Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1243
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata in data antecedente alla notifica dell'intimazione. L'eccezione di prescrizione è infondata non essendo decorso il termine quinquennale.

  • Rigettato
    Prescrizione del debito

    L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine di cinque anni, fra le date di notifica della cartella e quella della notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Inammissibile
    Motivi attinenti al merito dell'imposizione tributaria

    I motivi attinenti al merito dell'imposizione tributaria sono inammissibili in questa sede, in quanto andavano fatti valere insorgendo, entro i termini di legge, avverso la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata in data antecedente alla notifica dell'intimazione. L'eccezione di prescrizione è infondata non essendo decorso il termine quinquennale.

  • Rigettato
    Prescrizione del debito

    L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine di cinque anni, fra le date di notifica della cartella e quella della notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Inammissibile
    Motivi attinenti al merito dell'imposizione tributaria

    I motivi attinenti al merito dell'imposizione tributaria sono inammissibili in questa sede, in quanto andavano fatti valere insorgendo, entro i termini di legge, avverso la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata in data antecedente alla notifica dell'intimazione. L'eccezione di prescrizione è infondata non essendo decorso il termine quinquennale.

  • Rigettato
    Prescrizione del debito

    L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine di cinque anni, fra le date di notifica della cartella e quella della notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Annullamento della cartella di pagamento

    La Corte accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n. 094-2022-0032055120-000, in ordine alla quale parte ricorrente ha prodotto la relativa sentenza di annullamento.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata in data antecedente alla notifica dell'intimazione. L'eccezione di prescrizione è infondata non essendo decorso il termine quinquennale.

  • Rigettato
    Prescrizione del debito

    L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine di cinque anni, fra le date di notifica della cartella e quella della notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Inammissibile
    Motivi attinenti al merito dell'imposizione tributaria

    I motivi attinenti al merito dell'imposizione tributaria sono inammissibili in questa sede, in quanto andavano fatti valere insorgendo, entro i termini di legge, avverso la cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1243
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1243
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo