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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/11/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1925/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12/11/2025, vertente tra , nato a [...] Parte_1 il 25/10/1977, c.f. , difeso dall'avv. Giovanni Messore, e CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...] il [...], c.f. , contumace,
[...] CodiceFiscale_2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/7/2025 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1
l'1/6/2023 a Cassino (FR) secondo il rito civile, e di aver avuto dalla Controparte_1 Per donna la figlia (nata il [...]), ha dedotto che negli ultimi anni l'unione tra i consorti
è venuta meno a causa delle condotte contrarie ai doveri di fedeltà e assistenza imputabili alla moglie. Tanto osservato sulla dissoluzione del vincolo matrimoniale, l'istante ha dato conto dell'indipendenza economica delle parti e della figlia. Ha chiesto, pertanto, la separazione giudiziale dei coniugi con addebito in capo alla moglie e il risarcimento dei danni subiti asseritamente subiti per effetto dei comportamenti ascrivibili alla stessa.
***
All'udienza del 12/11/2025 il signor ha rinunciato alla domanda di addebito e alle Pt_1 pretese risarcitorie. Constatata la contumacia della signora , il giudice istruttore CP_1 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà del signor di interrompere il vincolo matrimoniale e il fallimento di qualsiasi Pt_1 tentativo di riconciliazione a seguito, tra l'altro, della contumacia della signora CP_1 rappresentino fatti sufficienti a dimostrare l'intollerabilità della convivenza, elevata dall'art. 151 c.c. a presupposto della separazione.
***
La mancata opposizione della signora e la rinuncia alle richieste di addebito e CP_1 risarcimento giustificano la non ripetibilità delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1925/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1 ➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassino (FR) dell'anno 2023, al numero 13, parte I;
➢ dichiara non ripetibili le spese di lite;
Cassino, 12/11/2025
Il giudice est Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1925/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12/11/2025, vertente tra , nato a [...] Parte_1 il 25/10/1977, c.f. , difeso dall'avv. Giovanni Messore, e CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...] il [...], c.f. , contumace,
[...] CodiceFiscale_2 con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/7/2025 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1
l'1/6/2023 a Cassino (FR) secondo il rito civile, e di aver avuto dalla Controparte_1 Per donna la figlia (nata il [...]), ha dedotto che negli ultimi anni l'unione tra i consorti
è venuta meno a causa delle condotte contrarie ai doveri di fedeltà e assistenza imputabili alla moglie. Tanto osservato sulla dissoluzione del vincolo matrimoniale, l'istante ha dato conto dell'indipendenza economica delle parti e della figlia. Ha chiesto, pertanto, la separazione giudiziale dei coniugi con addebito in capo alla moglie e il risarcimento dei danni subiti asseritamente subiti per effetto dei comportamenti ascrivibili alla stessa.
***
All'udienza del 12/11/2025 il signor ha rinunciato alla domanda di addebito e alle Pt_1 pretese risarcitorie. Constatata la contumacia della signora , il giudice istruttore CP_1 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà del signor di interrompere il vincolo matrimoniale e il fallimento di qualsiasi Pt_1 tentativo di riconciliazione a seguito, tra l'altro, della contumacia della signora CP_1 rappresentino fatti sufficienti a dimostrare l'intollerabilità della convivenza, elevata dall'art. 151 c.c. a presupposto della separazione.
***
La mancata opposizione della signora e la rinuncia alle richieste di addebito e CP_1 risarcimento giustificano la non ripetibilità delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1925/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1 ➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cassino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassino (FR) dell'anno 2023, al numero 13, parte I;
➢ dichiara non ripetibili le spese di lite;
Cassino, 12/11/2025
Il giudice est Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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