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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RD PE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1628/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
OR - CF_OR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caronia - Piazza Idria 98072 Caronia ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 12 marzo 2025, unitamente alla attestazione di ricevimento dell'atto notificato il 14 febbraio 2025 a mezzo PEC al comune di Caronia, OR chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1 del 18 dicembre 2024, notificatogli il 19 dicembre 2024, di importo pari complessivamente ad € 1.499,00, relativa all'imposta IMU dovuta al comune di Caronia per l'anno 2019.
Il ricorrente contestava innanzitutto l'esistenza del presupposto impositivo, costituito dal diritto di superficie su un'area fabbricabile ubicata nel comune di Caronia e individuata in catasto al foglio 21, particella 532 (ex
402), estesa mq. 1760, diritto attribuito allo stesso ricorrente con deliberazione del Consiglio comunale n.
17 del 14 aprile 2014 (recte: 2010) al fine di consentirgli la realizzazione di una struttura per l'espletamento della propria attività lavorativa di autofficina. Deduceva che, rientrando l'immobile nel patrimonio disponibile del comune, la costituzione del diritto reale sarebbe dovuta avvenire necessariamente per atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) ai sensi dell'art. 1350 del codice civile. Esponendo poi di avere comunicato il
20 febbraio 2014 al comune di Caronia il trasferimento in altra area dell'attività, contestava in ogni caso, in quanto esorbitante rispetto alle effettive caratteristiche del bene, il valore di € 158.400,00 attribuito dall'amministrazione comunale all'immobile e posto a fondamento del calcolo dell'imposta.
Si costituiva il 15 ottobre 2025 il comune di Caronia, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Infine, senza ulteriori attività, la Corte in data odierna ha riservato la decisione e quindi pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
È lo stesso ricorrente, sia pure con un inesatto richiamo ad una normativa sopravvenuta, relativa alla c. d. nuova IMU (art. 1, comma 743, l. 27 dicembre 2019, n. 160), ad individuare il presupposto della pretesa impositiva.
Come è stato più volte ribadito con riferimento all'ICI (d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2), ma secondo un principio di diritto pacificamente applicabile anche in tema di IMU la cui disciplina esponeva una medesima disposizione (d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, abrogato dall'art. 1, comma 780, della citata legge n. 160/2019) – «l'art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel modificare l'art. 3, comma
2, del d. lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che “nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo
è il concessionario”, ha reso quest'ultimo, a partire dall'annualità 2001, di applicabilità della nuova disciplina, obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità» (v. Cass. 12 novembre 2024, n. 29225; Cass., 15 dicembre
2020, n. 28563; Cass., 10 aprile 2019, n. 10006). Il principio è stato a suo tempo affermato nel caso di concessione costitutiva di un diritto reale di superficie in capo al concedente (Cass. 21 giugno 2016, n.
12798) ed è stato ribadito anche con riferimento alla c. d. nuova IMU di cui al citato art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019 (Cass. 27 aprile 2025, n. 11006).
Nel caso di specie, come risulta dal testo della delibera (n. 17 del 14 aprile 2010) con cui fu concesso a titolo gratuito il diritto di superficie sull'area del foglio 21, a suo tempo corrispondente alla particella 402, estesa mq 1.760, era stato lo stesso DA GI ad avanzare istanza di assegnazione a titolo gratuito di una porzione di terreno comunale in seguito alla distruzione subita dall'officina di autoriparazioni di cui era titolare, causata dalla frana che aveva interessato parte del territorio comunale in data 1° marzo 2010. Non è contestato che l'odierno ricorrente ha acquisito e conservato fino all'attualità la disponibilità dell'area, non rilevando la circostanza che in data 1° febbraio 2014 abbia comunicato il trasferimento dell'attività presso altra ubicazione della stessa contrada. Non risulta infatti che l'aria sia stata restituita al comune, ed il tenore del ricorso ne fornisce indirettamente conferma, non contestando il ricorrente la disponibilità dell'area, da cui scaturisce l'obbligo di corrispondere l'imposta, ma eccependo un preteso difetto del titolo per vizio di forma.
L'eccezione appare palesemente infondata, atteso che il terreno è nella disponibilità del DA per effetto della delibera del consiglio comunale del 2010 con cui l'amministrazione accolse una richiesta di assegnazione formulata, ovviamente per iscritto, dallo stesso OR , realizzandosi e formalizzandosi in tal modo l'incontro tra la richiesta/proposta del privato e la volontà dell'amministrazione, peraltro espressamente volta a consentire la prosecuzione di un'attività artigianale colpita da una calamità naturale. E ciò appare sufficiente a considerare validamente formato, a prescindere dalla esatta qualificazione dal punto di vista civilistico, il titolo in virtù del quale il DA possiede, e certamente possedeva nel 2019, il terreno in questione.
Quanto al valore attribuito all'immobile, che riguarda l'altro motivo di ricorso, rileva la Corte che all'avviso di accertamento impugnato è allegato un certificato di destinazione urbanistica da cui risulta che l'area in questione, in forza di una variante del piano regolatore approvata nel 2012, è classificata in zona D1, Area per lo sviluppo artigianale ed industriale, il cui sfruttamento è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 della norme di attuazione dello strumento urbanistico. La variante scaturiva da una istanza dell'odierno ricorrente del 7 luglio 2010, con cui il DA aveva chiesto di mutare la classificazione dell'immobile, che al momento dell'assegnazione ricadeva invece in zona SP3, verde pubblico attrezzato sportivo.
È vero che, prima dell'approvazione della variante, ma tenendo conto della prevedibile nuova destinazione, ed in vista della delibera del consiglio comunale n. 86 del 2 luglio 2010, di approvazione dell'elenco degli immobili da inserire nel piano di alienazione e valorizzazioni immobiliari, il valore dell'area in questione fu stimato pari ad € 45.000,00. È verosimile che in quella fase, così come si desume anche dalla discussione che precedette la delibera di assegnazione, fosse uno dei possibili sbocchi della vicenda l'acquisto dell'area da parte dello stesso DA, che dopo la distruzione dell'officina a causa della frana era alla ricerca di una nuova localizzazione dell'attività.
Tuttavia la stima risale a quasi dieci anni prima dell'anno in relazione al quale l'imposta è richiesta, e, soprattutto, giova tenere conto del fatto che con delibera della giunta municipale n. 39 del 7 giugno 2012
l'amministrazione comunale ha determinato i valori delle aree fabbricabili da porre a fondamento delle verifiche IMU, attribuendo agli immobili con destinazione urbanistica corrispondente (zona D) il valore di
€ 90,00 al metro quadrato, che coincide con quello indicato nell'avviso impugnato (€ 90,00 × mq 1.760 =
158.400,00).
A fronte di tale determinazione di carattere generale, a cui il comune di Caronia si è attenuto nella individuazione del valore dell'immobile in possesso del ricorrente e nella motivazione dell'accertamento, la contestazione del ricorrente appare generica e non suffragata da dati fattuali e tecnici adeguati, non essendo tale un estratto planimetrico da cui non si desume alcunché in ordine alle effettive caratteristiche e potenzialità dell'immobile e alla lamentata esorbitanza del valore considerato dall'amministrazione.
Consegue alla soccombenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 930,00, oltre accessori.
Messina, 27 gennaio 2026
Il giudice
(dott. GI RD)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RD PE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1628/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
OR - CF_OR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caronia - Piazza Idria 98072 Caronia ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 12 marzo 2025, unitamente alla attestazione di ricevimento dell'atto notificato il 14 febbraio 2025 a mezzo PEC al comune di Caronia, OR chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1 del 18 dicembre 2024, notificatogli il 19 dicembre 2024, di importo pari complessivamente ad € 1.499,00, relativa all'imposta IMU dovuta al comune di Caronia per l'anno 2019.
Il ricorrente contestava innanzitutto l'esistenza del presupposto impositivo, costituito dal diritto di superficie su un'area fabbricabile ubicata nel comune di Caronia e individuata in catasto al foglio 21, particella 532 (ex
402), estesa mq. 1760, diritto attribuito allo stesso ricorrente con deliberazione del Consiglio comunale n.
17 del 14 aprile 2014 (recte: 2010) al fine di consentirgli la realizzazione di una struttura per l'espletamento della propria attività lavorativa di autofficina. Deduceva che, rientrando l'immobile nel patrimonio disponibile del comune, la costituzione del diritto reale sarebbe dovuta avvenire necessariamente per atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) ai sensi dell'art. 1350 del codice civile. Esponendo poi di avere comunicato il
20 febbraio 2014 al comune di Caronia il trasferimento in altra area dell'attività, contestava in ogni caso, in quanto esorbitante rispetto alle effettive caratteristiche del bene, il valore di € 158.400,00 attribuito dall'amministrazione comunale all'immobile e posto a fondamento del calcolo dell'imposta.
Si costituiva il 15 ottobre 2025 il comune di Caronia, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Infine, senza ulteriori attività, la Corte in data odierna ha riservato la decisione e quindi pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
È lo stesso ricorrente, sia pure con un inesatto richiamo ad una normativa sopravvenuta, relativa alla c. d. nuova IMU (art. 1, comma 743, l. 27 dicembre 2019, n. 160), ad individuare il presupposto della pretesa impositiva.
Come è stato più volte ribadito con riferimento all'ICI (d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2), ma secondo un principio di diritto pacificamente applicabile anche in tema di IMU la cui disciplina esponeva una medesima disposizione (d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1, abrogato dall'art. 1, comma 780, della citata legge n. 160/2019) – «l'art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel modificare l'art. 3, comma
2, del d. lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che “nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo
è il concessionario”, ha reso quest'ultimo, a partire dall'annualità 2001, di applicabilità della nuova disciplina, obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità» (v. Cass. 12 novembre 2024, n. 29225; Cass., 15 dicembre
2020, n. 28563; Cass., 10 aprile 2019, n. 10006). Il principio è stato a suo tempo affermato nel caso di concessione costitutiva di un diritto reale di superficie in capo al concedente (Cass. 21 giugno 2016, n.
12798) ed è stato ribadito anche con riferimento alla c. d. nuova IMU di cui al citato art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019 (Cass. 27 aprile 2025, n. 11006).
Nel caso di specie, come risulta dal testo della delibera (n. 17 del 14 aprile 2010) con cui fu concesso a titolo gratuito il diritto di superficie sull'area del foglio 21, a suo tempo corrispondente alla particella 402, estesa mq 1.760, era stato lo stesso DA GI ad avanzare istanza di assegnazione a titolo gratuito di una porzione di terreno comunale in seguito alla distruzione subita dall'officina di autoriparazioni di cui era titolare, causata dalla frana che aveva interessato parte del territorio comunale in data 1° marzo 2010. Non è contestato che l'odierno ricorrente ha acquisito e conservato fino all'attualità la disponibilità dell'area, non rilevando la circostanza che in data 1° febbraio 2014 abbia comunicato il trasferimento dell'attività presso altra ubicazione della stessa contrada. Non risulta infatti che l'aria sia stata restituita al comune, ed il tenore del ricorso ne fornisce indirettamente conferma, non contestando il ricorrente la disponibilità dell'area, da cui scaturisce l'obbligo di corrispondere l'imposta, ma eccependo un preteso difetto del titolo per vizio di forma.
L'eccezione appare palesemente infondata, atteso che il terreno è nella disponibilità del DA per effetto della delibera del consiglio comunale del 2010 con cui l'amministrazione accolse una richiesta di assegnazione formulata, ovviamente per iscritto, dallo stesso OR , realizzandosi e formalizzandosi in tal modo l'incontro tra la richiesta/proposta del privato e la volontà dell'amministrazione, peraltro espressamente volta a consentire la prosecuzione di un'attività artigianale colpita da una calamità naturale. E ciò appare sufficiente a considerare validamente formato, a prescindere dalla esatta qualificazione dal punto di vista civilistico, il titolo in virtù del quale il DA possiede, e certamente possedeva nel 2019, il terreno in questione.
Quanto al valore attribuito all'immobile, che riguarda l'altro motivo di ricorso, rileva la Corte che all'avviso di accertamento impugnato è allegato un certificato di destinazione urbanistica da cui risulta che l'area in questione, in forza di una variante del piano regolatore approvata nel 2012, è classificata in zona D1, Area per lo sviluppo artigianale ed industriale, il cui sfruttamento è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 della norme di attuazione dello strumento urbanistico. La variante scaturiva da una istanza dell'odierno ricorrente del 7 luglio 2010, con cui il DA aveva chiesto di mutare la classificazione dell'immobile, che al momento dell'assegnazione ricadeva invece in zona SP3, verde pubblico attrezzato sportivo.
È vero che, prima dell'approvazione della variante, ma tenendo conto della prevedibile nuova destinazione, ed in vista della delibera del consiglio comunale n. 86 del 2 luglio 2010, di approvazione dell'elenco degli immobili da inserire nel piano di alienazione e valorizzazioni immobiliari, il valore dell'area in questione fu stimato pari ad € 45.000,00. È verosimile che in quella fase, così come si desume anche dalla discussione che precedette la delibera di assegnazione, fosse uno dei possibili sbocchi della vicenda l'acquisto dell'area da parte dello stesso DA, che dopo la distruzione dell'officina a causa della frana era alla ricerca di una nuova localizzazione dell'attività.
Tuttavia la stima risale a quasi dieci anni prima dell'anno in relazione al quale l'imposta è richiesta, e, soprattutto, giova tenere conto del fatto che con delibera della giunta municipale n. 39 del 7 giugno 2012
l'amministrazione comunale ha determinato i valori delle aree fabbricabili da porre a fondamento delle verifiche IMU, attribuendo agli immobili con destinazione urbanistica corrispondente (zona D) il valore di
€ 90,00 al metro quadrato, che coincide con quello indicato nell'avviso impugnato (€ 90,00 × mq 1.760 =
158.400,00).
A fronte di tale determinazione di carattere generale, a cui il comune di Caronia si è attenuto nella individuazione del valore dell'immobile in possesso del ricorrente e nella motivazione dell'accertamento, la contestazione del ricorrente appare generica e non suffragata da dati fattuali e tecnici adeguati, non essendo tale un estratto planimetrico da cui non si desume alcunché in ordine alle effettive caratteristiche e potenzialità dell'immobile e alla lamentata esorbitanza del valore considerato dall'amministrazione.
Consegue alla soccombenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 930,00, oltre accessori.
Messina, 27 gennaio 2026
Il giudice
(dott. GI RD)