Art. 6.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.