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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/10/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 341/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 341/2025 R.G. promossa da 1
), residente in [...], con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
FA ZZ e OL LL del Foro di Torino, presso i cui indirizzi pec e è elettivamente Email_1 Email_2
domiciliata attrice contro
e per essa , con sede legale in Milano, Via Controparte_1 Controparte_2
Valtellina 15/17, quale mandataria di con sede al medesimo Controparte_3
indirizzo, in persona del procuratore p.t., con l'Avv. RAFFAELLA GRECO del Foro di Cosenza, presso il cui studio in Cosenza, Via Panebianco, Traversa San Proclo 14 è elettivamente domiciliata convenuta
Oggetto: contratti bancari – opposizione ex art. 650 CPC.
Conclusioni
(come da prima memoria integrativa): Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, fatta riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare, in via preliminare ed urgente, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
778/2022 del Tribunale di Vercelli, in quanto mai validamente notificato, in via preliminare nel merito,
- accertare e dare atto della inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 778/2022 del Tribunale di Vercelli, per omessa osservanza della procedura per la notifica da effettuarsi a soggetto residente in [...]e per l'effetto
- dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 778/2022 del Tribunale di Vercelli, con reiezione di ogni domanda di condanna proposta nei confronti della dott.ssa , Parte_1
nel merito,
- previa declaratoria di nullità della clausola di rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 c.c. e delle clausole tutte contrarie a norme di legge e in contrasto con l'ordine pubblico, come dedotto
- accertare e dichiarare nulla essere dovuto dalla dott.ssa a in forza della fideiussione Parte_1 Controparte_1
2 21.04.2010, per i motivi tutti dedotti.
- in ogni caso, mandare assolta la dott. da ogni domanda nei suoi confronti proposta. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rivalsa di IVA e CPA e successive occorrende.”
(come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_1
“Che l'ill.mo Giudice adito, valutate tutte le su esposte circostanze, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione e difesa Voglia:
1) dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
2) nel merito, rigettare l'opposizione per i motivi sopra esposti;
3) Con vittoria di spese.”
Motivi della decisione
Con Con atto di citazione notificato a il 6.3.2025 ha proposto opposizione tardiva ex CP_1 Pt_1
art. 650 CPC al decreto ingiuntivo n. 778/2022 (RG 2083/2022) emesso il 12.12.2022 dal tribunale di Vercelli per € 550.000,00 quale garante di SI RL, non notificatole, e la cui esistenza ha appreso soltanto con la notifica dell'atto di precetto avvenuta l'11.2.2025.
I motivi di opposizione sono:
- inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, che, essendo l'attrice residente in [...], sarebbe dovuta avvenire entro 90 giorni dall'emissione nelle forme ex art. 1423 CPC con la procedura regolata dall'Accordo bilaterale Italia – Svizzera del 2.6.1988 in esecuzione della Convenzione dell'Aja del
15.11.1965 (attestazione da parte dell'autorità centrale designata dallo Stato per le notifiche, che certifica l'esecuzione della richiesta e indica forma, luogo, data e destinatario della notifica). La notifica, invece, è avvenuta tramite raccomandata r/r e non si è perfezionata, motivo per cui dev'essere considerata inesistente, tanto che l'attrice non ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo fino all'atto di precetto;
- intervenuta decadenza ex art. 1957 CC, dato che la debitrice principale SI RL fu dichiarata fallita dal
3 tribunale di Vercelli il 2.3.2015 dopo essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo il
28.4.2014, senza che nel termine semestrale dalla data di presentazione della domanda di concordato risalente all'11.3.2014 (quando il debito si considera scaduto) abbia proposto le proprie Controparte_1
istanze contro la debitrice principale (il credito portato dal decreto ingiuntivo non risulta nemmeno essere stato oggetto di domanda tempestiva di insinuazione al passivo fallimentare);
- nullità delle clausole di rinuncia all'art. 1957 CC, sopravvivenza e reviviscenza, conformemente a CSU
41994/2021, contenute nella fideiussione omnibus azionata con ricorso monitorio.
Così argomentando, ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte. Pt_1
si è costituita con comparsa depositata il 13.6.2025 con cui ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis3 CPC del 2.7.2025 è stata confermata la prima udienza al 25.9.2025.
Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 171 ter CPC.
Alla prima udienza, accolta l'istanza ex art. 649 CPC, ritenuta la causa, documentale, matura per la decisione, il giudice ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies
CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del c. 3 dell'anzidetta disposizione. La causa viene ora in decisione.
***
L'opposizione ex art. 650 CPC è inammissibile.
L'attrice deduce: a) di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. 778/2022 emesso dal tribunale di
Vercelli il 12.12.2022 solo con la notifica dell'atto di precetto avvenuta l'11.2.2025, perché → b) la notifica del decreto ingiuntivo è inesistente.
1.Occorre muovere il ragionamento dalle seguenti considerazioni di diritto:
- l'inesistenza della notificazione di un atto processuale, in base ai principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere
4 riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Gli elementi costitutivi che qualificano un atto come notificazione sono:
a) l'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato e dotato in base alla legge della possibilità giuridica di compiere l'attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) la fase di consegna intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (CSU 14916/2016, Cass. 2174/2017, 26511/2022);
- se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non opposto1, il debitore deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 CPC se deduce l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio2, mentre, se deduce la nullità della notificazione, deve esperire l'opposizione ex art. 645 CPC o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, l'opposizione tardiva ex art. 650 CPC (si citano le pronunce in cui tale principio è in varo modo affermato: Cass. 17308/2015, 29729/2019, 9050/2020, 28573/2021,
51/2023, 13365/2023. Quest'ultima ordinanza è citata a sproposito a pag. 8 dell'atto di citazione per sostenere la correttezza dell'opposizione ex art. 650 CPC, che invece è affermata per i casi di nullità della notifica del decreto).
Ne discende quanto segue.
2. È incontestato – specie a seguito della comparsa di costituzione di che ha ammesso che Controparte_1
si sia trattato di un “tentativo documentato di consegna” e di “mancata ricezione” del decreto ingiuntivo (pag. 4) – che la notifica del d.i. n. 788/2022 emesso dal tribunale di Vercelli non sia avvenuta secondo la procedura
5 di cui all'Accordo bilaterale Italia – Svizzera del 2.6.1988 in esecuzione della Convenzione dell'Aja del
15.11.1965, ma con una raccomandata con r/r (doc. 4 attrice, da cui si evince che non vi è nulla che attesti la consegna dell'atto).
2.1 La procedura disciplinata dalla Convenzione (artt. 2 e segg.) avrebbe dovuto essere seguita in forza dell'art. 142 ult. c. CPC che prevede che la notificazione in base al primo c. può avvenire “soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 39 e
75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200”.
2.2 Dunque, l'attività di trasmissione del decreto ingiuntivo da notificare è stata compiuta da un soggetto non qualificato né dotato in base alla legge della possibilità giuridica di compiere l'attività.
2.3 Inoltre, come detto, la notifica è stata soltanto tentata, quindi, omessa.
2.4 La notifica avvenuta difformemente da quanto previsto dalle fonti citate e comunque mai giunta nella sfera di conoscenza del destinatario è inesistente, come del resto afferma la stessa attrice, che ne chiede espressamente l'accertamento nelle conclusioni “in via preliminare nel merito”.
2.5 Così deducendo e chiedendo, l'attrice allega un vizio che avrebbe dovuto essere fatto valere con l'opposizione a precetto ex art. 6151 CPC, non con l'opposizione ex art. 650 CPC. Questa disposizione ammette l'opposizione tardiva nell'ipotesi, tra le altre, di “irregolarità della notificazione”, espressione che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità include “tutte le ipotesi di nullità della notifica del
6 decreto ingiuntivo, mentre ne resta fuori solo l'ipotesi di inesistenza della stessa notifica. È sufficiente, in tal senso, richiamare la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 8 ottobre 1974 n.2656, la quale ha affermato che nella previsione dell'art.650
c.p.c. rientrano tutti i vizi che inficiano la notificazione e quindi anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata.
Pertanto, salva l'ipotesi di mancanza o di inesistenza giuridica della notificazione, la sola opposizione consentita per contrastare la legittimità e la validità del decreto stesso o la fondatezza della pretesa oggetto dell'ingiunzione, è quella tardiva regolata dal citato art. 650, assoggettata alle condizioni di ammissibilità da questo articolo indicate.” (CSU sent. n.
9938/2005).
2.6
Per questi motivi
l'attrice, quando afferma che “Le irregolarità della notifica del titolo legittimano la declaratoria di inesistenza della notifica stessa e dunque di inefficacia del decreto stesso” (pag. 8 atto di citazione) sovrappone e confonde le nozioni di irregolarità ex art. 650 CPC e di inesistenza della notifica, ed erroneamente accomuna lo strumento processuale per dedurre i due differenti vizi.
2.7 Peraltro, deve escludersi la possibilità di riqualificare l'opposizione ex art. 650 CPC in opposizione a precetto ex art. 6151 CPC. Nelle conclusioni “in via preliminare nel merito”, conseguentemente all'accertamento dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, è chiesto di dichiarare inefficace lo stesso titolo. Una tale domanda, però, sarebbe inammissibile in sede di opposizione ex art. 615 CPC - sia preventiva che successiva all'esecuzione - che ha ad oggetto l'accertamento dell'(in)esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e non potrebbe sfociare in un accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo (“Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” esordisce l'art. 615 CPC).
Poiché il giudice ha il potere – dovere di qualificare la domanda nel limite del petitum, è impossibile per il tribunale intendere le conclusioni dell'attrice come quelle, appena viste, che sarebbero proprie dell'opposizione a precetto, perché si finirebbe con lo stravolgere apertamente il tenore letterale da cui si desume ciò che volle contestare con l'atto di opposizione. Pt_1
3. L'inammissibilità del primo motivo di opposizione dedicato all'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo preclude l'esame dei motivi di merito “Sulla decadenza ex art. 1957 cod. civ.” e “Sulla nullità della clausola di rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 Cod. Civ.”.
3.1 La presente opposizione potrebbe essere valutata nel merito solo se fosse denunciata – ma così non è –
7 la nullità della notifica. Come costantemente ritenuto, la nullità o l'irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva che non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, se non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, dunque, non indirizzata all'apertura del giudizio di merito malgrado il decorso del termine fissato, non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria (Cass. 18791/2009,
14017/1991).
3.2 Ne discende che, essendo contestata l'inesistenza della notificazione che avrebbe dovuto essere fatta valere ex art. 615 CPC, il merito della presente opposizione tardiva non può essere indagato, dato che presupporrebbe l'averla proposta deducendo – in via di priorità logica – la nullità della notifica del decreto ingiuntivo3, esclusa proprio dalla stessa attrice che sostiene la tesi dell'inesistenza.
3.3 Delle due l'una: o si deduce l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo con l'opposizione ex art. 615 CPC che però preclude di allegare fatti estintivi o impeditivi del diritto verificatisi anteriormente alla formazione del titolo giudiziale (come sono i fatti addotti con i due motivi sopra indicati); oppure si deduce la nullità della notifica con l'opposizione ex art. 650 CPC, necessariamente contestando anche la pretesa creditoria.
3.4 La diversità di allegazioni e presupposti che fondano, da un lato, l'opposizione ex art. 650 CPC
(irregolarità o nullità della notifica), dall'altro, l'opposizione ex art. 615 CPC (inesistenza della notifica) non consente di ipotizzare che, per contestare il merito della pretesa creditoria, si proponga l'opposizione tardiva dolendosi (anche) dell'inesistenza della notifica (come fatto da o si proponga Pt_2
contestualmente sia l'opposizione ex art. 650 CPC sia l'opposizione ex art. 615 CPC (tra le quali, dunque, non parrebbe neanche prospettabile la pregiudizialità ex art. 295 CPC).
Istanze istruttorie.
Nella seconda memoria integrativa l'attrice ha sollecitato “l'ammissione di consulenza tecnica su estratti conto, condizioni di affidamento e quant'altro prodotto in giudizio dalla pretesa creditrice, per la verifica della segnalata applicazione
8 di condizioni illegittime e contra legem.”: tale sollecitazione, superata dalle considerazioni in diritto sopra esposte, sarebbe comunque stata manifestamente generica ed esplorativa.
Spese di lite.
Il tribunale ritiene che vi siano gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost. sent. n. 77/2018) per compensare Cont integralmente le spese di lite ex art. 92 . ha proposto difese assai stringate e ha Controparte_1
ammesso che la notifica del decreto ingiuntivo sia rimasta un tentativo (pag. 4 comparsa), quindi, che sia inesistente.
Inoltre, tutti gli argomenti giuridici illustrati nella presente sentenza sono stati completamente tralasciati dalla convenuta (e dall'attrice), che in punto di “ritualità della notifica del decreto ingiuntivo” (ibidem) si è limitata a laconiche considerazioni per lo più giuridicamente erronee (il sostenere che la “mancata ricezione” del decreto ingiuntivo integri nullità della notifica sanabile ex art. 156 CPC con la notifica dell'atto di precetto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 341/2025 R.G. promossa da contro Parte_1
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
- DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 650 CPC avverso il decreto ingiuntivo n. 778/2022 (RG
2083/2022) emesso il 12.12.2022 dal tribunale di Vercelli;
- SPESE integralmente compensate tra le parti ex art. 92 CPC.
Vercelli, 24 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Diverso discorso vale se il titolo esecutivo è costituito una sentenza, perché in quel caso il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 15275/2006, 24662/2013, 1096/2021). 2 Se non è minacciata (con il precetto) o avviata l'esecuzione (con il pignoramento), l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo può essere fatta valere anche con l'ordinaria querela nullitatis o con il ricorso per declaratoria di inefficacia del provvedimento ex art. 188 disp. att. CPC. 3 Oltre all'allegazione e alla prova (anche in via presuntiva) della mancata tempestiva conoscenza del decreto proprio a causa della nullità della notifica. 4 Cfr. verbale d'udienza 25.9.2025: “Il Giudice, a chiarimento, domanda ai difensori dell'attrice sulla base di quali elementi giuridici si è propeso per instaurare un'opposizione ex art. 650 CPC. Gli Avv.ti Caratozzolo e Balla sostengono che è stata proposta opposizione ex art. 650 CPC perché, oltre all'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, sono stati dedotti nel merito fatti impeditivi della pretesa creditoria.”