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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1488/2023 promossa da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) assistiti e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv.to Recchia Fabio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Via Milazzo n. 5, Bologna;
appellanti contro
Controparte_1
(C.F./ P. IVA
[...]
con il patrocinio dell'Avv.to Tavazzi Michele ed elettivamente domiciliata presso lo P.IVA_1 studio di quest'ultimo sito in Via Marconi n. 9, Bologna;
appellata
avverso
l'ordinanza del Tribunale di Bologna n. 3479/2023, pubblicata in data 24 agosto 2023
conclusioni
Le parti concludono come da rispettive note scritte per l'udienza del 7 marzo 2025
Motivi della decisione
, e chiedono la riforma dell'ordinanza n. 3479/2023 Parte_1 Parte_2 Parte_3 pronunciata dal Tribunale di Bologna che ha rigettato la domanda di risarcimento – iure proprio e iure hereditatis - formulata dai predetti per tutti i danni subiti nell'ambito della degenza di
[...] presso la SA ” - resasi necessaria per la comparsa di Per_1 CP_1 Controparte_1 una neoplasia prostatica - con particolare riferimento all'episodio verificatosi in data 25 giugno 2020, quando il paziente veniva trovato a letto, sanguinante alla testa, a causa di una caduta che gli provocava una estesa frattura della parte sinistra del capo con focolaio contusivo cerebellare e frontale bilaterale. Il veniva così sottoposto a varie TC e alle cure del caso e veniva dimesso in data Parte_2
20 luglio 2020. Seguivano altri due ricoveri – agosto 2020 e settembre 2020 – al fine di sottoporre il paziente a cicli di chemioterapia che, tuttavia, non davano gli esiti sperati tanto che il Persona_1 decedeva presso la propria abitazione in data 11 ottobre 2020. I congiunti agivano così nei confronti della per il risarcimento del danno biologico patito dal de cuius e, iure proprio, del CP_1 danno da perdita parentale. Il Tribunale di Bologna, dopo aver risolto alcune questioni preliminari quali l'improcedibilità della domanda di risarcimento formulata in favore del nipote minore del de cuius per difetto di autorizzazione del Giudice Tutelare e il riconoscimento della qualità di eredi in capo agli attori, aderiva alle risultanze della CTU medico-legale (espletata nell'ambito del procedimento per ATP R.G. n. 10634/2021 Trib. Bologna) e non ravvisava elementi di censura nella condotta del personale medico e infermieristico della né quanto all'assistenza prestata prima dell'evento del 25 CP_1 giugno 2020 né successivamente, non riconoscendo neppure il nesso causale tra la caduta e il decesso del Sicchè il Tribunale rigettava il ricorso degli odierni appellanti e li condannava alla Parte_2 rifusione delle spese di lite. Avverso l'ordinanza de quo hanno così proposto appello i familiari del , articolato in Persona_1 tre motivi di gravame attinenti:
-i primi due, alla omessa valutazione di fatti storici risultanti dagli atti di causa e dalla CTU e decisivi ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, tenuto conto altresì della mancata applicazione delle norme di diritto che qualificano la responsabilità del Centro Medico come contrattuale;
-il terzo, all'erronea condanna degli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite di primo grado, che dovevano quanto meno essere oggetto di compensazione tra le parti. Chiedono altresì il riconoscimento e la liquidazione delle somme relative al procedimento di ATP e a quelle sostenute per l'attività del CTP. Si è costituita nel presente processo anche la , contestando Controparte_1 integralmente il gravame avversario e chiedendo la conferma dell'impugnata ordinanza.
***
L'appello risulta fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di cui infra.
Preliminarmente, quanto all'oggetto dell'odierno accertamento, va rilevato che gli appellanti rinunciano espressamente alla domanda svolta nell'interesse del minore (nipote del Persona_2 de cuius), già dichiarata improcedibile e rigettata dal primo Giudice per difetto di autorizzazione del Giudice Tutelare. Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata Controparte_1
” (d'ora in poi anche solo ), il presente gravame concerne
[...] Controparte_2 esclusivamente il mancato riconoscimento della responsabilità della e dei danni subiti CP_1 dal richiesti iure hereditatis dai congiunti, oltre alla domanda diretta alla rifusione Persona_1 delle spese di ATP e di quelle del CTP sostenute in primo grado, “pari complessivamente ad euro 9.230,52” (cfr. conclusioni atto d'appello). Gli appellanti, infatti, hanno rinunciato a reiterare in questa sede domanda di risarcimento del danno a titolo iure proprio per perdita del rapporto parentale, avendone omesso qualsiasi riferimento nell'atto d'appello. Sicchè i relativi capi dell'ordinanza devono ritenersi non impugnati e non contestati, con conseguente formazione di giudicato sul punto.
Dunque, l'accertamento richiesto al presente Collegio verte esclusivamente sul riconoscimento del danno subito dal in seguito alla caduta del 25 giugno 2020, verificatasi nella stanza di Persona_1 degenza del paziente quando egli veniva lasciato da solo a consumare la colazione. Innanzitutto, va rilevato che appare meritevole d'accoglimento la doglianza relativa alla qualificazione operata dal primo Giudice circa la natura della domanda attorea proposta iure hereditatis. Infatti il Giudice, pur riferendosi espressamente - nell'attribuirle natura extracontrattuale
- alla domanda proposta jure proprio, ha applicato ad entrambe lo stesso regime, rigettando il ricorso poiché i ricorrenti non avevano fornito adeguata prova circa le responsabilità della Controparte_2 convenuta. Premesso che pacifica è la qualificazione della natura contrattuale della domanda svolta dai congiunti di un soggetto defunto, poichè al momento del decesso si trasmette agli eredi il diritto di credito del de cuius, originato dalla violazione di un obbligo contrattuale, come quello che nel caso imponeva alla di garantire la sicurezza del paziente durante la degenza e scaturente dal c.d. CP_1 contratto di spedalità, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Quindi, l'odierna disamina va affrontata tenendo conto dei principi qui richiamati e avuto riguardo altresì al principio della c.d. vicinanza della prova che, secondo orientamento pacifico della Suprema Corte, “non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta
o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova”. (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022, Rv. 664819 - 01). Orbene, nel caso che qui occupa, non appare al Collegio che la appellata abbia CP_1 adempiuto all'onere di fornire prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del paziente - ulteriori rispetto a quelle di cura in senso lato – aventi ad Persona_1 oggetto la sicurezza all'interno della Struttura Sanitaria, che impongono la predisposizione di tutte le misure necessarie e idonee al salvaguardare il paziente da episodi pregiudizievoli e/o incidenti, tra i quali è possibile indubbiamente ritenere compreso il rischio di caduta. Infatti, se è vero che, come rappresentato dai CCTTUU, al veniva associato, al momento Parte_2 del ricovero, un rischio di caduta definito come “basso” all'esito della stesura della Scheda di valutazione del rischio del 17 giugno 2020 attestante un punteggio della Scala di Conley (strumento cui ricorrono i presidi ospedalieri per valutare il rischio di cadute nei pazienti, specialmente quelli anziani) pari a 2 su 10, è altrettanto vero che tale valutazione veniva effettuata esclusivamente al momento della presa in carico da parte della Struttura Sanitaria;
detta valutazione non veniva poi ripetuta nonostante il fosse soggetto anziano (anni 73) e particolarmente fragile, poiché Parte_2 polipatologico (soffriva di ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II, era stato operato di aneurisma aorta addominale e per embolia polmonare che si aggiungevano al diagnosticato adenocarcinoma prostatico cui si associava una neoplasia uroteliale papillifera dell'uretra prostatica) e sottoposto a polifarmacoterapia, cui si aggiungeva la somministrazione di cicli di chemioterapia per contrastare la neoplasia prostatica la cui progressione era continua e irreversibile. Il progredire della malattia associato alle cure invasive e alla somministrazione di farmaci, peraltro, induceva i CCTTUU a descrivere il come un soggetto che presentava “un rischio di caduta Parte_2 da moderato ad alto proprio perché polipatologico (con patologia neoplastica in evoluzione sfavorevole) e sottoposto a politerapia con recenti variazioni della stessa” (cfr. p. 30 CTU); nonostante ciò, il paziente non veniva sottoposto ad ulteriore valutazione del rischio di caduta seppur gli stessi CCTTUU rappresentavano che “la chemioterapia iniziata dal paziente aveva previsto la somministrazione di farmaci come il Cisplantino e l'Etoposide che, da scheda tecnica, possono avere effetti collaterali che determinano aumento del rischio di caduta”. In proposito, come risulta dalla documentazione medica prodotta e puntualmente richiamata in Consulenza, il veniva sottoposto a ciclo di trattamento chemioterapico in data 22 giugno, Parte_2
23 giugno e 24 giugno 2020, ossia nei tre giorni immediatamente precedenti alla caduta del 25 giugno 2020. Peraltro, va altresì rilevato come la abbia prodotto in giudizio (cfr. doc. 5 di primo grado CP_1 di parte convenuta) le Relazioni Annuali “Rischio Clinico” - pubblicate anche sul sito internet della Struttura Sanitaria - relative agli anni 2017-2021, cui i CCTTUU fanno riferimento a pagina 33 della Relazione Peritale, ove si legge: “La ha certificazioni di qualità ISO 9001- Controparte_1
2015 (fino al 2023) e ha pubblicato nel sito, nella sessione Rischio Clinico, le relazioni annuali sugli eventi avversi (e sulle cadute in particolare) occorsi al suo interno, dal 2017 evidenziando come l'organizzazione ponga grande attenzione agli eventi avversi, alla loro analisi critica ai fini della prevenzione con un atteggiamento di trasparenza e di impegno nel miglioramento continuo della qualità assistenziale e della formazione del personale. Nei documenti nel sito nella sessione dedicata al Rischio Clinico sono esplicitati i vari riferimenti normativi come anche il richiamo alla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 13 del novembre 2011” e alle Linee di Indirizzo su Prevenzione e Gestione delle cadute in Ospedale della Regione Emilia-Romagna del dicembre 2016. Tuttavia, da un'attenta analisi della Relazione annuale per l'anno 2020 - nella quale peraltro non risultano annotati, nella sezione “Analisi cadute anno 2020” (pagine 17-20) né l'evento del 25 giugno 2020 che qui interessa né l'episodio del secondo scivolamento del paziente presso la Struttura, documentato dalla Relazione Clinica alla dimissione del 12 settembre 2020, ove si segnalava “un episodio di scivolamento a terra, dal letto, senza traumatismi nel tentativo del paziente di scendere dal letto” - si evince come la stessa nella sezione “Analisi del rischio ed eventuali CP_1 criticità/aree di intervento” contenuta a pagina 16, ammetteva che la “vigente scheda di Per_3 utilizzata nei reparti di degenza si è rivelata non idonea e poco funzionale”. Quindi è la stessa SA ad ammettere l'inefficienza della procedura di valutazione del rischio CP_1 caduta e la necessità di aggiornare tali prassi mediante la individuazione di una scala diversa da quella attuale, oltre che la 'necessità di una valutazione intermedia del rischio (durante la degenza e ogni qual volta cambiasse il rischio di caduta)” Sicchè la valutazione operata ad oltre una settimana di distanza dall'incidente – otto giorni intercorrenti tra la valutazione del rischio di caduta del 17 giugno e la caduta del 25 giugno – risulta insufficiente e, comunque, superata per la somministrazione dei cicli chemioterapici (ad integrazione della già rilevante assunzione di farmaci da parte del che, secondo quanto affermato dagli Parte_2 stessi Consulenti, 'possono avere effetti collaterali che determinano aumento del rischio di caduta'. Inoltre, quanto al profilo attinente alle modalità con le quali si era verificata la caduta, giova richiamare quanto riportato nella sezione “Analisi del rischio ed eventuali criticità/aree di intervento” contenuta a pagina 16 della Relazione Annuale già richiamata, nella quale la SA di UR scriveva che “le schede di descrizione delle cadute risultano troppo essenziali e prive di dettagli che aiutino ad individuare con precisione le dinamiche da analizzare” . A tal proposito, va evidenziata la circostanza per cui allo stato non è possibile ricostruire la dinamica della caduta cui era protagonista in data 25 giugno 2020, poiché le uniche informazioni Persona_1 utili risultano essere quelle contenute nella Scheda di descrizione della caduta del paziente, ove veniva semplicemente annotato dal personale infermieristico che il paziente indossava una calzatura
“aperta”, era caduto dalla posizione eretta “presumibilmente dopo essersi alzato dalla posizione seduta dove era stato lasciato per consumare la colazione” e che tale modalità di caduta era dedotta dalle perdite ematiche rilevate sul pavimento, nonché dal Diario Clinico tenuto dalla Struttura Sanitaria, dalla cui lettura emerge che in data 25 giugno 2020, alle ore 8,15, “il paziente veniva trovato a letto sanguinante al capo;
esaminando la camera si evince sospetta caduta ad alcuni metri dal letto”. Peraltro, i CCTTUU, nella stesura dell'elaborato peritale (cfr. in particolare a pagina 32) davano atto del ritrovamento di materiale ematico sul pavimento e sulle porte della stanza, elemento che fa ritenere che il paziente abbia provato ad attraversare la stanza, presumibilmente per cercare aiuto. Sul punto, va rilevato come la manchi di fornire una propria versione dei fatti, Controparte_1 non avendo chiarito alcuni aspetti fattuali della vicenda quali, per esempio, le modalità con cui il paziente veniva lasciato consumare la colazione solo in stanza. Infatti, a fronte delle censure mosse dalla famiglia del circa la mancata assistenza e Parte_2 sorveglianza del paziente in un momento in cui non si trovava disteso a letto e quindi soggetto ad un rischio di caduta maggiore, la Struttura Sanitaria non ha mai allegato alcunchè. La stessa si è limitata a riferirsi alle risultanze della CTU per dimostrare la correttezza della condotta dei propri sanitari, senza mai fornire maggiori dettagli circa, per esempio, l'orario in cui il paziente veniva lasciato solo a consumare la colazione rispetto al suo rinvenimento, o la posizione in cui il paziente veniva lasciato per consumare il pasto, se seduto sul letto o a tavola, se lasciato seduto con contenimento di qualche tipo o completamente libero nei movimenti, tutti elementi che sarebbe stato onere della CP_1 fornire al fine di dimostrare la diligenza nella esecuzione della prestazione. Peraltro, non può valere ad escludere la responsabilità della il riferimento alla emergenza CP_1 epidemiologica scoppiata nel 2020 e alla carenza di personale quale situazione potenzialmente legittimante un abbassamento degli standard prestazionali richiesti alla Struttura Sanitaria, che non era un presidio Covid e doveva comunque garantire l'assistenza ad un paziente portatore di tale fragilità, in special modo durante la consumazione di un pasto, situazione che può ben essere foriera di un incidente o di un infortunio, come avvenuto nel caso di specie. Sicchè, per le ragioni sin qui esposte deve essere riconosciuta la responsabilità della
[...]
quanto all'evento caduta occorso al in data 25 giugno 2020 e, Controparte_3 Persona_1 conseguentemente, deve essere accolta la domanda diretta al risarcimento del danno biologico patito dal de cuius – correttamente azionato a titolo iure hereditatis dagli eredi - e sostanziatosi negli effetti pregiudizievoli che egli ha patito, in seguito alla caduta, fino al decesso. In punto di determinazione del quantum debeatur, per quanto non vi sia una puntuale quantificazione in Consulenza del danno biologico occorso a , ritiene la Corte di poter far riferimento Persona_1 alle indicazioni contenute nella proposta conciliativa dei Consulenti ove, pur non affrontandosi il tema della responsabilità, veniva formulata una ipotesi di danno, rappresentandosi che “il quadro clinico dell'interessato si è manifestato in tutta la sua gravità nell'immediatezza del fatto. Non vi è stata la possibilità di un'evoluzione funzionale della malattia a fronte della gravità delle lesioni cerebrali. Si ritiene pertanto che la situazione clinica fosse pressochè consolidata nei giorni immediatamente successivi al trauma. Pertanto, l'ipotetico danno biologico temporale si sarebbe protratto dal 25 giugno 2020 al 20 luglio 2020 (25 giorni) data in cui il periziato è stato dimesso dalla SA di UR . A tale data si sarebbe consolidato un danno biologico permanente nella CP_1 misura dell'80% di cui è stato portatore sino al suo decesso avvenuto in data 11 ottobre Parte_2
2020”. Peraltro, tale indicazione non si discosta - da un lato - dalla quantificazione complessiva dell'80% operata dal ctp attoreo e - dall'altra - riconosce un danno biologico temporaneo, come indicato dal Ctp convenuto (seppur lo stesso ritenesse il mancato consolidamento del quadro menomativo, invero non condiviso dal Ctu). Pertanto, il danno biologico può essere riconosciuto in giorni 25 con riferimento alla componente dell'invalidità totale temporanea (I.T.T.), e nella misura dell'80% quanto al danno biologico permanente (I.P.), peraltro relativo al periodo intercorrente tra il 21 luglio 2020 e il decesso del
(11 ottobre 2020). Persona_1
Quanto alla I.T.T., dunque, essa può essere liquidata, facendo riferimento ai valori espressi dalle Tabelle milanesi (aggiornate per l'anno 2024), nella somma di euro 2.875,00 (euro 115,00 al giorno x 25 giorni, non essendo stati allegati elementi che consentano di scostarsi dal punto base). Invece, quanto al danno biologico permanente, esso deve essere liquidato considerando che il decedeva nel corso di questo processo civile per causa diversa dalla caduta del 25 giugno Parte_2
2020. Sul punto non può che farsi riferimento a quanto affermato dai Ctu: “considerando che il Parte_2 era un soggetto pluripatologico, in cui le diverse comorbilità, con i relativi pluritrattamenti farmacologici, diminuivano significativamente l'aspettativa di vita, si ritiene che il suo decesso avvenuto il 11/10/2020 si ponga all'interno del periodo di aspettativa previsto, che era sicuramente inferiore ai 3 anni”. I Consulenti hanno del resto sottolineato la aggressività della forma tumorale metastatizzante che aveva aggredito il sig. che già nel giugno del 2019 poneva in evidenza Parte_2 multiple localizzazioni ossee e linfoadenopatiche, e la cui progressione - nonostante le terapie intraprese - era continua ed irreversibile. L'ammontare del danno – c.d. da premorienza o intermittente - va parametrato, secondo ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, alla durata effettiva della vita residua e non alla aspettativa di vita probabile. Sul punto, e in merito al criterio da seguire ai fini della liquidazione del danno in parola, la Suprema Corte (da ultima sent. n. 8481/25) ha precisato che in tema di danno biologico patito da persona deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento per poi diminuire complessivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante iure successionis agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già supportato per un tempo certo possa essere liquidato in misura minore di quello che verosimilmente si sopporterà in futuro per l'identico arco temporale. La liquidazione dovrà invece secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che spetterebbe al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio, e la somma che invece si riferisce al numero di anni sicuramente vissuti. Il danno, dunque, deve essere calcolato considerando come punto di partenza (c.d. dividendo) il danno biologico subito dal de cuius, cioè la somma che sarebbe spettata al se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio. Persona_1
Rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle Istat dell'anno 2020 per la provincia di Bologna, deve essere calcolato quanto dovuto per ogni anno di sopravvivenza, valore da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva – pochi mesi nel caso che qui occupa - in modo da pervenire un risultato che sia nei limiti del possibile maggiormente conforme al criterio dell'equità. In proposito, non può essere riconosciuto e liquidato il danno morale patito dal poiché, non Parte_2 trattandosi di danno “in re ipsa”, esso va provato e, nel caso di specie, gli odierni appellanti non hanno neppure mai allegato che abbia patito, in conseguenza delle lesioni subite, alcuna Persona_1 sofferenza soggettiva. Sicchè, avuto riguardo alle tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale, la componente del solo danno biologico va individuata in euro 480.091 (soggetto di anni 73 con invalidità permanente dell'80%), somma che va divisa per gli anni di vita residua secondo l'aspettativa di vita delle tabelle ISTAT 2020 (per i soggetti di genere maschile, aventi 73 anni d'età nel 2020, in Emilia-Romagna) pari ad anni 12,986, ottenendo la cifra di euro 36.969,89; detta cifra va divisa per 365 giorni e moltiplicata per 83 giorni, pervenendo alla somma finale di euro 8406,85, calcolata all'attualità. Sicchè agli appellanti va riconosciuta la somma di euro 11.281,85 (di cui euro 2875,00 quanto alla componente dell'invalidità temporanea totale I.T.T. ed euro 8406,85 a titolo di danno biologico da c.d. premorienza), oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata, per complessivi euro 12.460,11.
Inoltre, devono essere poste a carico dell'odierna appellata anche le spese liquidate ai CCTTUU nell'ambito del procedimento per ATP (R.G. 10634/2021 Tribunale di Bologna) nella somma di euro 5066,00 oltre iva ed oneri previdenziali nella misura di legge se dovuti, tenuto conto della domanda proposta dagli attori/appellanti e dell'esito della presente controversia. Invece, quanto alle spese di CTP richieste da parte appellante, va rilevato che non si rinviene in atti la nota del dott. e, stante tale mancanza, non vi è la possibilità di liquidare la somma richiesta. Per_4
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e la va Controparte_1 condannata alla rifusione di quelle sostenute da controparte nei due gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore del presente giudizio che va determinato sulla base dell'odierno decisum - quindi considerando lo scaglione di riferimento che va da euro 5200,00 ad euro 26.000 - e dell'attività effettivamente svolta nei due gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso l'ordinanza n. 3479/2023 emessa dal Tribunale
[...] Parte_2 Parte_3 di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. In parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna la Controparte_1 al pagamento, nei confronti di e
[...] Controparte_4 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , della somma di euro 12.460,11 a titolo di risarcimento
[...] Persona_1 del danno, oltre interessi dalla pronunzia al saldo;
2. Condanna la al pagamento, nei confronti di Controparte_1 CP_4
e delle spese di ATP pari ad euro 5066,00 oltre
[...] Parte_2 Parte_3 iva ed oneri previdenziali nella misura di legge se dovuti;
3. Condanna la alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 Controparte_1 liquida, quanto al primo grado di giudizio, in euro 870 per spese ed euro 3387,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in euro 1165,50 per spese ed euro 3933,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 02.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori