Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7951 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07951/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15754/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15754 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da UD TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Liburni 14;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di UD ND, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del giudizio di inidoneità recante punteggio di 19 ed esito "NON SUPERATA" (COMPITO [...]) relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto in data 30 luglio 2025, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del predetto concorso pubblico, nella parte in cui non contempla l'odierna ricorrente e del conseguente provvedimento di non ammissione della medesima alla successiva fase di valutazione dei titoli;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ivi compresi il provvedimento di approvazione finale della graduatoria, il verbale di correzione della prova della ricorrente recante l'attribuzione del punteggio di 19/30, il questionario del quiz somministrato alla ricorrente ai fini dello svolgimento della prova scritta recante cinque domande (e risposte) illegittime, nonché il relativo atto di approvazione delle predette domande di esame della prova de qua e le relative risposte;
e per l'accertamento
- del diritto della ricorrente alla rettifica in melius del punteggio assegnatole e quindi ad essere dichiarata idonea nonché ammessa alla successiva fase procedimentale di valutazione dei titoli e conseguente obbligo delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente, incrementando lo stesso ammettendola alla successiva fase della valutazione dei titoli.
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 17 febbraio 2026 :
- del verbale n 10 del 7 novembre 2025 conosciuto a seguito di avvenuto deposito nel presente giudizio da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato in data 9 gennaio 2025 con cui la Commissione Esaminatrice ha confermato l’esattezza delle risposte ai quesiti contestati dalla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’1 aprile 2026 :
- della graduatoria dei vincitori pubblicata in data 18 febbraio 2026.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. TI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 19/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando la legittimità dei quesiti nn. 9, 17, 21, 23 e 32 (tutti con risposta errata, con decurtazione di 0,25 punti e mancata attribuzione del punteggio positivo di 0,75 punti), alla stessa somministrati in data 23 ottobre 2025;
In particolare:
- riguardo al quesito n. 9 [così formulato: “ Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione verbale? Giustizia: pace = X: colomba ”, con le seguenti possibili risposte: X = spada (risposta indicata come corretta dall’Amministrazione); X = mitra; X = donna (risposta indicata dalla ricorrente)] si sostiene la correttezza della risposta data in quanto la Giustizia sarebbe sempre stata raffigurata con l’immagine di una donna;
- quanto al quesito n. 17 [così formulato: “ Una cosa è parlare di come e quando SO ha impiegato e impiega modi cubisti per esprimersi e un'altra è parlare del periodo, dal 1907 al 1915, in cui egli ha elaborato e applicato, prevalentemente se non esclusivamente, tale sistema linguistico. Per dire le cose nel modo che gli sembra più naturale, SO ha inventato nuovi modi di espressione o ne ha interpretati altri di artisti e culture diverse, pronto sempre a cambiarli secondo le esigenze del motivo o dell'idea che esprime". Una sola delle seguenti affermazioni è coerente con il significato del brano precedente. Quale? ”: La ricerca di SO di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze (risposta individuata come esatta dall’Amministrazione); SO ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé (risposta indicata dalla ricorrente); Le fasi cubiste dell'arte di SO sono state due], la ricorrente sostiene la coerenza della propria risposta con il significato del testo;
- quanto al quesito n. 21 [così formulato: “ Quale strumento permette di trascrivere automaticamente l'audio delle riunioni? ”: IC AM (risposta individuata come esatta dall’Amministrazione); Telegram; RD (risposta indicata dal ricorrente)], si sostiene la correttezza della risposta data in quanto, supponendo che il questo chieda di individuare la piattaforma che consente la trascrizione della riunione “in tempo reale”, anche RD , tramite applicativi aggiuntivi, assolverebbe a detta funzione;
- quanto al quesito n. 23 [così formulato: “Indicare un sinonimo di “indulgenza” con le seguenti opzioni ”: bonarietà; clemenza (risposta indicata dalla ricorrente); tolleranza (risposta individuata come corretta dall’Amministrazione)], la ricorrente sostiene l’esattezza anche della sua risposta in quanto sinonimo di indulgenza;
- quanto al quesito n. 32 [così formulato: “ In base al DM del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e s.m.i., l’interessato, all’atto della richiesta di copia ”: riceve oralmente l’indicazione dell’importo del diritto corrispondente; riceve con mezzi telematici l’indicazione dell’importo del diritto corrispondente (risposta individuata come esatta dall’Amministrazione); riceve con mezzi idonei l’indicazione dell’importo del diritto corrispondente (risposta indicata dalla ricorrente)], la ricorrente sostiene la correttezza della propria risposta in quanto la normativa consentirebbe l’utilizzo anche di canali non telematici;
- in data 8 gennaio 2026 la ricorrente, in seguito alla rettifica del punteggio assegnatole dall’Amministrazione in ragione della correttezza della risposta data al quesito n. 23 (con conseguente riconoscimento del punteggio totale pari a 20/30), ha insistito per l’accoglimento del ricorso in relazione agli altri quesiti oggetto del contendere;
- le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia ed hanno depositato in atti il verbale n. 10 del 7 novembre 2025 con il quale la Commissione ha confermato la correttezza dei quiz somministrati, concludendo per il rigetto del ricorso;
- con motivi aggiunti notificati il 12 febbraio 2026 e depositati il 17 febbraio 2026, la ricorrente ha impugnato il menzionato verbale n. 10/2025, contestando le motivazioni addotte dalla Commissione per confermare le proprie precedenti determinazioni;
- con motivi aggiunti notificati il 30 marzo 2026 e depositati l’1 aprile 2026, la ricorrente ha altresì impugnato la graduatoria finale di merito per illegittimità derivata;
- all’udienza in camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente in rito che l’eccezione sollevata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con la quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento;
Ritenuto nel merito che il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esplicitate;
Rilevato che:
- è cessata la materia del contendere in relazione al quesito n. 23, attesa la rettifica del punteggio disposta dalla Commissione di concorso;
Considerato in via generale che:
- l'ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta di quelli da somministrare ai candidati stessi, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242);
- inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che:
- in relazione ai quesiti nn. 9, 17, 21 e 32, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già statuito nelle sentenze di questa Sezione relative alla procedura concorsuale per cui è causa, di seguito richiamate con valore di precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.;
- quanto al quesito n. 9, le doglianze mosse sono infondate conformemente ai precedenti della Sezione esattamente in termini, nei quali è stato chiarito che: “(...) l’amministrazione abbia adeguatamente dimostrato, anche attraverso la produzione di immagini, il rapporto di equivalenza tra il termine giustizia e il simbolo della spada, caratteristico, diversamente dal sesso, che esprime un significato neutro, nell’iconografia classica. La rappresentazione più nota è quella di IA, la dea romana, che tiene la spada nella mano destra (potere) e la bilancia nella sinistra (equità), bendata (imparzialità) ” (sent. n. 23752 del 2025 e nn. 1203, 1437, 3323 del 2026);
- in relazione al quesito n. 17, come già ritenuto da questa Sezione, è infondata la relativa doglianza in quanto: “ la risposta corretta non poteva che essere la a) (“La ricerca di SO di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze”). Di contro la risposta b) prescelta dalla ricorrente (“SO ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé”) rinviava ad elementi, quali la reinterpretazione del cubismo e l’adattamento dello stesso all’artista, non presenti nel brano: nel ridetto brano, infatti, la parola “interpretazione” è riferita non specificatamente al cubismo, ma ai modi di espressione (dunque non solo al cubismo) di altri artisti e di culture diverse. Inoltre in nessun punto si parla dell’adattamento del cubismo a sé stesso ” (cfr. sent. n. 23585 del 2025 e nn. 1437, 1750, 1802, 1837, e 3796 del 2026);
- in relazione al quesito n. 21, la censura è infondata in quanto le argomentazioni poste a sostegno della doglianza confermano l’impossibilità di procedere alla trascrizione automatica delle riunioni tramite il solo RD , essendo a tal fine necessario l’utilizzo di applicativi esterni che supportano la relativa funzione (cfr. sent. n. 1805 del 2026)
- in relazione al quesito n. 32, occorre preliminarmente evidenziare che la Sezione ha ripetutamente affermato come “ per le prove concorsuali scritte a risposta multipla o “a quiz” in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali “a norma di”, “secondo l’articolo”, “dispone l’articolo” e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente “critiche” – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso ” ( ex multis , sent. n. 16212/24);
- tali considerazioni, ad avviso del Collegio, valgono anche nel caso in cui il quesito richiami una fonte senza indicarne l’articolo (con formule quali “ In base alla legge n. ... ” o “ in base al regolamento n. ... ”): tale tecnica di formulazione, pur presentando un tasso di difficoltà maggiore, è da ritenersi corretta, fermo il principio in base al quale la risposta esatta deve essere congruente con la fonte richiamata (cfr. sent. n. 4511/25);
- le considerazioni giuridiche ivi esposte ben si attagliano alla fattispecie in esame, in quanto il quesito n. 32, non solo è inserito all’interno di una prova concorsuale che si caratterizza per un taglio prevalentemente nozionistico, ma è anche formulato in maniera tale da rendere edotti i candidati, in maniera chiara ed immediata, in ordine a quale sia il corpo normativo di riferimento da considerare per l’individuazione della risposta esatta, come si evince dall’inequivocabile incipit del quesito in parola (“ In base al DM del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e s.m.i. ”) (cfr. sent. nn. 1203, 1802 e 1837 del 2026);
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso e i motivi aggiunti vanno rigettati in quanto, nonostante il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il quesito n. 23, l’infondatezza delle ulteriori censure proposte comporta il mancato raggiungimento della soglia di idoneità;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Valerio Bello, Primo Referendario
TI OR, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| TI OR | IT RI |
IL SEGRETARIO