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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 908/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
AP NO, AT
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5043/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010660873000 48525,05 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate CO Messina, Agenzia delle Entrate, Regione Sicilia avverso l'Intimazione di Pagamento n. 295
2025 90106608 73/000 e per le cartelle esattoriali, mai ritualmente notificate eccependo l'intervenuta prescrizione della tassa auto 2021.
Agenzia delle Entrate CO Messina deduceva ritenersi estranea alla formazione dei ruoli ed alle vicende successive, limitandosi a recepire quanto indicato dall'Ente Impositore anche in merito ad eventuali sgravi che se non comunicati dagli Enti Impositori non possono comportare la caducazione della cartella;
che le cartelle sottese sono state tutte regolarmente notificate come può evincersi dalla documentazione prodotta nel presente giudizio.
Agenzia delle Entrate deduceva che il ricorso è infondato e ne chiedeva il rigetto, chiedeva di tenere indenne l'Agenzia da eventuali spese di lite.
All'odierna udienza il difensore della parte ricorrente si riporta, insiste e chiede la distrazione delle spese.
L'Agenzia insiste. La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è del tutto infondato in quanto basato sulla non rituale notifica delle cartelle esattoriali, smentito dagli atti prodotti, e, pertanto, da rigettare. Infatti si rileva in atti che:
- in data 10.12.2003 la cartella n. 29520031001725590 000 è stata notificata con consegna in mani proprie del destinatario. In data 15.11.2017 è stata notifica intimazione di pagamento n. 29520179013201743 000, tramite pec. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968 000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n.
29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IRPEF e IRAP anno
1999, con prescrizione decennale. Alla su indicata cartella risulta applicabile la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147). Tale disposizione ha disciplinato, all'art.1, commi da 618 a 623, le modalità di estinzione dei debiti relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre
2013. Il comma 623, dello stesso art. 1 , ha previsto, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione dal 2.1.2014 al 15 marzo 2014, termine che è stato ulteriormente prorogato fino al 15.6.2014 dall'art. 2 co.1, D.
L. 16/2014. Per il corrispondente periodo di 165 giorni sono sospesi i termini di prescrizione.
- In data 24.01.2005 la cartella n. 29520040044564018 000 è stata notificata con consegna in mani proprie del destinatario. In data 15.11.2017 è stata notifica intimazione di pagamento n. 29520179013201743 000, tramite pec. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968 000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n.
29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IVA anno 2000, con prescrizione decennale. Anche qui valgono le considerazioni, sopra svolte, sulla sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147).
- In data 25.05.2012 la cartella n. 29520120003093146 000 è stata notificata con consegna in mani proprie del destinatario. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968
000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n.
29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IRPEF e IVA anno 2008, con prescrizione decennale. Anche qui valgono le considerazioni, sopra svolte, sulla sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147).
- In data 05.07.2013 la cartella n. 29520120045561390 000 è stata notificata per irreperibilità assoluta. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968 000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n. 29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n.
29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IRPEF e IVA anno 2009, con prescrizione decennale. Anche qui valgono le considerazioni, sopra svolte, sulla sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147).
- In data 07.05.2014 la cartella n. 29520130035251923 000 è stata notificata con consegna a soggetti autorizzati. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968 000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n.
29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IVA anno 2010, con prescrizione decennale.
- In data 18.06.2016 la cartella n. 29520150027027247 000 è stata notificata con consegna a soggetti autorizzati. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968 000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n.
29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IVA anno 2012, con prescrizione decennale.
- In data 14.07.2023 la cartella n. 29520230027170340 000 è stata notificata con consegna tramite pec.
Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n.
29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IVA anno 2019, con prescrizione decennale.
- In data 30.04.2024 la cartella n. 29520240023212967 000 è stata notificata tramite pec. Infine, in data
23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto BOLLO anno 2021, con prescrizione triennale.
Viene rilevato che il ricorrente, in data 27.06.2025, ha presentato ad Agenzia delle Entrate CO istanza di rateizzazione prot. n. 4114755, parzialmente accolta relativamente alle due cartelle elencate nn.
29520230027170340 e 29520240023212967. E' evidente che non essendo state impugnate nei termini di legge le cartelle ed i successivi atti interruttivi sono divenuti definitivamente esecutivi e, di conseguenza, non più suscettibili di impugnazione alcuna.
Eventuali eccezioni, attinenti il merito degli atti sopra descritti, andavano sollevate avverso gli stessi, dopo la notifica, nei modi e nei termini previsti dalla legge e fuori termine con l'odierno giudizio, ravvisato che l'avviso di intimazione è stato regolarmente preceduto dalle notifiche degli atti sottostanti alla stessa, tutti non impugnati dal ricorrente nei termini di legge.
Pertanto la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato, le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 1.100,00 a favore di Agenzia delle Entrate CO e Agenzia delle
Entrate, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
AP NO, AT
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5043/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010660873000 48525,05 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate CO Messina, Agenzia delle Entrate, Regione Sicilia avverso l'Intimazione di Pagamento n. 295
2025 90106608 73/000 e per le cartelle esattoriali, mai ritualmente notificate eccependo l'intervenuta prescrizione della tassa auto 2021.
Agenzia delle Entrate CO Messina deduceva ritenersi estranea alla formazione dei ruoli ed alle vicende successive, limitandosi a recepire quanto indicato dall'Ente Impositore anche in merito ad eventuali sgravi che se non comunicati dagli Enti Impositori non possono comportare la caducazione della cartella;
che le cartelle sottese sono state tutte regolarmente notificate come può evincersi dalla documentazione prodotta nel presente giudizio.
Agenzia delle Entrate deduceva che il ricorso è infondato e ne chiedeva il rigetto, chiedeva di tenere indenne l'Agenzia da eventuali spese di lite.
All'odierna udienza il difensore della parte ricorrente si riporta, insiste e chiede la distrazione delle spese.
L'Agenzia insiste. La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è del tutto infondato in quanto basato sulla non rituale notifica delle cartelle esattoriali, smentito dagli atti prodotti, e, pertanto, da rigettare. Infatti si rileva in atti che:
- in data 10.12.2003 la cartella n. 29520031001725590 000 è stata notificata con consegna in mani proprie del destinatario. In data 15.11.2017 è stata notifica intimazione di pagamento n. 29520179013201743 000, tramite pec. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968 000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n.
29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IRPEF e IRAP anno
1999, con prescrizione decennale. Alla su indicata cartella risulta applicabile la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147). Tale disposizione ha disciplinato, all'art.1, commi da 618 a 623, le modalità di estinzione dei debiti relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre
2013. Il comma 623, dello stesso art. 1 , ha previsto, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione dal 2.1.2014 al 15 marzo 2014, termine che è stato ulteriormente prorogato fino al 15.6.2014 dall'art. 2 co.1, D.
L. 16/2014. Per il corrispondente periodo di 165 giorni sono sospesi i termini di prescrizione.
- In data 24.01.2005 la cartella n. 29520040044564018 000 è stata notificata con consegna in mani proprie del destinatario. In data 15.11.2017 è stata notifica intimazione di pagamento n. 29520179013201743 000, tramite pec. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968 000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n.
29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IVA anno 2000, con prescrizione decennale. Anche qui valgono le considerazioni, sopra svolte, sulla sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147).
- In data 25.05.2012 la cartella n. 29520120003093146 000 è stata notificata con consegna in mani proprie del destinatario. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968
000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n.
29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IRPEF e IVA anno 2008, con prescrizione decennale. Anche qui valgono le considerazioni, sopra svolte, sulla sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147).
- In data 05.07.2013 la cartella n. 29520120045561390 000 è stata notificata per irreperibilità assoluta. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968 000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n. 29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n.
29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IRPEF e IVA anno 2009, con prescrizione decennale. Anche qui valgono le considerazioni, sopra svolte, sulla sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147).
- In data 07.05.2014 la cartella n. 29520130035251923 000 è stata notificata con consegna a soggetti autorizzati. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968 000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n.
29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IVA anno 2010, con prescrizione decennale.
- In data 18.06.2016 la cartella n. 29520150027027247 000 è stata notificata con consegna a soggetti autorizzati. In data 24.10.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29520239014004968 000, tramite pec. In data 05.09.2024 è stato notificato pignoramento presso terzi ex art.72 bis n.
29584202400003339001, tramite pec. Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IVA anno 2012, con prescrizione decennale.
- In data 14.07.2023 la cartella n. 29520230027170340 000 è stata notificata con consegna tramite pec.
Infine, in data 23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n.
29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto IVA anno 2019, con prescrizione decennale.
- In data 30.04.2024 la cartella n. 29520240023212967 000 è stata notificata tramite pec. Infine, in data
23.05.2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29520259010660873 000, tramite pec. La cartella ha ad oggetto BOLLO anno 2021, con prescrizione triennale.
Viene rilevato che il ricorrente, in data 27.06.2025, ha presentato ad Agenzia delle Entrate CO istanza di rateizzazione prot. n. 4114755, parzialmente accolta relativamente alle due cartelle elencate nn.
29520230027170340 e 29520240023212967. E' evidente che non essendo state impugnate nei termini di legge le cartelle ed i successivi atti interruttivi sono divenuti definitivamente esecutivi e, di conseguenza, non più suscettibili di impugnazione alcuna.
Eventuali eccezioni, attinenti il merito degli atti sopra descritti, andavano sollevate avverso gli stessi, dopo la notifica, nei modi e nei termini previsti dalla legge e fuori termine con l'odierno giudizio, ravvisato che l'avviso di intimazione è stato regolarmente preceduto dalle notifiche degli atti sottostanti alla stessa, tutti non impugnati dal ricorrente nei termini di legge.
Pertanto la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato, le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 1.100,00 a favore di Agenzia delle Entrate CO e Agenzia delle
Entrate, oltre accessori se dovuti.