TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7951
TAR
Sentenza breve 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Contestazione quesito n. 9

    Il Collegio ritiene infondate le doglianze, conformemente a precedenti della Sezione, che hanno chiarito l'adeguatezza della dimostrazione da parte dell'amministrazione del rapporto di equivalenza tra il termine 'giustizia' e il simbolo della spada nell'iconografia classica.

  • Rigettato
    Contestazione quesito n. 17

    Il Collegio ritiene infondata la doglianza, come già ritenuto da questa Sezione, in quanto la risposta corretta ('La ricerca di SO di un proprio linguaggio artistico si è sostanziata di più esperienze') è coerente con il brano, mentre la risposta della ricorrente ('SO ha reinterpretato il cubismo, rendendolo un linguaggio adatto a sé') si basa su elementi non presenti nel testo.

  • Rigettato
    Contestazione quesito n. 21

    La censura è infondata poiché le argomentazioni della ricorrente confermano l'impossibilità di procedere alla trascrizione automatica delle riunioni tramite il solo 'RD', essendo necessario l'utilizzo di applicativi esterni.

  • Rigettato
    Contestazione quesito n. 32

    Il Collegio ritiene che la tecnica di formulazione del quesito sia corretta, in quanto richiama la fonte normativa di riferimento (DM 21 febbraio 2011, n. 44) e la risposta esatta deve essere congruente con tale fonte. La risposta indicata dall'amministrazione è quella conforme alla normativa vigente.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere per quesito n. 23

    La materia del contendere è cessata per il quesito n. 23, ma le ulteriori censure proposte sono infondate, comportando il mancato raggiungimento della soglia di idoneità.

  • Rigettato
    Impugnazione del verbale di conferma delle risposte

    Le doglianze mosse in relazione ai quesiti nn. 9, 17, 21 e 32 sono state ritenute infondate dal Collegio, che non ha ravvisato ragioni per discostarsi da precedenti conformi.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della graduatoria

    Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati rigettati in quanto, nonostante il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il quesito n. 23, l'infondatezza delle ulteriori censure comporta il mancato raggiungimento della soglia di idoneità.

  • Rigettato
    Richiesta di riesame del punteggio

    Il ricorso è stato rigettato nel merito in quanto le doglianze relative ai quesiti contestati sono state ritenute infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7951
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7951
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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