Decreto cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15538/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 15538 del 2025, proposto da
IS IL, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Formia (LT), via Vitruvio n. 55;
contro
Commissione Esaminatrice, non costituita in giudizio;
ME Pa e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa adozione di misura cautelare,
- dell'esito della prova scritta svolta il giorno 23 ottobre 2025 inerente al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia (codice 02) per come pubblicato il 29 ottobre 2025 sul Portale InPA;
- della prova stessa, nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché di ogni altro atto istruttorio sotteso all’inidoneità del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuto, tra cui: a. i verbali di formazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; c. gli avvisi di assegnazione di sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; d. il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; e. l’avviso recante “Aggiornamento del 29 ottobre 2025: Esiti prova scritta pubblicati in data 22 ottobre 2025 del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 del profilo Assistenti codice 02”, limitatamente al risultato del ricorrente; f. le FAQ pubblicate il 04 ottobre 2025, ove necessario; g. la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; h. la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; i. l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; l. le istruzioni per lo svolgimento della prova scritta pubblicate il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla rettifica in melius del punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarato idoneo nonché ammesso alla fase successiva;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta, e ad ammetterlo alla successiva fase; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ME Pa e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il Presidente RI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultato non idoneo, avendo conseguito il punteggio di 20,50/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando il quesito n. 8 [così formulato: “Indicare un sinonimo di “indulgenza” con le seguenti opzioni: Bonarietà; Clemenza (risposta indicata dal ricorrente); Tolleranza (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione”) ed il quesito n. 26 [così formulato: “Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione verbale? Giustizia: pace = X: colomba” ; con le seguenti risposte: a) spada – opzione ritenuta corretta dalla commissione; b) donna – risposta prescelta dalla candidata: c) mitra], allo stesso somministrati in data 23.10.2025;
- in particolare, con riferimento al quesito 26, il ricorrente deduce l’ambiguità del quesito, “in quanto la domanda ragionevolmente prevede due risposte plausibili tra quelle date” ;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con memoria di mera forma, successivamente depositando il verbale della Commissione in data 23.12.2025 attestante l’intervento in autotutela di detto organo rispetto al quesito 8 contestato;
- all’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
sia cessata la materia del contendere in relazione al quesito n. 8, atteso l’intervento in autotutela della Commissione di concorso;
quanto al quesito n. 26, le doglianze mosse siano infondate conformemente al precedente della sezione esattamente in termini (T.a.r. Lazio- Roma – sez. IV ter, 24.12.2026, n. 23752), che si richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a.: “Ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia adeguatamente dimostrato, anche attraverso la produzione di immagini, il rapporto di equivalenza tra il termine giustizia e il simbolo della spada, caratteristico, diversamente dal sesso, che esprime un significato neutro, nell’iconografia classica. La rappresentazione più nota è quella di Iustitia, la dea romana, che tiene la spada nella mano destra (potere) e la bilancia nella sinistra (equità), bendata (imparzialità)” ;
in conclusione, essendo superata la prova di resistenza – il ricorrente raggiunge il punteggio di 21,5/30, sufficiente per conseguire l’idoneità – il ricorso debba accogliersi parzialmente;
le spese possano compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della soccombenza reciproca e del tempestivo intervento in autotutela dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI CO, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI CO |
IL SEGRETARIO