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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 312/2025 RGA promossa da:
Parte_1
(GIA' , con il patrocinio
[...] Parte_2 dell'avv. ZIVERI MARCELLO appellante contro
, con il patrocinio degli avv.ti CATAMO SALVATORE e MACCOLINI ELENA CP_1
appellato
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nel ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. promosso dalla “Con ricorso depositato in data 23/01/2015 Parte_2 iscritto al n. 52/2015 RG (..) al quale ci si riporta – la cooperativa ricorrente, come sopra identificata, adiva il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, dato atto che la ricorrente dichiara che la controversia ha un valore pari ad € 1.809.179,99 e che trattandosi di materia previdenza ed assistenza si versa il contributo unificato di € 43,00, così
pag. 1 di 3 provvedere e giudicare: a – in via principale: accertato e dichiarato che la determinazione dell'ammontare dei premi assicurativi di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dovuti dalla ricorrente ad relativamente ai propri soci lavoratori
CP_1 sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 42 T.U. ed alla relativa normativa
CP_1 attuativa – in particolare al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza 18 luglio 1987 n. 604700, condannare l' per il periodo dal 2007 al 2012 alla
CP_1 restituzione in favore della ricorrente della somma di euro 1.809.179,99 siccome indebita, ovvero quella diversa maggiore/minore somma che risulterà all'esito del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a titolo di risarcimento del maggior danno conseguente il ritardo, dal dì del dovuto al saldo e, comunque come per legge;
b - in via subordinata: accertato e dichiarato che i premi assicurativi di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dovuti dalla ricorrente ad devono essere
CP_1 determinati sulle retribuzioni effettive, comunque non inferiore ai limiti minimi di legge, detratti i periodi di assenza dal lavoro degli assicurati e, comunque, i periodi relativamente ai quali gli stessi non hanno maturato il diritto a retribuzioni, compensi,
o somme, condannare per il periodo dal 2007 al 2012 alla restituzione in CP_1 favore della ricorrente della somma di € 1.048.532,82 siccome indebita, ovvero quella diversa maggiore/minore somma che risulterà all'esito del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria anche a titolo di risarcimento del maggior danno conseguente il ritardo dal dì del dovuto al saldo e, comunque, come per legge. Competenze professionali rifuse oltre 15% spese generali oltre IVA e CPA”. La causa rubricata al n. 52/2015 RG, previa ammissione di CTU contabile (doc. n. 2) era decisa in senso favorevole alla società ricorrente con sentenza n. 78/2017 resa in data 21/03/2017 e pubblicata in pari data, che si produce (doc. n. 3). Avverso detta sentenza proponeva gravame l' con ricorso depositato in data 17/05/2017, CP_1 così radicando dinnanzi alla Corte d'Appello di Bologna – Sezione Lavoro, la causa n. R.G. 326/2017. Si costituiva nel grado di giudizio per azioni Controparte_2 contestandone il fondamento (doc.ti nn. 4 e 5). La causa di appello di cui sopra era decisa con sentenza d'accoglimento del gravame n. 510/2018, pubblicata in data 13/07/2018, sentenza che si produce (doc. n. 6). Contro la sentenza che aveva accolto il gravame proposto dall' ricorreva per Cassazione CP_1 Controparte_3 con atti che si producono (doc. n. 7), così radicando il procedimento n. R.G.
[...]
2805/2019. Il gravame veniva deciso dalla S.C. nella Camera di Consiglio del 19/12/2024 con ordinanza d'accoglimento n. 5095/2025 R.G. pubblicata il 26/02/2025 che si produce (doc. n. 8). Tutto ciò premesso la Controparte_3 ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti
[...]
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in totale conferma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Parma Sezione Lavoro n. 78/2017 del 21/03/2017, così giudicare: accertato e dichiarato che la determinazione dell'ammontare dei premi assicurativi di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dovuti da ad relativamente ai propri soci lavoratori è soggetta Controparte_3 CP_1 alla disciplina di cui all'art. 42 T.U. ed alla relativa normativa attuativa – in CP_1 particolare al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza 18 luglio 1987 n.
pag. 2 di 3 604700, condannare l , per il periodo dal 2007 al 2012, alla restituzione in CP_1 favore della società ricorrente della somma di euro 1.809.179,99 siccome indebita, oltre interessi di legge dal 16/04/2014 alla data dell'effettivo soddisfo. Competenze professionali dei pregressi gradi di giudizio rifuse, in particolare del giudizio di Cassazione nonché del giudizio di rinvio oltre il rimborso del 15% spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
2. Si è costituito l' notiziando di un intervenuto accordo tra le parti, peraltro CP_1 anche già eseguito prima della celebrazione della udienza di discussione fissata al 11/09/2025, e della volontà dell'appellante di lasciare quindi estinguere il giudizio de quo ex art. 309 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza del 11/09/2025 le parti sono nondimeno comparse, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e deve qui pronunciarsi in conformità, dandosi atto che le spese del processo vanno compensate, salvo quanto già oggetto di regolamentazione in sede di accordo. In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 131-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. civ n.34025/2023).
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 78/2017 del Tribunale di Parma,
[...] resa e pubblicata il giorno 21/03/2017, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali – fatto salvo quanto regolamentato in sede di accordo - e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Bologna, 11/09/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 312/2025 RGA promossa da:
Parte_1
(GIA' , con il patrocinio
[...] Parte_2 dell'avv. ZIVERI MARCELLO appellante contro
, con il patrocinio degli avv.ti CATAMO SALVATORE e MACCOLINI ELENA CP_1
appellato
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nel ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. promosso dalla “Con ricorso depositato in data 23/01/2015 Parte_2 iscritto al n. 52/2015 RG (..) al quale ci si riporta – la cooperativa ricorrente, come sopra identificata, adiva il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, dato atto che la ricorrente dichiara che la controversia ha un valore pari ad € 1.809.179,99 e che trattandosi di materia previdenza ed assistenza si versa il contributo unificato di € 43,00, così
pag. 1 di 3 provvedere e giudicare: a – in via principale: accertato e dichiarato che la determinazione dell'ammontare dei premi assicurativi di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dovuti dalla ricorrente ad relativamente ai propri soci lavoratori
CP_1 sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 42 T.U. ed alla relativa normativa
CP_1 attuativa – in particolare al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza 18 luglio 1987 n. 604700, condannare l' per il periodo dal 2007 al 2012 alla
CP_1 restituzione in favore della ricorrente della somma di euro 1.809.179,99 siccome indebita, ovvero quella diversa maggiore/minore somma che risulterà all'esito del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche a titolo di risarcimento del maggior danno conseguente il ritardo, dal dì del dovuto al saldo e, comunque come per legge;
b - in via subordinata: accertato e dichiarato che i premi assicurativi di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dovuti dalla ricorrente ad devono essere
CP_1 determinati sulle retribuzioni effettive, comunque non inferiore ai limiti minimi di legge, detratti i periodi di assenza dal lavoro degli assicurati e, comunque, i periodi relativamente ai quali gli stessi non hanno maturato il diritto a retribuzioni, compensi,
o somme, condannare per il periodo dal 2007 al 2012 alla restituzione in CP_1 favore della ricorrente della somma di € 1.048.532,82 siccome indebita, ovvero quella diversa maggiore/minore somma che risulterà all'esito del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria anche a titolo di risarcimento del maggior danno conseguente il ritardo dal dì del dovuto al saldo e, comunque, come per legge. Competenze professionali rifuse oltre 15% spese generali oltre IVA e CPA”. La causa rubricata al n. 52/2015 RG, previa ammissione di CTU contabile (doc. n. 2) era decisa in senso favorevole alla società ricorrente con sentenza n. 78/2017 resa in data 21/03/2017 e pubblicata in pari data, che si produce (doc. n. 3). Avverso detta sentenza proponeva gravame l' con ricorso depositato in data 17/05/2017, CP_1 così radicando dinnanzi alla Corte d'Appello di Bologna – Sezione Lavoro, la causa n. R.G. 326/2017. Si costituiva nel grado di giudizio per azioni Controparte_2 contestandone il fondamento (doc.ti nn. 4 e 5). La causa di appello di cui sopra era decisa con sentenza d'accoglimento del gravame n. 510/2018, pubblicata in data 13/07/2018, sentenza che si produce (doc. n. 6). Contro la sentenza che aveva accolto il gravame proposto dall' ricorreva per Cassazione CP_1 Controparte_3 con atti che si producono (doc. n. 7), così radicando il procedimento n. R.G.
[...]
2805/2019. Il gravame veniva deciso dalla S.C. nella Camera di Consiglio del 19/12/2024 con ordinanza d'accoglimento n. 5095/2025 R.G. pubblicata il 26/02/2025 che si produce (doc. n. 8). Tutto ciò premesso la Controparte_3 ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti
[...]
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in totale conferma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Parma Sezione Lavoro n. 78/2017 del 21/03/2017, così giudicare: accertato e dichiarato che la determinazione dell'ammontare dei premi assicurativi di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dovuti da ad relativamente ai propri soci lavoratori è soggetta Controparte_3 CP_1 alla disciplina di cui all'art. 42 T.U. ed alla relativa normativa attuativa – in CP_1 particolare al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza 18 luglio 1987 n.
pag. 2 di 3 604700, condannare l , per il periodo dal 2007 al 2012, alla restituzione in CP_1 favore della società ricorrente della somma di euro 1.809.179,99 siccome indebita, oltre interessi di legge dal 16/04/2014 alla data dell'effettivo soddisfo. Competenze professionali dei pregressi gradi di giudizio rifuse, in particolare del giudizio di Cassazione nonché del giudizio di rinvio oltre il rimborso del 15% spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
2. Si è costituito l' notiziando di un intervenuto accordo tra le parti, peraltro CP_1 anche già eseguito prima della celebrazione della udienza di discussione fissata al 11/09/2025, e della volontà dell'appellante di lasciare quindi estinguere il giudizio de quo ex art. 309 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza del 11/09/2025 le parti sono nondimeno comparse, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e deve qui pronunciarsi in conformità, dandosi atto che le spese del processo vanno compensate, salvo quanto già oggetto di regolamentazione in sede di accordo. In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 131-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. civ n.34025/2023).
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 78/2017 del Tribunale di Parma,
[...] resa e pubblicata il giorno 21/03/2017, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali – fatto salvo quanto regolamentato in sede di accordo - e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Bologna, 11/09/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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