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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1163/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7503/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 288 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dalla Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. per il recupero della TARI relativa all'anno 2018. Il ricorrente ha eccepito: 1) la carenza di potere della concessionaria nell'emettere l'atto impositivo;
2) la nullità dell'avviso per omessa notifica dell'atto presupposto, non avendo mai ricevuto alcuna valida notificazione di atti prodromici;
3) la conseguente decadenza e prescrizione del credito tributario, essendo decorso il termine quinquennale senza validi atti interruttivi. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e distrazione al procuratore.
Si è costituita in giudizio la Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., la quale ha contestato integralmente i motivi di ricorso. La resistente ha documentato la propria legittimazione passiva allegando il contratto di concessione stipulato con il Comune di Cariati in data 28.07.2021. Nel merito, ha provato l'intervenuta interruzione dei termini prescrizionali depositando l'avviso di ricevimento relativo alla notifica del prodromico sollecito di pagamento n. 540 del 31.10.2023, perfezionatasi con la consegna al destinatario in data 20.01.2024. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese con attribuzione al procuratore costituito.
Il Comune di Cariati, sebbene regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio. All'udienza pubblica del
17.02.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione relativa alla carenza di delega e di potere in capo alla società di riscossione. Agli atti risulta regolarmente depositato il contratto per la gestione del servizio di riscossione ed accertamento delle entrate comunali, sottoscritto in data 28.07.2021 tra il Comune di Cariati
e la Italia Gestioni Esattoriali S.r.l.. Tale convenzione conferisce legittimamente alla società resistente il potere di emettere atti di accertamento esecutivo ai sensi della normativa vigente, agendo in nome e per conto dell'ente impositore.
Nel merito, la doglianza principale del ricorrente si fonda sulla presunta omessa notifica dell'atto prodromico
(il sollecito di pagamento), da cui deriverebbe, per illegittimità derivata, la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione del credito relativo all'annualità 2018. L'eccezione è infondata in fatto. La società resistente ha infatti assolto al proprio onere probatorio depositando copia del sollecito di pagamento n. 540 recante data 31.10.2023 e il relativo avviso di ricevimento della raccomandata postale. Da tale avviso di ricevimento si evince chiaramente che il plico, indirizzato a "Ricorrente_1, Indirizzo_1 - Cariati", è stato materialmente consegnato e sottoscritto in data 20.01.2024.
Le contestazioni mosse dalla difesa di parte ricorrente (con memoria ex art. 32 d.lgs. 546/92) circa la validità della documentazione prodotta in copia fotostatica non appaiono meritevoli di accoglimento. Come noto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, non essendo sufficiente una contestazione meramente generica e di stile. Nel caso di specie, l'avviso di ricevimento prodotto (pur scansionato) reca l'indirizzo esatto del ricorrente e la sottoscrizione apposta all'atto della consegna, elementi pienamente idonei a ricondurre l'esito della notificazione al contribuente, stante l'assenza di una formale querela di falso.
Accertata la validità della notifica dell'atto presupposto in data 20.01.2024, ne consegue la tempestività dell'interruzione della prescrizione. Per l'anno d'imposta 2018, tenuto altresì conto delle molteplici normative di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione intervenute durante il periodo emergenziale da
Covid-19 (art. 67 D.L. 18/2020 e art. 157 D.L. 34/2020), l'attività impositiva posta in essere dal Concessionario con la notifica del sollecito (gennaio 2024) e del successivo avviso di accertamento esecutivo (settembre
2024) risulta temporalmente legittima ed immune da decadenze.
Per tali ragioni, l'avviso di accertamento esecutivo n. 288/2024 risulta fondato su una pretesa legittima e preceduta da un corretto iter procedimentale.
Sulle spese di giudizio Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e vengono poste a carico del ricorrente. La liquidazione viene effettuata in base ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014
(aggiornato dal D.M. 147/2022). Considerato il modesto valore della controversia (pari ad € 118,59, rientrante nello scaglione da € 0,01 a € 1.100,00), l'assenza di fase istruttoria e la natura meramente documentale della causa, si ritiene congruo applicare gli onorari nella misura dei minimi tariffari previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (rispettivamente € 34,00, € 34,00 ed € 51,00). L'importo totale viene pertanto liquidato in complessivi € 119,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.
P.A. ed I.V.A. come per legge. Accogliendo l'espressa richiesta formulata in atti dalla parte resistente, se ne dispone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
1. RIGETTA il ricorso;
CONDANNA il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., che si liquidano in complessivi € 119,00 (centodiciannove/00) per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, con distrazione in favore del difensore costituito.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7503/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 288 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dalla Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. per il recupero della TARI relativa all'anno 2018. Il ricorrente ha eccepito: 1) la carenza di potere della concessionaria nell'emettere l'atto impositivo;
2) la nullità dell'avviso per omessa notifica dell'atto presupposto, non avendo mai ricevuto alcuna valida notificazione di atti prodromici;
3) la conseguente decadenza e prescrizione del credito tributario, essendo decorso il termine quinquennale senza validi atti interruttivi. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e distrazione al procuratore.
Si è costituita in giudizio la Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., la quale ha contestato integralmente i motivi di ricorso. La resistente ha documentato la propria legittimazione passiva allegando il contratto di concessione stipulato con il Comune di Cariati in data 28.07.2021. Nel merito, ha provato l'intervenuta interruzione dei termini prescrizionali depositando l'avviso di ricevimento relativo alla notifica del prodromico sollecito di pagamento n. 540 del 31.10.2023, perfezionatasi con la consegna al destinatario in data 20.01.2024. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese con attribuzione al procuratore costituito.
Il Comune di Cariati, sebbene regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio. All'udienza pubblica del
17.02.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione relativa alla carenza di delega e di potere in capo alla società di riscossione. Agli atti risulta regolarmente depositato il contratto per la gestione del servizio di riscossione ed accertamento delle entrate comunali, sottoscritto in data 28.07.2021 tra il Comune di Cariati
e la Italia Gestioni Esattoriali S.r.l.. Tale convenzione conferisce legittimamente alla società resistente il potere di emettere atti di accertamento esecutivo ai sensi della normativa vigente, agendo in nome e per conto dell'ente impositore.
Nel merito, la doglianza principale del ricorrente si fonda sulla presunta omessa notifica dell'atto prodromico
(il sollecito di pagamento), da cui deriverebbe, per illegittimità derivata, la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione del credito relativo all'annualità 2018. L'eccezione è infondata in fatto. La società resistente ha infatti assolto al proprio onere probatorio depositando copia del sollecito di pagamento n. 540 recante data 31.10.2023 e il relativo avviso di ricevimento della raccomandata postale. Da tale avviso di ricevimento si evince chiaramente che il plico, indirizzato a "Ricorrente_1, Indirizzo_1 - Cariati", è stato materialmente consegnato e sottoscritto in data 20.01.2024.
Le contestazioni mosse dalla difesa di parte ricorrente (con memoria ex art. 32 d.lgs. 546/92) circa la validità della documentazione prodotta in copia fotostatica non appaiono meritevoli di accoglimento. Come noto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, non essendo sufficiente una contestazione meramente generica e di stile. Nel caso di specie, l'avviso di ricevimento prodotto (pur scansionato) reca l'indirizzo esatto del ricorrente e la sottoscrizione apposta all'atto della consegna, elementi pienamente idonei a ricondurre l'esito della notificazione al contribuente, stante l'assenza di una formale querela di falso.
Accertata la validità della notifica dell'atto presupposto in data 20.01.2024, ne consegue la tempestività dell'interruzione della prescrizione. Per l'anno d'imposta 2018, tenuto altresì conto delle molteplici normative di sospensione dei termini di decadenza e prescrizione intervenute durante il periodo emergenziale da
Covid-19 (art. 67 D.L. 18/2020 e art. 157 D.L. 34/2020), l'attività impositiva posta in essere dal Concessionario con la notifica del sollecito (gennaio 2024) e del successivo avviso di accertamento esecutivo (settembre
2024) risulta temporalmente legittima ed immune da decadenze.
Per tali ragioni, l'avviso di accertamento esecutivo n. 288/2024 risulta fondato su una pretesa legittima e preceduta da un corretto iter procedimentale.
Sulle spese di giudizio Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 e vengono poste a carico del ricorrente. La liquidazione viene effettuata in base ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014
(aggiornato dal D.M. 147/2022). Considerato il modesto valore della controversia (pari ad € 118,59, rientrante nello scaglione da € 0,01 a € 1.100,00), l'assenza di fase istruttoria e la natura meramente documentale della causa, si ritiene congruo applicare gli onorari nella misura dei minimi tariffari previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (rispettivamente € 34,00, € 34,00 ed € 51,00). L'importo totale viene pertanto liquidato in complessivi € 119,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.
P.A. ed I.V.A. come per legge. Accogliendo l'espressa richiesta formulata in atti dalla parte resistente, se ne dispone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 7, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
1. RIGETTA il ricorso;
CONDANNA il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., che si liquidano in complessivi € 119,00 (centodiciannove/00) per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, con distrazione in favore del difensore costituito.