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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2023, n. 7386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7386 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AU ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione GIOVANNI DI LEO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. RICCARDO BIASETTI per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7 febbraio 2022, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 16 febbraio 2017 dal Tribunale di Biella nei confronti di UL NZ, rideterminando le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare in misura pari alla pena principale, confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni tre di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 7386 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 30/11/2022 nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante sino alla data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Biella il 25 luglio 2009, della società AU ZO s.r.l. con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, oltre pene accessorie e statuizioni civili. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale avuto riguardo agli oggetti non reperiti dal curatore di cui alla seconda parte dell'imputazione. La Corte territoriale ha omesso di motivare avuto specifico riguardo alla distrazione di quei beni che pur presenti nell'inventario non sono stati reperiti dal curatore;
né ha risposto alla richiesta di rinnovazione istruttoria proposta con specifico riferimento a siffatti oggetti. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata. Lamenta il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata si presenta apodittica dal momento che ricava l'elemento soggettivo della bancarotta documentale dal fatto che l'omessa tenuta delle scritture contabile era preordinata a nascondere le condotte distrattive. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1.Fondato è il primo motivo di ricorso. Il capo di imputazione elenca analiticamente una serie di beni (beni strumentali rispetto all'attività svolta, rappresentati principalmente da macchinari e veicoli) da considerarsi nell'ipotesi accusatoria oggetto dell'attività distrattiva, ma in relazione ai quali, a fronte di specifiche censura già contenute nell'atto di appello, la Corte territoriale non fornisce motivazione alcuna circa la intervenuta distrazione. 1.1.Questo collegio conosce l'orientamento consolidato ed unanimemente seguito secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). L'imposizione di un onere della prova nei 2 termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela 1.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata (p.2 seconda parte), tuttavia, ha omesso qualsivoglia motivazione in relazione ai beni specificamente indicati nella seconda parte della imputazione soffermandosi unicamente sull'altro segmento della condotta distrattiva contestata e relativo alla cessione di una parte di beni per un valore complessivo di circa 30.000,00 euro dalla società fallita alla società Sarego Costruzioni di UL SS, figlio del ricorrente. A ciò si aggiunge una quantonnai generico richiamo a "[..] beni strumentali ceduti alla moglie di UL NZ[..]", senza che gli stessi fossero neanche individuati. Peraltro, come sottolineato nel ricorso, il ricorrente già con l'atto di appello, aveva richiesto alla Corte di appello una specifica integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento ai più volte richiamati beni (autocarro IVEC035, Macchinario movimento terra;
autocarro IVECO MT 190, macchina escavatrice) Può dunque ritenersi che la motivazione in relazione ad un segmento di condotta distrattiva contestata sia mancante o al più apparente. 2. Fondato è altresì il secondo motivo. La sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale è da ricondursi alla fattispecie della bancarotta documentale specifica. 2.1. Secondo questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). 2.2.Appare evidente, dunque, l'assolvimento di un onere motivazionale più stringente rispetto alla ipotesi di bancarotta documentale generica. 3 La sentenza impugnata ha assolto siffatto onere evidenziando che "[..] l'omessa tenuta della contabilità di cui è chiamato a rispondere il ricorrente era volta a nascondere le operazioni distrattive di cui si è detto[..], risultando dunque insufficiente quanto all'accertamento del dolo specifico richiesto. 3.Alla luce delle argomentazioni esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale affinché approfondisca le motivazioni in base alle quali i beni strumentali di cui alla seconda parte dell'imputazione debbano essere considerati oggetto di attività distrattiva e chiarisca con maggiore precisione gli elementi da cui desumere in capo al ricorrente il dolo specifico richiesto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma il 30 novembre 2022 Il Consigliereestensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione GIOVANNI DI LEO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. RICCARDO BIASETTI per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7 febbraio 2022, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 16 febbraio 2017 dal Tribunale di Biella nei confronti di UL NZ, rideterminando le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare in misura pari alla pena principale, confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni tre di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 7386 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 30/11/2022 nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante sino alla data del fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Biella il 25 luglio 2009, della società AU ZO s.r.l. con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, oltre pene accessorie e statuizioni civili. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale avuto riguardo agli oggetti non reperiti dal curatore di cui alla seconda parte dell'imputazione. La Corte territoriale ha omesso di motivare avuto specifico riguardo alla distrazione di quei beni che pur presenti nell'inventario non sono stati reperiti dal curatore;
né ha risposto alla richiesta di rinnovazione istruttoria proposta con specifico riferimento a siffatti oggetti. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale contestata. Lamenta il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata si presenta apodittica dal momento che ricava l'elemento soggettivo della bancarotta documentale dal fatto che l'omessa tenuta delle scritture contabile era preordinata a nascondere le condotte distrattive. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1.Fondato è il primo motivo di ricorso. Il capo di imputazione elenca analiticamente una serie di beni (beni strumentali rispetto all'attività svolta, rappresentati principalmente da macchinari e veicoli) da considerarsi nell'ipotesi accusatoria oggetto dell'attività distrattiva, ma in relazione ai quali, a fronte di specifiche censura già contenute nell'atto di appello, la Corte territoriale non fornisce motivazione alcuna circa la intervenuta distrazione. 1.1.Questo collegio conosce l'orientamento consolidato ed unanimemente seguito secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). L'imposizione di un onere della prova nei 2 termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela 1.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata (p.2 seconda parte), tuttavia, ha omesso qualsivoglia motivazione in relazione ai beni specificamente indicati nella seconda parte della imputazione soffermandosi unicamente sull'altro segmento della condotta distrattiva contestata e relativo alla cessione di una parte di beni per un valore complessivo di circa 30.000,00 euro dalla società fallita alla società Sarego Costruzioni di UL SS, figlio del ricorrente. A ciò si aggiunge una quantonnai generico richiamo a "[..] beni strumentali ceduti alla moglie di UL NZ[..]", senza che gli stessi fossero neanche individuati. Peraltro, come sottolineato nel ricorso, il ricorrente già con l'atto di appello, aveva richiesto alla Corte di appello una specifica integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento ai più volte richiamati beni (autocarro IVEC035, Macchinario movimento terra;
autocarro IVECO MT 190, macchina escavatrice) Può dunque ritenersi che la motivazione in relazione ad un segmento di condotta distrattiva contestata sia mancante o al più apparente. 2. Fondato è altresì il secondo motivo. La sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale è da ricondursi alla fattispecie della bancarotta documentale specifica. 2.1. Secondo questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). 2.2.Appare evidente, dunque, l'assolvimento di un onere motivazionale più stringente rispetto alla ipotesi di bancarotta documentale generica. 3 La sentenza impugnata ha assolto siffatto onere evidenziando che "[..] l'omessa tenuta della contabilità di cui è chiamato a rispondere il ricorrente era volta a nascondere le operazioni distrattive di cui si è detto[..], risultando dunque insufficiente quanto all'accertamento del dolo specifico richiesto. 3.Alla luce delle argomentazioni esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale affinché approfondisca le motivazioni in base alle quali i beni strumentali di cui alla seconda parte dell'imputazione debbano essere considerati oggetto di attività distrattiva e chiarisca con maggiore precisione gli elementi da cui desumere in capo al ricorrente il dolo specifico richiesto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma il 30 novembre 2022 Il Consigliereestensore Il Presidente