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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA NT MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 867/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale P.l. Nervi, Ang. Via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKFCR1600174 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1027/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 867/2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. -esercente attività di produzione di pasticceria fresca- impugna l'atto di recupero n. TKFCR16000174/2025, relativo al credito d'imposta utilizzato in compensazione per gli anni 2018-2020.
La controversia si inscrive nell'ambito di un'attività di analisi della posizione fiscale dei contribuenti che avevano utilizzato in compensazione il credito d' imposta asseritamente concesso a fronte dello svolgimento di "attività di ricerca e sviluppo", ex art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145. Segnatamente, risulta che la società Ricorrente_1 - nell'anno 2020 - ha presentato “deleghe di pagamento” per complessivi
€ 34.244,00 in cui era presente nella sezione “importi a credito compensati”, "il codice tributo 6857"; riferito - come detto - al su visto credito ricerca e sviluppo, allegatamente maturato nel 2018.
La tesi dell'Ufficio si fonda essenzialmente sull'asserito difetto di novità del prodotto sviluppato dalla società contribuente, perché ritenuto già presente sul mercato "(ingrediente glutine “Uovo”); laddove, invece secondo la prospettazione della società Ricorrente_1, non solo si sarebbe in presenza di un prodottonuovo, in quanto i cornetti sono contraddistinti dal dato innovativo riguardante la assenza di " glutine, latte e uova"; dovendosi ricondurre nell'ambito della novità anche il cd "processo produttivo aziendale". Della singola azienda. Peraltro nel caso in esame, si tratta di due mercati distinti con due differenti tipologie di consumatori: la prima industriale, la seconda, quella di cui si discute artigianale, con un mercato locale e non nazionale. Basti pensare che la ricerca ha ampliato la competitività dell'azienda sul mercato locale, aumentando la clientela locale e, quindi, il fatturato e le imposte ad esse correlate, permettendo all'Erario di recuperare il credito concesso. Sul punto si veda espressamente il punto
1.1.3.1. L'attività deve essere finalizzata a nuove scoperte (Novità), come evincibile a pag. 10 e pag. 11 " delle linee guida per le attività di ricerca e sviluppo del MIMIT".
Avverso l'atto di recupero, in epigrafe indicato, la ricorrente ha denunziato le seguenti censure e, precismente: 1) erronea valutazione del requisito della novità; 2) erronea valutazione del team di ricerca e sviluppo;
3) erronea valutazione del carattere innovativo e superamento delle problematiche tecnologiche;
4) incompletezza e inadeguatezza della ricerca di mercato effettuata dall'ufficio; oltre al difetto di istruttoria e motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, resistendo all'impugnativa.
Nella udienza pubblica del 21/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente gravame riguarda la legittimità o meno del recupero del credito relativo alle deleghe di pagamento indicate dalla contribuente - nella sezione “importi a credito compensati” codice tributo 6857- ritenuto dall'Ufficio inesistente, sul rilievo del disconoscimento dell'attività di ricerca e sviluppo.
Contesta, anzitutto , la ricorrente quanto sostenuto dall'Ufficio, là dove si afferma - a suo dire alquanto generivcamente, che: i. il progetto innovativo meglio specificato in narrativa, rientrerebbe tra i "prodotti ordinari", già presenti sul mercato;
ii. non vi sarebbe poi "attività di ricerca e sviluppo", perchè -come appena detto- il prodotto in contestazione , esisterebbe sul mercato.
Deduce, infine, la contribuente il difetto d'istruttoria, non potendo -a suo dire- un complesso progetto di ricerca e sviluppo essere valutato -ai fini del recupero o meno del credito d'imposta- sulla scorta di una indagine asseritamente approssimativa anche perchè verificata su motori di ricerca informatici. A sostegno della propria tesi la società contribuente, sostiene con forza, che contrariamente a quanto eccepito dall'Ufficio il progetto è corredato da relazione tecniche i vantaggi del progetto in contestazione;
che in ogni caso presenterebbe un alteriore aspetto di novitò nel "processo produttivo aziendale" .
Il ricorso risulta fondato nei limiti di cui appresso.
Come brevemente esposto in fatto, la società ricorrente, esercente prodotti dolciari impugna detto atto di recupero emesso dall'amministrazione finanziaria per l'anno
2019, nell'ambito di una verifica fiscale condotta relativamente all'anno d'imposta 2018/2019 i cui esiti risultano descritti nel succitato verbale dì constatazione dal quale emerge un indebito utilizzo in compensazione per detti periodi del credito di imposta meglio indicato nell'atto gravato per attività di ricerca e di sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 145 del 2013, riconducibile a spese sostenute nell'anno 2018 ritenuto non spettante per assenza dei requisiti di legge.
Dispone, invero,l'art. 3 del decreto-legge 145 del 2013 della citata disposizione normativa che è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, nella misura del 25%, elevata al 50% nei casi indicati al comma sei bis, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Risulta fondato ed assorbente il dedotto vizio relativo al difetto d'istruttoria e di motivazione, in ragione della circostanza che l'atto di recupero risulta fondarsi sulla rinvenuta carenza dei requisiti ex lege previsti per il credito di imposta, tenuto conto, peraltro, delle disposizioni contenute nel manuale di Frascati adottato nell'anno 2014 e, dunque, antecedentemente all'atto di recupero adottato dall'Agenzia delle entrate;
dovendosi ritenere che il progetto prodotto avrebbe dovuto valutarsi non solo con riguardo al mercato in senso assoluto, ma anche al processo produttivo aziendale. dela carattere innovativo dle progetto. Risulta convincente quanto sotenuto dalla ricorrente che in realtà nel ca che qui occupa, si è in presenza di due mercati distinti con due differenti tipologie di consumatori: la prima industriale, la seconda, quella di cui si discute artigianale, con un mercato locale e non nazionale. In effetti non risulta ininfluente il rilievo su cui insiste la interessata secondo cui "la ricerca ha altresì ampliato la competitività dell'azienda sul mercato locale, dando - tra l'altro - maggiore impulso all'espansione della clientela locale ... "e, quindi, il fatturato e le imposte ad esse correlate, permettendo all'Erario di recuperare il credito concesso".
Tale conclusione risulta accreditata dalla consolidata giurisprudenza là dove è stato chiarito che: ...
l'attività deve essere valutata in relazione allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche accessibili all'impresa, non al livello assoluto di novità presente sul mercato.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Le spese possono essere interamente compensate in considerazione della complessità delle questioni analizzate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA NT MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 867/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale P.l. Nervi, Ang. Via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKFCR1600174 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1027/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 867/2025 la società Ricorrente_1 S.r.l. -esercente attività di produzione di pasticceria fresca- impugna l'atto di recupero n. TKFCR16000174/2025, relativo al credito d'imposta utilizzato in compensazione per gli anni 2018-2020.
La controversia si inscrive nell'ambito di un'attività di analisi della posizione fiscale dei contribuenti che avevano utilizzato in compensazione il credito d' imposta asseritamente concesso a fronte dello svolgimento di "attività di ricerca e sviluppo", ex art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145. Segnatamente, risulta che la società Ricorrente_1 - nell'anno 2020 - ha presentato “deleghe di pagamento” per complessivi
€ 34.244,00 in cui era presente nella sezione “importi a credito compensati”, "il codice tributo 6857"; riferito - come detto - al su visto credito ricerca e sviluppo, allegatamente maturato nel 2018.
La tesi dell'Ufficio si fonda essenzialmente sull'asserito difetto di novità del prodotto sviluppato dalla società contribuente, perché ritenuto già presente sul mercato "(ingrediente glutine “Uovo”); laddove, invece secondo la prospettazione della società Ricorrente_1, non solo si sarebbe in presenza di un prodottonuovo, in quanto i cornetti sono contraddistinti dal dato innovativo riguardante la assenza di " glutine, latte e uova"; dovendosi ricondurre nell'ambito della novità anche il cd "processo produttivo aziendale". Della singola azienda. Peraltro nel caso in esame, si tratta di due mercati distinti con due differenti tipologie di consumatori: la prima industriale, la seconda, quella di cui si discute artigianale, con un mercato locale e non nazionale. Basti pensare che la ricerca ha ampliato la competitività dell'azienda sul mercato locale, aumentando la clientela locale e, quindi, il fatturato e le imposte ad esse correlate, permettendo all'Erario di recuperare il credito concesso. Sul punto si veda espressamente il punto
1.1.3.1. L'attività deve essere finalizzata a nuove scoperte (Novità), come evincibile a pag. 10 e pag. 11 " delle linee guida per le attività di ricerca e sviluppo del MIMIT".
Avverso l'atto di recupero, in epigrafe indicato, la ricorrente ha denunziato le seguenti censure e, precismente: 1) erronea valutazione del requisito della novità; 2) erronea valutazione del team di ricerca e sviluppo;
3) erronea valutazione del carattere innovativo e superamento delle problematiche tecnologiche;
4) incompletezza e inadeguatezza della ricerca di mercato effettuata dall'ufficio; oltre al difetto di istruttoria e motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, resistendo all'impugnativa.
Nella udienza pubblica del 21/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del presente gravame riguarda la legittimità o meno del recupero del credito relativo alle deleghe di pagamento indicate dalla contribuente - nella sezione “importi a credito compensati” codice tributo 6857- ritenuto dall'Ufficio inesistente, sul rilievo del disconoscimento dell'attività di ricerca e sviluppo.
Contesta, anzitutto , la ricorrente quanto sostenuto dall'Ufficio, là dove si afferma - a suo dire alquanto generivcamente, che: i. il progetto innovativo meglio specificato in narrativa, rientrerebbe tra i "prodotti ordinari", già presenti sul mercato;
ii. non vi sarebbe poi "attività di ricerca e sviluppo", perchè -come appena detto- il prodotto in contestazione , esisterebbe sul mercato.
Deduce, infine, la contribuente il difetto d'istruttoria, non potendo -a suo dire- un complesso progetto di ricerca e sviluppo essere valutato -ai fini del recupero o meno del credito d'imposta- sulla scorta di una indagine asseritamente approssimativa anche perchè verificata su motori di ricerca informatici. A sostegno della propria tesi la società contribuente, sostiene con forza, che contrariamente a quanto eccepito dall'Ufficio il progetto è corredato da relazione tecniche i vantaggi del progetto in contestazione;
che in ogni caso presenterebbe un alteriore aspetto di novitò nel "processo produttivo aziendale" .
Il ricorso risulta fondato nei limiti di cui appresso.
Come brevemente esposto in fatto, la società ricorrente, esercente prodotti dolciari impugna detto atto di recupero emesso dall'amministrazione finanziaria per l'anno
2019, nell'ambito di una verifica fiscale condotta relativamente all'anno d'imposta 2018/2019 i cui esiti risultano descritti nel succitato verbale dì constatazione dal quale emerge un indebito utilizzo in compensazione per detti periodi del credito di imposta meglio indicato nell'atto gravato per attività di ricerca e di sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 145 del 2013, riconducibile a spese sostenute nell'anno 2018 ritenuto non spettante per assenza dei requisiti di legge.
Dispone, invero,l'art. 3 del decreto-legge 145 del 2013 della citata disposizione normativa che è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, nella misura del 25%, elevata al 50% nei casi indicati al comma sei bis, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Risulta fondato ed assorbente il dedotto vizio relativo al difetto d'istruttoria e di motivazione, in ragione della circostanza che l'atto di recupero risulta fondarsi sulla rinvenuta carenza dei requisiti ex lege previsti per il credito di imposta, tenuto conto, peraltro, delle disposizioni contenute nel manuale di Frascati adottato nell'anno 2014 e, dunque, antecedentemente all'atto di recupero adottato dall'Agenzia delle entrate;
dovendosi ritenere che il progetto prodotto avrebbe dovuto valutarsi non solo con riguardo al mercato in senso assoluto, ma anche al processo produttivo aziendale. dela carattere innovativo dle progetto. Risulta convincente quanto sotenuto dalla ricorrente che in realtà nel ca che qui occupa, si è in presenza di due mercati distinti con due differenti tipologie di consumatori: la prima industriale, la seconda, quella di cui si discute artigianale, con un mercato locale e non nazionale. In effetti non risulta ininfluente il rilievo su cui insiste la interessata secondo cui "la ricerca ha altresì ampliato la competitività dell'azienda sul mercato locale, dando - tra l'altro - maggiore impulso all'espansione della clientela locale ... "e, quindi, il fatturato e le imposte ad esse correlate, permettendo all'Erario di recuperare il credito concesso".
Tale conclusione risulta accreditata dalla consolidata giurisprudenza là dove è stato chiarito che: ...
l'attività deve essere valutata in relazione allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche accessibili all'impresa, non al livello assoluto di novità presente sul mercato.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Le spese possono essere interamente compensate in considerazione della complessità delle questioni analizzate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina accoglie il ricorso e compensa le spese