Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 59
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea valutazione del requisito della novità

    La Corte ritiene che il progetto debba essere valutato anche con riguardo al processo produttivo aziendale e che esistano due mercati distinti (industriale e artigianale locale). La ricerca ha ampliato la competitività dell'azienda sul mercato locale.

  • Accolto
    Erronea valutazione del team di ricerca e sviluppo

    Non specificato nel dettaglio, ma rientra nelle censure accolte.

  • Accolto
    Erronea valutazione del carattere innovativo e superamento delle problematiche tecnologiche

    Non specificato nel dettaglio, ma rientra nelle censure accolte.

  • Accolto
    Incompletezza e inadeguatezza della ricerca di mercato effettuata dall'ufficio

    La Corte concorda sul difetto di istruttoria, ritenendo che l'indagine dell'ufficio sia stata approssimativa, basata su ricerche informatiche.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione

    La Corte ritiene fondato il vizio relativo al difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'atto di recupero si basa sulla carenza dei requisiti legali senza un'adeguata valutazione del progetto, considerando anche il manuale di Frascati antecedente all'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 59
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo