-000, presumibilmente notificata in data
28.06.2023, dell'importo di complessivi € 624,58 (comprendenti € 587,00 per tributo scaduto, € 31,70 per interessi di mora, € 5,88 per diritti di notifica), ente impositore Consorzio di Bonifica SO NI GG, relativa a contributo consortili annualità 2021 (pag. 3 intimazione).
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate, effettuata a mezzo posta elettronica certificata in tutti e quattro i casi, fra le date del 4.2.2022 e del 28.6.2023.
Non risulta che alcuna cartella di pagamento sia stata notificata per posta, pertanto l'eccezione formulata in udienza e la giurisprudenza depositata da parte ricorrente non hanno alcuna attinenza al caso in esame.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, di cinque anni, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica delle cartelle e quella della notifica dell'odierno provvedimento
(18.6.2025).
I motivi attinenti al merito dell'imposizione tributaria sono inammissibili in questa sede, in quanto essi andavano fatti valere insorgendo, entro i termini di legge, avverso le suddette cartelle.
L'unica cartella di pagamento che risulta essere stata impugnata è quella indicata al n. 3 dell'elenco che precede, in ordine alla quale parte ricorrente ha prodotto la relativa sentenza di annullamento. Per quanto riguarda la suddetta cartella di pagamento, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Nel resto, coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese, avuto riguardo all'esito del giudizio, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso, annullando il solo carico tributario relativo alla cartella di pagamento n. 094-2022-0032055120-000 e rigettando nel resto.
Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RE PP, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5232/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 GN - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Brancaleone - Via Regina Margherita 89036 Brancaleone RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica SO NI GG - 92063110800
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007414406-000 QUOTA CONSORZIO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007414406-000 QUOTA CONSORZIO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007414406-000 QUOTA CONSORZIO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094-2025-9007414406-000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta . eccepisce la mancata notifica della CAN
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 26.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, riguardante n. 4 cartelle di pagamento, ivi elencate, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 2.809,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi e comunque dalla eventuale notifica delle cartelle stesse. Eccepiva inoltre l'avvenuto annullamento di una delle cartelle indicate ed allegava la relativa sentenza. Svolgeva poi motivi attinenti il merito dell'imposizione tributaria con riguardo alle cartelle di pagamento concernenti contributi consortili.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva la regolare notificazione delle cartelle indicate, la notificazione di plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione.
Si costituivano altresì il Consorzio di Bonifica SO NI GG e il Comune di Brancaleone, i quali chiedevano il rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato ed affermando la propria estraneità alla controversia relativamente alle questioni relative alla fase della riscossione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, il difensore di parte ricorrente eccepiva la mancata spedizione di CAN relativamente alle cartelle non recapitate direttamente nelle mani del destinatario.
Produceva relativa giurisprudenza di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Giova preliminarmente osservare che il ricorso è stato proposto in relazione ai seguenti titoli di riscossione, che si elencano di seguito per come indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio: 1) cartella di pagamento recante il n. 094-2020-0017337201-000, presumibilmente notificata in data
04.02.2022, dell'importo di complessivi € 1.835,67 (comprendenti € 1.126,00 per tributo scaduto, € 338,00 per sanzioni, € 153,00 per interessi, € 103,22 per interessi di mora, € 103,57 per oneri di riscossione, € 5,88 per diritti di notifica), ente impositore Comune di Brancaleone (RC), relativa a IMU annualità 2013 (pag. 3 intimazione);
2) cartella di pagamento recante il n. 094-2022-0014445364-000, presumibilmente notificata in data
26.07.2022, dell'importo di complessivi € 595,89 (comprendenti € 547,00 per tributo scaduto, € 43,01 per interessi di mora, € 5,88 per diritti di notifica), ente impositore Consorzio di Bonifica SO NI GG, relativa a contributo consortili annualità 2019 (pag. 3 intimazione);
3) cartella di pagamento recante il n. 094-2022-0032055120-000, presumibilmente notificata in data
16.01.2023, dell'importo di complessivi € 595,89 (comprendenti € 549,00 per tributo scaduto, € 36,11 per interessi di mora, € 5,88 per diritti di notifica), ente impositore Consorzio di Bonifica SO NI GG, relativa a contributo consortili annualità 2020 (pag. 3 intimazione);
4) cartella di pagamento recante il n. 094-2023-0016893671-000, presumibilmente notificata in data
28.06.2023, dell'importo di complessivi € 624,58 (comprendenti € 587,00 per tributo scaduto, € 31,70 per interessi di mora, € 5,88 per diritti di notifica), ente impositore Consorzio di Bonifica SO NI GG, relativa a contributo consortili annualità 2021 (pag. 3 intimazione).
Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate, effettuata a mezzo posta elettronica certificata in tutti e quattro i casi, fra le date del 4.2.2022 e del 28.6.2023.
Non risulta che alcuna cartella di pagamento sia stata notificata per posta, pertanto l'eccezione formulata in udienza e la giurisprudenza depositata da parte ricorrente non hanno alcuna attinenza al caso in esame.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, di cinque anni, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica delle cartelle e quella della notifica dell'odierno provvedimento
(18.6.2025).
I motivi attinenti al merito dell'imposizione tributaria sono inammissibili in questa sede, in quanto essi andavano fatti valere insorgendo, entro i termini di legge, avverso le suddette cartelle.
L'unica cartella di pagamento che risulta essere stata impugnata è quella indicata al n. 3 dell'elenco che precede, in ordine alla quale parte ricorrente ha prodotto la relativa sentenza di annullamento. Per quanto riguarda la suddetta cartella di pagamento, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Nel resto, coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese, avuto riguardo all'esito del giudizio, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso, annullando il solo carico tributario relativo alla cartella di pagamento n. 094-2022-0032055120-000 e rigettando nel resto.
Spese compensate.