Articolo 56 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 55Articolo 57
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 56.

Il quantitativo minimo giornaliero di acqua dolce per i vari usi, escluso il bucato, non deve essere, nei climi temperati, inferiore a litri 15 pro capite pel personale di coperta e di camera e a litri 20 per quello di macchina.

Nei climi tropicali tali quantitativi saranno rispettivamente portati a litri 22 e a litri 30.

Dei quantitativi assegnati nei precedenti commi, 10 litri devono essere adibiti alla doccia.

A ogni persona di equipaggio sono inoltre concessi settimanalmente 20 litri di acqua dolce per il lavaggio della biancheria personale. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999