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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/12/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1830/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Consuelo Pasquali – GIUDICE;
IA OL - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1830 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 14.11.2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce al ricorso congiunto - dall'avv. ORTOMBINA DARIA e dall'avv. ORTOMBINA CINZIA;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA G. GARIBALDI, 10 38065 MORI;
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], piazza S. Maria A Bindis n. 38; rappresentata e difesa – giusta procura in calce al ricorso congiunto - dall'avv. ORTOMBINA CINZIA e dall'avv. ORTOMBINA DARIA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in VIA G. GARIBALDI, 10 38065 MORI;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
Fatto e diritto
pagina1 di 5 1. Con ricorso depositato il 14.11.2025 anno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore nata a [...], il [...], dalla loro Persona_1 relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. In data 28.11.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) La figlia minore vivrà con la madre nell'abitazione già adibita a residenza Persona_1 famigliare, sita a Mori (TN), piazza Maria A Bindis n. 38 che resta assegnata alla signora
[...]
che ne è titolare esclusiva, con tutto quanto ivi contenuto. Pt_2
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, in conformità della Persona_1 disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia resta regolamentata a norma dell'articolo 337 ter, terzo comma c.c. nel senso che i genitori la eserciteranno paritariamente. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni della stessa. È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla minore.
pagina2 di 5 Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le Per_1 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario della figlia, la somma di €. 500,00/mese, somma che sarà versata alla medesima signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, in unica soluzione Parte_2 attraverso bonifico su c/c bancario alle coordinate bancarie ad essa intestate, come già è avvenuto a decorrere dal mese di giugno 2025.
4) Per espresso accordo fra le parti il signor contribuirà altresì al 50 % della spesa Parte_1 per la mensa scolastica e continuerà a pagare interamente la spesa per la connessione internet nell'abitazione di piazza A Bindis ove vive la figlia. Parimenti per espresso accordo fra le parti, il signor contribuirà al 50 % della spesa per abbigliamento qualora la stessa abbia Parte_1 carattere di straordinarietà e sia da considerarsi importante sotto il profilo economico e previa condivisione della spesa stessa.
5) Il signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi economici Parte_1 nell'interesse della figlia fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente.
6) Le spese straordinarie per la figlia come da protocollo CNF che si richiama espressamente Per_1
e che le parti hanno congiuntamente visionato, saranno a carico al 50% di ciascun genitore.
7) Quanto alla deducibilità fiscale, la detrazione delle spese straordinarie ai fini irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto nelle spese stesse e quindi le detrazioni per le singole voci di spesa spetteranno come per legge al 50% fra i genitori così come la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50 % fra i genitori. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto 50 % delle spese straordinarie.
8) Alla signora quale genitore collocatario in via prevalente, spetteranno altresì, in Parte_2 aggiunta all'assegno di mantenimento, l'assegno unico provinciale e tutti gli aiuti pubblici, sia statali sia provinciali erogati per il nucleo famigliare così come i cosiddetti assegni famigliari anche se materialmente erogati dal datore di lavoro all'altro genitore.
9) Il signor si impegna, nell'interesse della figlia, a mantenere in essere anche in Parte_1 futuro il piano di accumulo mediante versamenti sul Fondo Pensionistico a nome della figlia Per_1
10) Il signor tenuto conto del fatto che la signora a partire dalla Parte_1 Parte_2 nascita della figlia non lavora il lunedì ed il giovedì pomeriggio, avrà la facoltà di tenere con sé una settimana il mercoledì sera accompagnandola a scuola al mattino;
la settimana Per_1 successiva starà con il padre il martedì e il mercoledì accompagnandola a scuola al mattino. Per_1
pagina3 di 5 In entrambi i casi il pernottamento fuori casa avverrà gradualmente avendo cura di rispettare le esigenze primarie della minore. Il signor potrà, inoltre, tenere con sé la figlia nel fine Pt_1 settimana due volte al mese secondo il seguente orario di massima: dal sabato alle 13.30 al lunedì mattina. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali di nonché nel rispetto della sua volontà: ella Per_1 attualmente frequenta il gruppo Scout di Mori il sabato pomeriggio. In funzione delle esigenze lavorative della madre, meno flessibili di quelle del padre, il signor i impegna a modificare, Pt_1 laddove necessario, il proprio orario di lavoro così da avere, al bisogno, il sabato interamente libero.
In merito alle festività natalizie, stante il picco lavorativo della madre e la sospensione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, il signor trascorrerà con la figlia più giorni avendo Parte_1 cura di seguirla nei compiti e nelle sue attività. Idem per le vacanze di Pasqua. Nei giorni di festa come Natale e Capodanno, se non trascorsi assieme, il signor starà con la figlia di anno in Pt_1 anno alternativamente alla madre. Per le vacanze estive, il signor avrà la facoltà di Parte_1 trascorrere con la figlia almeno 7 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto di ogni anno, da trascorrere anche in località di vacanza. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, entro il mese di aprile di ogni anno, tenuto conto delle necessità professionali del medesimo signor A discrezione dei genitori, tenuto conto della Parte_1 sensibilità della minore, il signor potrà trascorrere più tempo con la minore durante le Pt_1 vacanze estive organizzandosi per compiti e attività di svago tenendosi conto che la madre lavora in libera professione mentre egli usufruisce dei permessi della L. 104 ed ha già richiesto il prepensionamento. Il tutto potrà essere facilitato dalla vicinanza fisica delle due abitazioni ove risiedono i genitori che distano poche centinaia di metri l'una dall'altra. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con la figlia.
11) I signori e odierni ricorrenti si impegnano vicendevolmente a Parte_2 Parte_1 mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ognuno di essi.
12) I signori e si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, Parte_2 Parte_1 evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
13) I signori e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio Parte_2 Parte_1
e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
14) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il presidente Riccardo Dies
pagina4 di 5 La giudice estensora
IA OL
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Consuelo Pasquali – GIUDICE;
IA OL - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1830 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 14.11.2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce al ricorso congiunto - dall'avv. ORTOMBINA DARIA e dall'avv. ORTOMBINA CINZIA;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA G. GARIBALDI, 10 38065 MORI;
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], piazza S. Maria A Bindis n. 38; rappresentata e difesa – giusta procura in calce al ricorso congiunto - dall'avv. ORTOMBINA CINZIA e dall'avv. ORTOMBINA DARIA;
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in VIA G. GARIBALDI, 10 38065 MORI;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
Fatto e diritto
pagina1 di 5 1. Con ricorso depositato il 14.11.2025 anno chiesto Parte_1 Parte_2 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore nata a [...], il [...], dalla loro Persona_1 relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. In data 28.11.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi del della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) La figlia minore vivrà con la madre nell'abitazione già adibita a residenza Persona_1 famigliare, sita a Mori (TN), piazza Maria A Bindis n. 38 che resta assegnata alla signora
[...]
che ne è titolare esclusiva, con tutto quanto ivi contenuto. Pt_2
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, in conformità della Persona_1 disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia resta regolamentata a norma dell'articolo 337 ter, terzo comma c.c. nel senso che i genitori la eserciteranno paritariamente. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni della stessa. È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla minore.
pagina2 di 5 Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le Per_1 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario della figlia, la somma di €. 500,00/mese, somma che sarà versata alla medesima signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, in unica soluzione Parte_2 attraverso bonifico su c/c bancario alle coordinate bancarie ad essa intestate, come già è avvenuto a decorrere dal mese di giugno 2025.
4) Per espresso accordo fra le parti il signor contribuirà altresì al 50 % della spesa Parte_1 per la mensa scolastica e continuerà a pagare interamente la spesa per la connessione internet nell'abitazione di piazza A Bindis ove vive la figlia. Parimenti per espresso accordo fra le parti, il signor contribuirà al 50 % della spesa per abbigliamento qualora la stessa abbia Parte_1 carattere di straordinarietà e sia da considerarsi importante sotto il profilo economico e previa condivisione della spesa stessa.
5) Il signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi economici Parte_1 nell'interesse della figlia fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente.
6) Le spese straordinarie per la figlia come da protocollo CNF che si richiama espressamente Per_1
e che le parti hanno congiuntamente visionato, saranno a carico al 50% di ciascun genitore.
7) Quanto alla deducibilità fiscale, la detrazione delle spese straordinarie ai fini irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto nelle spese stesse e quindi le detrazioni per le singole voci di spesa spetteranno come per legge al 50% fra i genitori così come la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50 % fra i genitori. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto 50 % delle spese straordinarie.
8) Alla signora quale genitore collocatario in via prevalente, spetteranno altresì, in Parte_2 aggiunta all'assegno di mantenimento, l'assegno unico provinciale e tutti gli aiuti pubblici, sia statali sia provinciali erogati per il nucleo famigliare così come i cosiddetti assegni famigliari anche se materialmente erogati dal datore di lavoro all'altro genitore.
9) Il signor si impegna, nell'interesse della figlia, a mantenere in essere anche in Parte_1 futuro il piano di accumulo mediante versamenti sul Fondo Pensionistico a nome della figlia Per_1
10) Il signor tenuto conto del fatto che la signora a partire dalla Parte_1 Parte_2 nascita della figlia non lavora il lunedì ed il giovedì pomeriggio, avrà la facoltà di tenere con sé una settimana il mercoledì sera accompagnandola a scuola al mattino;
la settimana Per_1 successiva starà con il padre il martedì e il mercoledì accompagnandola a scuola al mattino. Per_1
pagina3 di 5 In entrambi i casi il pernottamento fuori casa avverrà gradualmente avendo cura di rispettare le esigenze primarie della minore. Il signor potrà, inoltre, tenere con sé la figlia nel fine Pt_1 settimana due volte al mese secondo il seguente orario di massima: dal sabato alle 13.30 al lunedì mattina. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali di nonché nel rispetto della sua volontà: ella Per_1 attualmente frequenta il gruppo Scout di Mori il sabato pomeriggio. In funzione delle esigenze lavorative della madre, meno flessibili di quelle del padre, il signor i impegna a modificare, Pt_1 laddove necessario, il proprio orario di lavoro così da avere, al bisogno, il sabato interamente libero.
In merito alle festività natalizie, stante il picco lavorativo della madre e la sospensione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, il signor trascorrerà con la figlia più giorni avendo Parte_1 cura di seguirla nei compiti e nelle sue attività. Idem per le vacanze di Pasqua. Nei giorni di festa come Natale e Capodanno, se non trascorsi assieme, il signor starà con la figlia di anno in Pt_1 anno alternativamente alla madre. Per le vacanze estive, il signor avrà la facoltà di Parte_1 trascorrere con la figlia almeno 7 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto di ogni anno, da trascorrere anche in località di vacanza. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, entro il mese di aprile di ogni anno, tenuto conto delle necessità professionali del medesimo signor A discrezione dei genitori, tenuto conto della Parte_1 sensibilità della minore, il signor potrà trascorrere più tempo con la minore durante le Pt_1 vacanze estive organizzandosi per compiti e attività di svago tenendosi conto che la madre lavora in libera professione mentre egli usufruisce dei permessi della L. 104 ed ha già richiesto il prepensionamento. Il tutto potrà essere facilitato dalla vicinanza fisica delle due abitazioni ove risiedono i genitori che distano poche centinaia di metri l'una dall'altra. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con la figlia.
11) I signori e odierni ricorrenti si impegnano vicendevolmente a Parte_2 Parte_1 mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ognuno di essi.
12) I signori e si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, Parte_2 Parte_1 evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
13) I signori e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio Parte_2 Parte_1
e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
14) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il presidente Riccardo Dies
pagina4 di 5 La giudice estensora
IA OL
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