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Sentenza breve 18 marzo 2026
Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00403 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00001/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00001/2026 REG.RIC.
del decreto prot. -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Bergamo ha disposto l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ES DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente, cittadino del Marocco nato il -OMISSIS-, aveva un titolo di soggiorno, rilasciatogli dalla Questura di Milano nel 2018 in quanto familiare di cittadino dell'Unione europea, ai sensi del d.lgs. 30/2007: il padre infatti ha la cittadinanza italiana.
2.- In data 26.10.2024 lo straniero ha inoltrato alla Questura di Bergamo, a mezzo kit postale, istanza di aggiornamento del titolo.
3.- Sennonché, all'atto dei rilievi fotodattiloscopici, è emerso che egli aveva già inoltrato un'istanza di aggiornamento alla Questura di Milano più di un anno e mezzo prima, in data 3.3.2023, e che, con provvedimento firmato il 28.4.2025 e protocollato il 29.4.2025, quella Questura aveva respinto l'istanza e revocato il permesso di soggiorno, ritenendo il ricorrente socialmente pericoloso.
Pertanto, in data 17.12.2025, la Questura di Bergamo ha dichiarato inammissibile l'istanza perché già respinta con il decreto emesso dalla Questura di Milano, e ha N. 00001/2026 REG.RIC.
confermato quel decreto, visto che l'istanza era stata presentata per i medesimi motivi e con le medesime argomentazioni già negativamente vagliati da quell'autorità.
4.- Lo stesso giorno 17.12.2025 la Prefettura di Bergamo ha emesso e notificato il provvedimento in epigrafe, con il quale ha disposto l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 20 d.lgs.
30/2007, con la seguente motivazione:
- a suo carico risulta una sentenza di patteggiamento del 14.5.2021 a 2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa, alla quale ha fatto seguito il rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo e la revoca dello stesso da parte della Questura di Milano; il provvedimento di revoca di questa Questura è allegato al provvedimento prefettizio e “ne costituisce parte integrante”;
- “non svolge alcuna attività lavorativa regolare né ha mai provveduto concretamente
a cercare un impiego o a frequentare corsi di studio, benché risulti presente sul territorio nazionale da 08/12/2016, ed è pertanto lecito ritenere che viva abitualmente con i proventi derivanti da attività illecite ovvero di espedienti e che i fatti a lui addebitati siano espressivi di mancata integrazione sociale e culturale nel Territorio
Nazionale”;
- “Non ha dimostrato nel corso del soggiorno alcuna propensione ad un inserimento che consentisse una reale attenuazione dei legami con il paese d'origine, e non risultando che prenda parte ad alcuna formazione sociale meritevole di tutela per
l'ordinamento o che si dedichi ad attività socialmente apprezzabili, ferma l'assenza di impedimenti legati a motivi di salute”.
5.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con ricorso notificato il
31.12.2025 e depositato il giorno seguente.
6.- Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 30.1.2026 è stata disposta la regolarizzazione del ricorso e dell'istanza cautelare in quanto depositati come scansione di un originale cartaceo; è stato altresì ordinato alla Prefettura di Bergamo N. 00001/2026 REG.RIC.
di depositare in giudizio una relazione sui fatti di causa con tutti gli atti del procedimento e i documenti pertinenti, e a entrambe le parti di fornire documentati chiarimenti sul giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, richiamato nell'istanza cautelare.
7.- Il ricorrente ha tempestivamente provveduto alla regolarizzazione disposta,
l'Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione della Questura di Bergamo con documenti e, dai chiarimenti forniti dalle parti, è emerso che il giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Milano ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del 29.4.2025 con cui la Questura di Milano ha revocato il titolo di soggiorno per familiare di cittadino italiano, di cui il ricorrente era titolare, e che in quel giudizio non è stata sospesa l'efficacia del provvedimento in questione.
DIRITTO
1.- Viene in rilevo il d.lgs. 30/2007, recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.
Per “familiare” si intende, ai sensi dell'art. 2, lett. b, il coniuge, il partner con cui sia stata contratta un'unione registrata equiparata al matrimonio, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico (propri e del coniuge o partner) e gli ascendenti diretti a carico (propri e del coniuge o partner).
L'art. 10 prevede che al familiare del cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, venga rilasciata una “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, della durata di cinque anni.
L'art. 14, comma 2, prevede che il suddetto familiare “acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione”; gli viene perciò N. 00001/2026 REG.RIC.
rilasciata una “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”, ai sensi dell'art. 17.
L'art. 20 prevede:
- al comma 1 (per quanto qui rileva) che il diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione “può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”; i motivi di sicurezza dello Stato e i motivi imperativi di pubblica sicurezza sono definiti rispettivamente al comma 2 e al comma
3;
- al comma 6, che “I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
In sostanza, mentre i familiari aventi un titolo di soggiorno per cinque anni possono essere allontanati per qualunque motivo di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, i familiari aventi un titolo di soggiorno permanente possono essere allontanati solo se i motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza sono gravi.
2.- Nel caso in esame, considerato che il ricorrente è entrato in Italia l'8.12.2016, che il titolo di soggiorno gli è stato rilasciato il 22.11.2018 e che egli ne ha chiesto l'aggiornamento il 3.3.2023, cioè prima che fossero decorsi cinque anni (circostanze tutte che risultano dal provvedimento della Questura di Milano che ha revocato il titolo di soggiorno), deve ritenersi che egli avesse un titolo di soggiorno di durata quinquennale ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 30/2007.
Il provvedimento di allontanamento è stato emesso ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007
“per motivi afferenti [al]l'ordine pubblico” (come si legge nel dispositivo a pag. 2), in quanto il Prefetto ha “VALUTATO che l'ulteriore permanenza sul territorio italiano dell'interessato è incompatibile con la civile e sicura convivenza, avendo dato luogo N. 00001/2026 REG.RIC.
ad una condotta che è pregiudizievole per l'ordine pubblico” (come si legge nella motivazione, alla fine di pag. 1). A pag. 1 si afferma che il ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 6, il che significa che i motivi di ordine pubblico sono stati ritenuti gravi.
3.- Ciò precisato, si può passare all'esame del ricorso, nel quale è formulato un unico motivo, rubricato “Infondatezza della motivazione”.
3.1.- Vi si afferma anzitutto che “Il soggetto vive stabilmente in Italia, non ha nessun legame con il paese d'origine ed i reati indicati nell'atto impugnato non sarebbero ostativi e gravi come procedimenti inerenti lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti, terrorismo, eversione e crimini collegati alla criminalità organizzata”.
3.2.- Vi si afferma poi che “La presenza di legami familiari in Italia ha sortito un positivo effetto nel facilitare l'integrazione sociale nel paese ospitante” e ha consentito al ricorrente di ottenere un titolo di soggiorno “poiché la sorella risulterebbe cittadina italiana”.
3.3.- Viene quindi riferita l'esistenza di una kafala, costituita nel 2017, quando il ricorrente era minorenne, mediante la quale i genitori lo hanno affidato a sua sorella e al marito di lei.
3.4.- Infine si afferma che “Occorre tenere presente anche della lettera d'invito per familiare cittadino Unione Europea”, con la quale il cognato (marito della sorella), cittadino italiano, nel 2018 avrebbe chiesto il rilascio del visto per turismo per coesione familiare in Italia a favore del ricorrente.
4.- Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
4.1.- La censura che il ricorrente muove alla valutazione discrezionale di grave pericolo per l'ordine pubblico, compiuta dal Prefetto, si risolve unicamente nell'affermazione per la quale i reati da lui commessi non sarebbero gravi, mentre lo sarebbero altri reati tra cui lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti. N. 00001/2026 REG.RIC.
Tale affermazione è formulata in modo dubitativo, come emerge dall'uso del condizionale (“i reati … non sarebbero ostativi e gravi”), non è motivata, e comunque non può essere condivisa.
Va infatti evidenziato che si tratta di tre rapine, come emerge dalla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. del GIP del Tribunale di Milano n. 1490/2021 del
14.5.2021, divenuta irrevocabile l'11.6.2021 (prodotta in giudizio dall'Amministrazione), che ha applicato al ricorrente la pena (sospesa) di 2 anni e 6 mesi di reclusione e di euro 1.200 di multa: una prima rapina commessa il 21.3.2019, quando il ricorrente, in concorso con altri soggetti, di cui due minorenni, ha sottratto denaro a un ragazzo di 16 anni, minacciato con un coltello e colpito al volto con un tirapugni, tanto da subire la rottura di un dente, sicché al ricorrente è stato imputato anche il delitto di lesioni; una seconda rapina commessa il 22.3.2019, quando il ricorrente, in concorso con altri soggetti, di cui un minorenne, ha sottratto uno zaino, gli occhiali e il cellulare a un ragazzo di 14 anni, minacciato con un coltello e tirato per i capelli; infine una terza rapina, tentata il 29.3.2019, quando il ricorrente e altri soggetti, di cui tre minorenni, si sono avvicinati a tre ragazzi seduti a un tavolo, hanno tentato di strappare loro di dosso i borselli, hanno poi intimato loro di non muoversi e di stare in silenzio, e al rifiuto di uno di essi lo hanno colpito con una testata al volto.
È chiaramente arbitraria la tesi del ricorrente secondo la quale lo spaccio di stupefacenti è grave, mentre la rapina non lo sarebbe. In proposito è sufficiente ricordare che, secondo la disciplina generale di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs.
286/1998, ai fini del rilascio o del rinnovo di un permesso di soggiorno, sono ostativi sia i reati inerenti agli stupefacenti, sia i reati previsti dall'art. 380 c.p.p., tra i quali rientra la rapina (contemplata al comma 2, lett. f): tale disciplina, sebbene non direttamente applicabile al caso di specie, che è regolato dalla disciplina speciale del d.lgs. 30/2007, denota che il legislatore considera la rapina un reato particolarmente N. 00001/2026 REG.RIC.
grave, e ciò è assolutamente ragionevole, trattandosi di delitto plurioffensivo che lede sia la persona sia il patrimonio.
4.2.- Il ricorrente non ha formulato alcuna censura sugli altri elementi addotti nel provvedimento a fondamento della valutazione di grave pericolo per l'ordine pubblico, ossia che egli “non svolge alcuna attività lavorativa regolare né ha mai provveduto concretamente a cercare un impiego o a frequentare corsi di studio, benché risulti presente sul territorio nazionale da 08/12/2016, ed è pertanto lecito ritenere che viva abitualmente con i proventi derivanti da attività illecite ovvero di espedienti”, non prende parte “ad alcuna formazione sociale meritevole di tutela per
l'ordinamento” e non si dedica “ad attività socialmente apprezzabili”.
Quanto alla situazione lavorativa, l'Amministrazione ha depositato in giudizio l'estratto conto INPS da cui risulta che il ricorrente ha lavorato solo per cinque mesi nel 2020 e per un paio di settimane tra marzo-aprile 2021.
4.3.- L' affermazione del ricorrente per la quale “La presenza di legami familiari in
Italia ha sortito un positivo effetto nel facilitare l'integrazione sociale nel paese ospitante”, oltre ad essere apodittica, è smentita dai rilievi del Prefetto che sono stati appena ricordati: egli, sebbene sia in Italia da quando aveva 16 anni e ne abbia ormai
26, non lavora, non studia e non svolge alcuna attività socialmente utile.
4.4.- Quanto alla kafala, il ricorrente non spiega quale ne sarebbe la rilevanza ai fini della lamentata illegittimità del provvedimento impugnato, rilevanza che risulta inesistente.
La kafala è infatti un istituto del diritto islamico con il quale un adulto assume l'impegno, da un lato, di farsi carico del mantenimento, dell'educazione e della protezione di un minore, allo stesso modo di come lo farebbe un genitore per il proprio figlio e, dall'altro, di esercitare la tutela legale su tale minore (cfr. CGUE, grande sezione, 26.3.2019, c-129/18, punto 45). N. 00001/2026 REG.RIC.
Nel caso di specie la kafala sarebbe stata costituita con impegno assunto dalla sorella del ricorrente e dal marito di lei: impegno che comunque non avrebbe più effetto dal
2018 con il raggiungimento della maggiore età del ricorrente (v. CGUE cit., ibidem); tant'è che il ricorrente, in quell'anno, ha ottenuto il titolo di soggiorno ai sensi del d.lgs. 30/2007 in quanto familiare convivente con il padre, cittadino italiano.
4.5.- È del tutto irrilevante anche la “lettera d'invito” con la quale il cognato nel 2018 avrebbe chiesto il rilascio, in favore del ricorrente, del visto per turismo per coesione familiare in Italia, lettera della quale peraltro non è provato l'avvenuto deposito presso l'autorità italiana; il ricorrente si limita ad affermare che “Occorre tenere presente” questa lettera, senza spiegare in quale modo e per quali ragioni essa verrebbe in rilievo ai fini del giudizio di legittimità del provvedimento impugnato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00001/2026 REG.RIC.
AN AB, Presidente
ES DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES DE AN AB
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00403 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00001/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 1 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00001/2026 REG.RIC.
del decreto prot. -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Bergamo ha disposto l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bergamo e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ES DE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente, cittadino del Marocco nato il -OMISSIS-, aveva un titolo di soggiorno, rilasciatogli dalla Questura di Milano nel 2018 in quanto familiare di cittadino dell'Unione europea, ai sensi del d.lgs. 30/2007: il padre infatti ha la cittadinanza italiana.
2.- In data 26.10.2024 lo straniero ha inoltrato alla Questura di Bergamo, a mezzo kit postale, istanza di aggiornamento del titolo.
3.- Sennonché, all'atto dei rilievi fotodattiloscopici, è emerso che egli aveva già inoltrato un'istanza di aggiornamento alla Questura di Milano più di un anno e mezzo prima, in data 3.3.2023, e che, con provvedimento firmato il 28.4.2025 e protocollato il 29.4.2025, quella Questura aveva respinto l'istanza e revocato il permesso di soggiorno, ritenendo il ricorrente socialmente pericoloso.
Pertanto, in data 17.12.2025, la Questura di Bergamo ha dichiarato inammissibile l'istanza perché già respinta con il decreto emesso dalla Questura di Milano, e ha N. 00001/2026 REG.RIC.
confermato quel decreto, visto che l'istanza era stata presentata per i medesimi motivi e con le medesime argomentazioni già negativamente vagliati da quell'autorità.
4.- Lo stesso giorno 17.12.2025 la Prefettura di Bergamo ha emesso e notificato il provvedimento in epigrafe, con il quale ha disposto l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 20 d.lgs.
30/2007, con la seguente motivazione:
- a suo carico risulta una sentenza di patteggiamento del 14.5.2021 a 2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa, alla quale ha fatto seguito il rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo e la revoca dello stesso da parte della Questura di Milano; il provvedimento di revoca di questa Questura è allegato al provvedimento prefettizio e “ne costituisce parte integrante”;
- “non svolge alcuna attività lavorativa regolare né ha mai provveduto concretamente
a cercare un impiego o a frequentare corsi di studio, benché risulti presente sul territorio nazionale da 08/12/2016, ed è pertanto lecito ritenere che viva abitualmente con i proventi derivanti da attività illecite ovvero di espedienti e che i fatti a lui addebitati siano espressivi di mancata integrazione sociale e culturale nel Territorio
Nazionale”;
- “Non ha dimostrato nel corso del soggiorno alcuna propensione ad un inserimento che consentisse una reale attenuazione dei legami con il paese d'origine, e non risultando che prenda parte ad alcuna formazione sociale meritevole di tutela per
l'ordinamento o che si dedichi ad attività socialmente apprezzabili, ferma l'assenza di impedimenti legati a motivi di salute”.
5.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con ricorso notificato il
31.12.2025 e depositato il giorno seguente.
6.- Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 30.1.2026 è stata disposta la regolarizzazione del ricorso e dell'istanza cautelare in quanto depositati come scansione di un originale cartaceo; è stato altresì ordinato alla Prefettura di Bergamo N. 00001/2026 REG.RIC.
di depositare in giudizio una relazione sui fatti di causa con tutti gli atti del procedimento e i documenti pertinenti, e a entrambe le parti di fornire documentati chiarimenti sul giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, richiamato nell'istanza cautelare.
7.- Il ricorrente ha tempestivamente provveduto alla regolarizzazione disposta,
l'Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione della Questura di Bergamo con documenti e, dai chiarimenti forniti dalle parti, è emerso che il giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Milano ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del 29.4.2025 con cui la Questura di Milano ha revocato il titolo di soggiorno per familiare di cittadino italiano, di cui il ricorrente era titolare, e che in quel giudizio non è stata sospesa l'efficacia del provvedimento in questione.
DIRITTO
1.- Viene in rilevo il d.lgs. 30/2007, recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.
Per “familiare” si intende, ai sensi dell'art. 2, lett. b, il coniuge, il partner con cui sia stata contratta un'unione registrata equiparata al matrimonio, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico (propri e del coniuge o partner) e gli ascendenti diretti a carico (propri e del coniuge o partner).
L'art. 10 prevede che al familiare del cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, venga rilasciata una “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, della durata di cinque anni.
L'art. 14, comma 2, prevede che il suddetto familiare “acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione”; gli viene perciò N. 00001/2026 REG.RIC.
rilasciata una “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”, ai sensi dell'art. 17.
L'art. 20 prevede:
- al comma 1 (per quanto qui rileva) che il diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione “può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”; i motivi di sicurezza dello Stato e i motivi imperativi di pubblica sicurezza sono definiti rispettivamente al comma 2 e al comma
3;
- al comma 6, che “I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
In sostanza, mentre i familiari aventi un titolo di soggiorno per cinque anni possono essere allontanati per qualunque motivo di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, i familiari aventi un titolo di soggiorno permanente possono essere allontanati solo se i motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza sono gravi.
2.- Nel caso in esame, considerato che il ricorrente è entrato in Italia l'8.12.2016, che il titolo di soggiorno gli è stato rilasciato il 22.11.2018 e che egli ne ha chiesto l'aggiornamento il 3.3.2023, cioè prima che fossero decorsi cinque anni (circostanze tutte che risultano dal provvedimento della Questura di Milano che ha revocato il titolo di soggiorno), deve ritenersi che egli avesse un titolo di soggiorno di durata quinquennale ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 30/2007.
Il provvedimento di allontanamento è stato emesso ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007
“per motivi afferenti [al]l'ordine pubblico” (come si legge nel dispositivo a pag. 2), in quanto il Prefetto ha “VALUTATO che l'ulteriore permanenza sul territorio italiano dell'interessato è incompatibile con la civile e sicura convivenza, avendo dato luogo N. 00001/2026 REG.RIC.
ad una condotta che è pregiudizievole per l'ordine pubblico” (come si legge nella motivazione, alla fine di pag. 1). A pag. 1 si afferma che il ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 6, il che significa che i motivi di ordine pubblico sono stati ritenuti gravi.
3.- Ciò precisato, si può passare all'esame del ricorso, nel quale è formulato un unico motivo, rubricato “Infondatezza della motivazione”.
3.1.- Vi si afferma anzitutto che “Il soggetto vive stabilmente in Italia, non ha nessun legame con il paese d'origine ed i reati indicati nell'atto impugnato non sarebbero ostativi e gravi come procedimenti inerenti lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti, terrorismo, eversione e crimini collegati alla criminalità organizzata”.
3.2.- Vi si afferma poi che “La presenza di legami familiari in Italia ha sortito un positivo effetto nel facilitare l'integrazione sociale nel paese ospitante” e ha consentito al ricorrente di ottenere un titolo di soggiorno “poiché la sorella risulterebbe cittadina italiana”.
3.3.- Viene quindi riferita l'esistenza di una kafala, costituita nel 2017, quando il ricorrente era minorenne, mediante la quale i genitori lo hanno affidato a sua sorella e al marito di lei.
3.4.- Infine si afferma che “Occorre tenere presente anche della lettera d'invito per familiare cittadino Unione Europea”, con la quale il cognato (marito della sorella), cittadino italiano, nel 2018 avrebbe chiesto il rilascio del visto per turismo per coesione familiare in Italia a favore del ricorrente.
4.- Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
4.1.- La censura che il ricorrente muove alla valutazione discrezionale di grave pericolo per l'ordine pubblico, compiuta dal Prefetto, si risolve unicamente nell'affermazione per la quale i reati da lui commessi non sarebbero gravi, mentre lo sarebbero altri reati tra cui lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti. N. 00001/2026 REG.RIC.
Tale affermazione è formulata in modo dubitativo, come emerge dall'uso del condizionale (“i reati … non sarebbero ostativi e gravi”), non è motivata, e comunque non può essere condivisa.
Va infatti evidenziato che si tratta di tre rapine, come emerge dalla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. del GIP del Tribunale di Milano n. 1490/2021 del
14.5.2021, divenuta irrevocabile l'11.6.2021 (prodotta in giudizio dall'Amministrazione), che ha applicato al ricorrente la pena (sospesa) di 2 anni e 6 mesi di reclusione e di euro 1.200 di multa: una prima rapina commessa il 21.3.2019, quando il ricorrente, in concorso con altri soggetti, di cui due minorenni, ha sottratto denaro a un ragazzo di 16 anni, minacciato con un coltello e colpito al volto con un tirapugni, tanto da subire la rottura di un dente, sicché al ricorrente è stato imputato anche il delitto di lesioni; una seconda rapina commessa il 22.3.2019, quando il ricorrente, in concorso con altri soggetti, di cui un minorenne, ha sottratto uno zaino, gli occhiali e il cellulare a un ragazzo di 14 anni, minacciato con un coltello e tirato per i capelli; infine una terza rapina, tentata il 29.3.2019, quando il ricorrente e altri soggetti, di cui tre minorenni, si sono avvicinati a tre ragazzi seduti a un tavolo, hanno tentato di strappare loro di dosso i borselli, hanno poi intimato loro di non muoversi e di stare in silenzio, e al rifiuto di uno di essi lo hanno colpito con una testata al volto.
È chiaramente arbitraria la tesi del ricorrente secondo la quale lo spaccio di stupefacenti è grave, mentre la rapina non lo sarebbe. In proposito è sufficiente ricordare che, secondo la disciplina generale di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs.
286/1998, ai fini del rilascio o del rinnovo di un permesso di soggiorno, sono ostativi sia i reati inerenti agli stupefacenti, sia i reati previsti dall'art. 380 c.p.p., tra i quali rientra la rapina (contemplata al comma 2, lett. f): tale disciplina, sebbene non direttamente applicabile al caso di specie, che è regolato dalla disciplina speciale del d.lgs. 30/2007, denota che il legislatore considera la rapina un reato particolarmente N. 00001/2026 REG.RIC.
grave, e ciò è assolutamente ragionevole, trattandosi di delitto plurioffensivo che lede sia la persona sia il patrimonio.
4.2.- Il ricorrente non ha formulato alcuna censura sugli altri elementi addotti nel provvedimento a fondamento della valutazione di grave pericolo per l'ordine pubblico, ossia che egli “non svolge alcuna attività lavorativa regolare né ha mai provveduto concretamente a cercare un impiego o a frequentare corsi di studio, benché risulti presente sul territorio nazionale da 08/12/2016, ed è pertanto lecito ritenere che viva abitualmente con i proventi derivanti da attività illecite ovvero di espedienti”, non prende parte “ad alcuna formazione sociale meritevole di tutela per
l'ordinamento” e non si dedica “ad attività socialmente apprezzabili”.
Quanto alla situazione lavorativa, l'Amministrazione ha depositato in giudizio l'estratto conto INPS da cui risulta che il ricorrente ha lavorato solo per cinque mesi nel 2020 e per un paio di settimane tra marzo-aprile 2021.
4.3.- L' affermazione del ricorrente per la quale “La presenza di legami familiari in
Italia ha sortito un positivo effetto nel facilitare l'integrazione sociale nel paese ospitante”, oltre ad essere apodittica, è smentita dai rilievi del Prefetto che sono stati appena ricordati: egli, sebbene sia in Italia da quando aveva 16 anni e ne abbia ormai
26, non lavora, non studia e non svolge alcuna attività socialmente utile.
4.4.- Quanto alla kafala, il ricorrente non spiega quale ne sarebbe la rilevanza ai fini della lamentata illegittimità del provvedimento impugnato, rilevanza che risulta inesistente.
La kafala è infatti un istituto del diritto islamico con il quale un adulto assume l'impegno, da un lato, di farsi carico del mantenimento, dell'educazione e della protezione di un minore, allo stesso modo di come lo farebbe un genitore per il proprio figlio e, dall'altro, di esercitare la tutela legale su tale minore (cfr. CGUE, grande sezione, 26.3.2019, c-129/18, punto 45). N. 00001/2026 REG.RIC.
Nel caso di specie la kafala sarebbe stata costituita con impegno assunto dalla sorella del ricorrente e dal marito di lei: impegno che comunque non avrebbe più effetto dal
2018 con il raggiungimento della maggiore età del ricorrente (v. CGUE cit., ibidem); tant'è che il ricorrente, in quell'anno, ha ottenuto il titolo di soggiorno ai sensi del d.lgs. 30/2007 in quanto familiare convivente con il padre, cittadino italiano.
4.5.- È del tutto irrilevante anche la “lettera d'invito” con la quale il cognato nel 2018 avrebbe chiesto il rilascio, in favore del ricorrente, del visto per turismo per coesione familiare in Italia, lettera della quale peraltro non è provato l'avvenuto deposito presso l'autorità italiana; il ricorrente si limita ad affermare che “Occorre tenere presente” questa lettera, senza spiegare in quale modo e per quali ragioni essa verrebbe in rilievo ai fini del giudizio di legittimità del provvedimento impugnato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00001/2026 REG.RIC.
AN AB, Presidente
ES DE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES DE AN AB
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.