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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
– Prima sezione civile –
riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Lopiano presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790/2025 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio e proposta
DA
(c.f. ) nata a [...] l'[...] e residente in [...]del Greco Parte_1 C.F._1
(Na) alla via Montedoro 34/B e (c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._2
Greco (Na) il 12/12/1963 e residente in Portici (Na) alla via Zumbini, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, al Corso Amedeo di Savoia 178, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Salierno
(c.f. ), che li rappresenta e difende per procure su atti separati allegati al C.F._3 ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
Ricorrenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 11.4.2025 e Parte_1 Parte_2 premesso che con sentenza n. 208/2005 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli istanti in data 29/10/1992, disponendo, tra le altre cose, l'affidamento dei figli ( 05/07/1994 e 05/03/1997) alla mamma con diritto di Per_1 Per_2 visita per il padre, il pagamento di un assegno mensile di €.1032,00 per i soli figli a carico del padre e l'assegnazione della casa coniugale sita in Ercolano alla via D'Annunzio 33 (di proprietà di
[...] alla SI.ra ; premesso altresì che in data 22/09/2015, la SI.ra Parte_2 Parte_1 Pt_1 lasciava l'abitazione assegnata comunicando la circostanza all'ex marito con raccomandata del
28/09/2015, che entrambi i figli della coppia erano divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti è un marittimo, è tecnica radiologa); tanto Persona_3 Persona_4 premesso, concordemente chiedevano al tribunale la modifica delle condizioni riportate nella sentenza 208/2025 e, in specie: 1) Revocare l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla SI.ra Pt_1
e disporre la restituzione della stessa al;
2) Revocare l'obbligo di assegno
[...] Parte_2 mensile a carico di;
3) Revocare le disposizioni relative al diritto di visita e nulla Parte_2 disporre in merito;
4) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia.
Con provvedimento in data 21.5.2025 il giudice relatore disponeva la rimessione della causa al collegio per la decisione previ o deposito a cura dei ricorrenti, nel termine di giorno sette allo scopo assegnato, di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio n. 208/2005 pronunciata dal Tribunale sede;
in data 6.6.2025 i ricorrenti depositavano sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 2471/2005 del 29.8.2005 (di rigetto dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di divorzio del Tribunale di Torre Annunziata) nonché attestazione del passaggio in giudicato della predetta sentenza rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Napoli – Ufficio
Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi in data 6.6.2025.
2. La domanda spiegata dai ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento. Invero, il raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte dei due figli dei ricorrenti in uno al dedotto risalente rilascio della casa familiare da parte della (originaria Pt_1 assegnataria della stessa quale genitore convivente con la prole) danno adeguata contezza delle ragioni sottese agli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio n. 208/2005 pronunciata dal Tribunale in sede in data 16.2.2005 e confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2471/2005 in data 29.8.2005 (passata in giudicato giusta attestazione della cancelleria della Corte d'Appello di Napoli Ufficio Ruolo degli Affari Civili
Contenziosi del 6.6.2025). Tali accordi, non contrastando con norme imperative, possono essere senz'altro recepiti dal tribunale e posti a fondamento della presente decisione.
3. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto in cui le stesse sono state anticipate da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni del divorzio proposta da e con ricorso congiunto depositato in data 11.4.2025, così Parte_1 Parte_2 provvede: A). prende atto degli accordi raggiunti dai ricorrenti per la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 208/2005 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 16.2.2005, appellata e confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2471/2005 del 29.8.2005 , passata in giudicato, di seguito trascritti:
1) Revoca dell'assegnazione dell'ex casa coniugale alla SI.ra e restituzione della Parte_1 stessa al;
Parte_2
2) Revoca dell'obbligo di assegno mensile per il mantenimento dei due figli a carico di Parte_2
[...]
3) Revoca delle disposizioni relative al diritto di visita dei figli.
B) Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
– Prima sezione civile –
riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Lopiano presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790/2025 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio e proposta
DA
(c.f. ) nata a [...] l'[...] e residente in [...]del Greco Parte_1 C.F._1
(Na) alla via Montedoro 34/B e (c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._2
Greco (Na) il 12/12/1963 e residente in Portici (Na) alla via Zumbini, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, al Corso Amedeo di Savoia 178, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Salierno
(c.f. ), che li rappresenta e difende per procure su atti separati allegati al C.F._3 ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
Ricorrenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 11.4.2025 e Parte_1 Parte_2 premesso che con sentenza n. 208/2005 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli istanti in data 29/10/1992, disponendo, tra le altre cose, l'affidamento dei figli ( 05/07/1994 e 05/03/1997) alla mamma con diritto di Per_1 Per_2 visita per il padre, il pagamento di un assegno mensile di €.1032,00 per i soli figli a carico del padre e l'assegnazione della casa coniugale sita in Ercolano alla via D'Annunzio 33 (di proprietà di
[...] alla SI.ra ; premesso altresì che in data 22/09/2015, la SI.ra Parte_2 Parte_1 Pt_1 lasciava l'abitazione assegnata comunicando la circostanza all'ex marito con raccomandata del
28/09/2015, che entrambi i figli della coppia erano divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti è un marittimo, è tecnica radiologa); tanto Persona_3 Persona_4 premesso, concordemente chiedevano al tribunale la modifica delle condizioni riportate nella sentenza 208/2025 e, in specie: 1) Revocare l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla SI.ra Pt_1
e disporre la restituzione della stessa al;
2) Revocare l'obbligo di assegno
[...] Parte_2 mensile a carico di;
3) Revocare le disposizioni relative al diritto di visita e nulla Parte_2 disporre in merito;
4) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia.
Con provvedimento in data 21.5.2025 il giudice relatore disponeva la rimessione della causa al collegio per la decisione previ o deposito a cura dei ricorrenti, nel termine di giorno sette allo scopo assegnato, di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio n. 208/2005 pronunciata dal Tribunale sede;
in data 6.6.2025 i ricorrenti depositavano sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 2471/2005 del 29.8.2005 (di rigetto dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di divorzio del Tribunale di Torre Annunziata) nonché attestazione del passaggio in giudicato della predetta sentenza rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Napoli – Ufficio
Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi in data 6.6.2025.
2. La domanda spiegata dai ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento. Invero, il raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte dei due figli dei ricorrenti in uno al dedotto risalente rilascio della casa familiare da parte della (originaria Pt_1 assegnataria della stessa quale genitore convivente con la prole) danno adeguata contezza delle ragioni sottese agli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio n. 208/2005 pronunciata dal Tribunale in sede in data 16.2.2005 e confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2471/2005 in data 29.8.2005 (passata in giudicato giusta attestazione della cancelleria della Corte d'Appello di Napoli Ufficio Ruolo degli Affari Civili
Contenziosi del 6.6.2025). Tali accordi, non contrastando con norme imperative, possono essere senz'altro recepiti dal tribunale e posti a fondamento della presente decisione.
3. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto in cui le stesse sono state anticipate da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni del divorzio proposta da e con ricorso congiunto depositato in data 11.4.2025, così Parte_1 Parte_2 provvede: A). prende atto degli accordi raggiunti dai ricorrenti per la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 208/2005 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 16.2.2005, appellata e confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2471/2005 del 29.8.2005 , passata in giudicato, di seguito trascritti:
1) Revoca dell'assegnazione dell'ex casa coniugale alla SI.ra e restituzione della Parte_1 stessa al;
Parte_2
2) Revoca dell'obbligo di assegno mensile per il mantenimento dei due figli a carico di Parte_2
[...]
3) Revoca delle disposizioni relative al diritto di visita dei figli.
B) Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano