Decreto cautelare 12 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2024
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00851/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Pavanetto, Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 08.08.2023 del Comando Generale Arma Carabinieri e correlato parere n. -OMISSIS- deliberato dal Ministero dell''''Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 08.08.2023 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri notificato in data 08 ottobre 2023;
del parere n. -OMISSIS- deliberato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – posizione -OMISSIS-, nell’adunanza n. -OMISSIS- del 25.07.2023;
di tutti gli atti afferenti e correlati al procedimento, prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. SI LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, sottotenente dei Carabinieri, ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, meglio descritto in epigrafe, con cui è stata respinta la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le seguenti patologie: 1. esiti di trapianto di fegato da HCC su cirrosi da SDR dismetabolica in terapia immunosoppressiva; 2. Gastropatia erosiva antrale e congestizia di grado lieve; 3. Ipertrofia prostatica benigna; 4. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso farmacologico e riconosciuta la dipendenza da causa di servizio limitatamente alla patologia “Osteoartrosi vertebrale dorsale e lombosacrale”. Il ricorrente ha impugnato, altresì, il presupposto e connesso parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (in sigla solo “CVCS”) assunto all’adunanza del 25.7.2023.
Il ricorrente, dopo una premessa relativa all’errata istruttoria a causa della mancata allegazione al CVCS di tutte le reali attività svolte con i connessi fattori di rischio specifico (incarichi operativi, di responsabilità di comando, turnistica esorbitante l’ordinario, tensione emotiva per repressione della criminalità) e dell’erroneità del riferimento alla patologia di epatocarcinoma quale causa del trapianto di fegato (dovuto, invece, a cirrosi epatica dismetabolica), il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ Violazione legge n. 241/90 – eccesso di potere per difetto istruttorio e travisamento del fatto, falsa ed errata motivazione, errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta. Violazione D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, art. 11 commi 1 e 3 (prima parte). Violazione D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 64, secondo e terzo periodo ”; in particolare, il parere del CVCS - posto a base del provvedimento gravato - sarebbe apodittico, errato, generico, non circostanziato sui fatti di servizio; il Comitato avrebbe giudicato il nesso causale con le diverse infermità sulla base di documentazione errata e incompleta; nello specifico, in relazione alle singole patologie, il ricorrente, in sintesi, ha rilevato:
1-“cardiopatia ipertensiva”- la motivazione sarebbe standardizzata, senza alcun accertamento clinico, anche con riferimento alla ritenuta ”familiarità” in realtà insussistente; in passato, all’interno dell’Arma, la cardiopatia ipertensiva era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, tenuto conto della particolarità dell’attività prestata;
2-“gastropatia erosiva antrale e congestizia di grado lieve”- anche per tale patologia la motivazione sarebbe apodittica e standardizzata; il parere riferisce di predisposizione costituzionale alla patologia, ma nulla sarebbe stato accertato in tal senso; al contrario, la particolare attività svolta (stress elevato) -che avrebbe dovuto essere evidenziata al Comitato -potrebbe avere causato la patologia (come in casi analoghi, accertati giudizialmente); non sarebbe stato considerato l’incarico di “Comandante di Compagnia”, con conseguente vizio istruttorio;
3-“esiti di trapianto di fegato da HCC su cirrosi da SDR dismetabolica in terapia immunosoppressiva”: la motivazione sarebbe apodittica e standardizzata; erroneamente il Comitato avrebbe fatto riferimento alla natura neoplastica della patologia, ma il ricorrente non ha mai avuto epatocarcinoma (HCC), quindi sarebbe errato il diniego di causalità su una patologia mai insorta; sarebbe, dunque, palese il difetto istruttorio; al contrario di quanto sostenuto dal Comitato, le lavorazioni e le mansioni svolte dal ricorrente sarebbero ritenute efficaci ed efficienti per l’insorgenza delle diverse patologia contratte
In definitiva, il Comitato avrebbe omesso di considerare adeguatamente il servizio svolto dal ricorrente -dichiarato nella propria istanza - durante il quale sarebbe stato sottoposto per servizio a diversi rischi e condizioni di esercizio conseguenti alle incombenze di lavoro che quotidianamente era chiamato a svolgere.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, di disporsi una verificazione/CTU finalizzata a contrastare le contraddittorietà e illogicità motivazionali emerse dagli atti di causa; sempre in via istruttoria, ha formulato istanza riferita al “documento degli elementi illustrativi previsti dal D.P.R. n. 461/01” nonché l’esibizione di tutta la documentazione afferente all’attività di servizio oraria straordinaria dal medesimo espletata.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, ha eccepito il difetto di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, nel merito, ha puntualmente contestato le censure avversarie chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 10 gennaio 2024, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
In vista dell’udienza di discussione nessuna delle parti costituite in giudizio ha depositato ulteriori memorie difensive o nuovi documenti.
Alla pubblica udienza del’11 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Si può prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale in quanto il Collegio ritiene di confermare quanto già sommariamente delibato in sede cautelare in ordine alla infondatezza del ricorso.
Preliminarmente, pare opportuno ricordare che, con orientamento da tempo consolidato, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio -obbligatorio e vincolato per l’Amministrazione destinataria del medesimo- è espressione di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali; gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio, infatti, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l’attività lavorativa svolta e l’infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (in tal senso Consiglio di Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; id., 14 aprile 2022, n. 2825 ).
In particolare e più nello specifico, di recente è stato precisato che “il giudizio medico legale afferente alle domande di equo indennizzo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, < sono sottratti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale > (cfr. Cons. Stato n. 1159 del 2022 cit. che, a sua volta, richiama Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 885). Quindi, se è vero che il Comitato di Verifica, nell'esercizio della discrezionalità tecnica che gli compete, non opera alcuna comparazione tra interesse pubblico primario e secondario, il sindacato del giudice amministrativo in tale ambito è di tipo < intrinseco >, ma limitato ad ipotesi di mancata valutazione di circostanze di fatto ovvero ad irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti tali da rendere il giudizio espresso non soltanto < opinabile > ma, in termini più radicali, < inattendibile >. Con quest'ultimo termine si intende una valutazione pretesamente tecnico-scientifica che si pone in realtà al di fuori dell'ambito di opinabilità ammesso nel settore tecnico o disciplinare di riferimento. Viceversa, ove si riveli soltanto < opinabile > (senza essere palesemente < inattendibile >) il diverso apprezzamento suggerito dalla parte mediante il tecnico di sua fiducia, se accolto dal Giudicante, finirebbe per affiancarsi a quello altrettanto opinabile dell'Amministrazione, sostituendolo in modo inammissibile ed invadendo l'ambito delle attribuzioni riservate alla medesima. Quindi < alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, va ribadito che le valutazioni del Comitato di Verifica per le cause di servizio di cui al d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ...sono insindacabili se adeguatamente motivate e, soprattutto, se coerenti con le circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento. Tra l'altro, anche l'esame della documentazione eventualmente prodotta dall'interessato rientra nell'alveo dell'esercizio di un potere di discrezionalità tecnica attribuito alla pubblica Amministrazione, con la conseguenza che il giudice potrà esercitare il proprio sindacato solo in caso di macroscopiche illegittimità, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione procedente > (Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2593; cfr., in termini, TAR Lazio, I-bis, 26 settembre 2022, n. 12206)” ( TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 giugno 2023, n. 9448 ).
Ebbene, alla luce degli esposti principi, gli atti in questa sede impugnati risultano immuni dalle censure formulate in ricorso.
Preliminarmente, in relazione al dedotto vizio di difetto di motivazione, va ricordato che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo e il suo parere vincola l’Amministrazione, la quale non ha un onere di motivazione specifico, potendo limitarsi ad un mero richiamo al contenuto del parere medesimo.
Tanto chiarito, si osserva che, a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente e delle valutazioni espresse dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), l’Amministrazione ha provveduto a richiedere al CVCS il prescritto parere in ordine alla dipendenza dal servizio delle infermità sofferte dal ricorrente medesimo, trasmettendo, a tal fine, oltre al verbale della CMO e alla documentazione medico-sanitaria prodotta in sede di domanda dal richiedente, tutti gli atti acquisiti nel corso del procedimento descrittivi del servizio prestato dal ricorrente e completi del relativo foglio matricolare (cfr. Allegato sub n. -OMISSIS- fascicolo Amministrazione). Giova fin da subito precisare, a tal proposito, che ai fini di accertare la causa di servizio, l’eventuale derivazione causale o concausale va scrutinata non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l’attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l’ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari e specifiche modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità. Nello specifico, è stato rilevato che “<Ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio, da considerarsi fattore generativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare. Grava, dunque, sul richiedente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della malattia contratta, l'onere di dimostrare, sulla base di puntuali allegazioni, l'esistenza di condizioni di espletamento del servizio che esulano dal suo normale svolgimento, indicando episodi o accadimenti inerenti alla prestazione lavorativa suscettibili di contribuire in maniera efficiente e preponderante sull'insorgenza della malattia> (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 2.05.2022, n. 2993; Cons. Stato, sez. III, 25.08.2022, n. 7454, secondo cui: <Una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio; perciò, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa>; cfr. pure, in termini, Cons. Stato, sez. II, 20.05.2022, n. 4009 e Cons. Stato, sez. II, 31.01.2022, n. 665)” ( TAR Sicilia, Catania, sez. III, 6 giugno 2025, n. 1812 ).
In buona sostanza, un’attività di servizio, seppur impegnativa, non può, di per sé sola, essere considerata anche quale mera concausa dell’evento, ove non venga in rilievo quel surplus di fattori rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari.
Proprio in base all’esame di tutti gli atti relativi al ricorrente, il CVSC ha potuto valutare le vicende di impiego che lo hanno riguardato, verificandone la potenziale capacità lesiva -in relazione alle patologie sofferte - in ragione del tempo trascorso e della natura del servizio espletato e da tale esame il Comitato ha conclusivamente ritenuto che le patologie sofferte (ad eccezione dell’infermità “Osteoartrosi vertebrale dorsale e lombosacrale”) non fossero riconducibile al servizio prestato.
In particolare, il Comitato ha premesso che “ il dipendente, come in atti documentato, ha svolto compiti in qualità di Comandante di Stazione; ha espletato numerosi servizi di Ordine Pubblico, sia automontati che a piedi, quali pattuglie, perlustrazioni, pedinamenti, vigilanza fissa ai seggi elettorali, vigilanza al perimetro della Caserma, e mansioni di carattere burocratico, come
ricezione di denunce - querele, compilazione atti di P.G. connessi ai servizi esterni, disbrigo pratiche d'ufficio “; quanto alle patologie, ha rilevato che “ che l'infermità OSTEOARTROSI VERTEBRALE DORSALE E LOMBOSACRALE PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nel caso di specie, gli invocati eventi del servizio prestato, si appalesano tali da essere considerati come fattori concausali efficienti e determinanti, sull'insorgenza o quantomeno sull'aggravamento dell'affezione di cui trattasi;
- che l'infermità RT PR NI NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di infermità di natura disendocrina,
frequentemente legata all'età del soggetto consistente in una trasformazione del tessuto ghiandolare in senso mioadenomatoso, sull'insorgenza e sull'evoluzione della quale non possono aver influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante gli eventi del servizio, pur considerandone tutti gli aspetti descritti agli atti;
-che l'infermità CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN BUON COMPENSO FARMACOLOGICO NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell'affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante;
- che l'infermità GASTROPATIA EROSIVA ANTRALE E CONGESTIZIA DI GRADO LIEVE NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell'equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica su tale infermità l'attività espletata dall'interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perchè non caratterizzata da specifici, gravosi
e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno;
-che l'infermità ESITI DI TRAPIANTO DI FEGATO DA HCC SU CIRROSI DA SDR DISMETABOLICA IN TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA NON PUÒ RICONOSCERSI
DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non
risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto, è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico ”.
Il parere del Comitato appare, dunque, adeguatamente (seppur sinteticamente) motivato, anche tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha fornito alcun elemento ulteriore rispetto all’ordinaria attività di servizio prestata, nel senso sopra chiarito.
Dunque, non è fondata la doglianza con cui parte ricorrente lamenta che dall’attività di servizio prestata emergerebbe in modo evidente una potenzialità eziologica rispetto alle patologie sofferte, atteso che non è sufficiente affermare che lo svolgimento delle ordinarie mansioni connesse all’incarico rivestito sarebbe causa dell’insorgenza delle dette patologie, dovendosi allegare fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, adeguatamente documentati, tutte circostanze che non sono riscontrabili nel caso in esame.
Anche il denunciato difetto istruttorio appare insussistente, atteso che il Comitato ha espresso il proprio parere sulla base di tutta la documentazione -amministrativa e sanitaria- trasmessa dall’Amministrazione, come sopra già esposto.
Alla luce dei superiori rilievi, anche l’istanza diretta ad ottenere la nomina di un verificatore/CTU non può essere accolta, in quanto, in mancanza di profili di erroneità e evidente irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale del CVCS, la stessa determinerebbe la sostituzione di tale valutazione tecnica che, invece, è rimessa per legge al suddetto organo.
Parimenti, anche la richiesta di istruttoria documentale non può essere accolta, atteso che, come sopra già chiarito, il CVCS ha acquisito tutta la documentazione amministrativa e medica trasmessa a seguito della presentazione dell’istanza.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso non può trovare accoglimenti.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SI LF, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI LF | LO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.