Art. 7.
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi, istituiti in via provvisoria presso l'Universita' di Padova dall'anno accademico 1946-47, relativi agli insegnamenti della Facolta' di agraria.
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi, istituiti in via provvisoria presso l'Universita' di Padova dall'anno accademico 1946-47, relativi agli insegnamenti della Facolta' di agraria.