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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
SARRAGIOTO GIANNI, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 56/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROVIGO sez. 1 e pubblicata il 29/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 220050001650 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la difesa del contribuente si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti dedotto e chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il Dott. Ricorrente_1, notaio, adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, opponendosi a AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 220050001650 relativo a imposta di REGISTRO anno 2022.
L'Ufficio con tale atto aveva accertato e liquidato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per la divisione con conguaglio del 1.4.2022, atto di repertorio n. 15208/12017, registrato in via telematica il 12/04/2022, mediante il quale è stata sciolta una comunione tra Nominativo_1 e Nominativo_2, coeredi. In particolare, con l'avviso impugnato, l'Ufficio ha ricalcolato l'imposta sull'eccedenza rispetto alla quota di diritto del 50% spettante a ciascuna coerede, applicando l'aliquota della vendita, in applicazione dell'articolo
34, comma 1, del D.P.R. 131/1986.
Il ricorrente deduce la illegittimità dell'atto impositivo per errata applicazione del citato articolo 34 e dell'art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR. Nel caso in esame, il Dott. Ricorrente_1 non ritiene applicabile l'aliquota sulla vendita, perché manca un effettivo trasferimento di proprietà, in quanto la causa negoziale in concreto è quella della divisione. Pertanto, egli sostiene, l'atto ha natura meramente dichiarativa, mentre la norma richiamata dall'Ufficio si applica solo se un condividente ha percepito più di quanto gli spettava di diritto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Rovigo chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio rappresenta che la liquidazione delle imposte, e segnatamente della maggiore imposta di registro, consegue al conguaglio di
9.000 euro versato da Nominativo_1 alla sorella Nominativo_2 in sede di divisione. L'asse ereditario aveva un valore di 96.000 euro e dunque a ciascuna coerede spettava la quota di diritto di 48.000 euro. Tuttavia, in sede di divisione, le quote di proprietà sono state assegnate in modo diseguale. In ragione del maggior valore degli immobili assegnati a Nominativo_1, costei ha versato il conguaglio sopra indicato a Nominativo_2 quale corrispettivo per la quota eccedente, al fine di bilanciare le diverse assegnazioni. Trattandosi di atto traslativo della quota eccedente, l'Ufficio ha applicato l'art. 34 citato. L'Agenzia replica poi, con riguardo ad analoghi atti di divisione con conguaglio, che tali atti sono stati riliquidati e che il Notaio ha provveduto al pagamento corretto. Infine, cita giurisprudenza di legittimità e conclude per il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo emetteva sentenza n. 71/2023 pronunciata il 22 maggio 2023, depositata in data 28 maggio 2023, con la quale rigettava il ricorso. Condannava il ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Rovigo delle spese di lite, che liquida in 1.000,00 euro onnicomprensive.
Osservava il primo giudice:
“Ritiene il collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'acquisto dell'eccedenza rispetto al valore della quota ereditaria non trovi causa nella successione, ma nella volontà delle parti di dividere i beni non nella misura prevista dalla legge (cioè, del 50% ciascuna), ma in proporzioni diverse. Nel caso che ci occupa, rileva dunque un negozio complesso a causa mista: una divisione della comunione per una certa percentuale (sino al valore di 39.000); una compravendita per il residuo relativo alla quota eccedente il 50% (9.000 euro)". Riteneva “… corretto dunque l'operato dell'Ufficio, che ha applicato l'art. 34 comma 1 del D.P.R. 131/1986, a mente del quale "la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente…”. Nella sentenza sono riportati richiami di giurisprudenza di legittimità costante nell'interpretare la norma sopra indicata in senso conforme all'applicazione che ne ha data l'Agenzia delle Entrate.
Avverso detta sentenza interponeva appello il contribuente chiedendone la riforma. In data 19.09.2025 presentava Memoria ex art. 32 D.Lgs. n.546/92 nella quale “nel riportarsi ai propri scritti difensivi, a valere anche quale confutazione delle antitetiche controdeduzioni depositate dall'Ufficio - in ossequio al principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, si limita ad evidenziare quanto segue:
- la difesa dell'Agenzia delle Entrate solleva e valorizza un determinato filone giurisprudenziale;
- tale filone è contraddetto dall'altro che avvalora la tesi del Notaio Ricorrente_1, ampiamente esposta nel ricorso in appello introduttivo, da intendersi qui richiamato”. Si costituiva la parte appellata resistendo al gravame.
La causa veniva discussa in pubblica udienza in data e ottobre 2025 e decisa camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
Violazione di legge - erronea applicazione dell'art. 34, D.P.R. 131/1986
Rappresenta parte appellante: “La CGT di primo grado di Rovigo ha condiviso, nell'interpretazione del caso di specie, quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, allorchè nello scioglimento della comunione e divisione tra coeredi le porzioni assegnate materialmente non coincidano con le quote di diritto spettanti – ragion per cui si procede con i conguagli – l'operazione negoziale assume un valore complesso”. […] “Il giudice di prime cure avalla un orientamento (si ribadisce piuttosto eccentrico) che, discostandosi da una interpetazione letterale e logico-sistematica di meridiana chiarezza (coerente anche con i principi costituzionali di copertura, rispetto ai quali la norma tributaria va raccordata), neutralizza in toto la disciplina e la ratio stessa dell'impianto normativo regolante istituti rilevanti (richiamati - o implicitamente presupposti
- dalla stessa norma tributaria: es. divisione, successione etc.). Vengono riportati copiosi richiami di giurisprudenza.
Prosegue parte appellante: "la sentenza impugnata è assolutamente censurabile perché, a fronte di un'organicità e comunque uniformità suddetta - in ragione della quale la norma tributaria andrebbe interpetata coerentemente all'istituto divisionale (caratterizzato dalla valenza parificata del conguaglio in danaro ad un'attribuzione economica non traslativa, bensì compensativa con finalità perequativa) - erroneamente elabora teorie noncuranti della lettera stessa della norma o, comunque, interpetative della stessa con un'originalità che però collide con la doverosità espressa, invece, dalla Suprema Corte a SS.UU. (non va dimenticato – per il rango primario che ne impone un rispetto preciso – che il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. impedisce un'interpretazione che avalli l'imposizione fiscale in assenza di uno spostamento di ricchezza)”. L'appello è infondato.
Codesta Corte di giustizia tributaria di secondo grado, dallo scrutinio degli atti osserva come l'appello, prima ancora che in punto di diritto, risulta infondato in punto di fatto perché ritiene che non vi siano stati conguagli tassabili. Diversamente, come osservato dai giudici di primo grado: risulta incontestato che la vertenza riguardi “una comunione costituita da una massa ereditaria, il cui valore è stato quantificato in 96.000 euro e che la quota di diritto spettante a ciascuna di esse sia pari a 48.000 euro. Dalla lettura dell'atto notarile (repertorio n. 15208/12017), si rileva che, in sede di divisione, a Nominativo_2 sono stati attribuiti immobili per un valore di 39.000 euro, mentre a Nominativo_1 sono stati assegnati immobili per un valore di 57.000 euro, residuando quindi una differenza di 9.000 euro rispetto alle quote di diritto sopra indicate. Le parti, inoltre, nel medesimo negozio hanno dato atto del versamento di un conguaglio in denaro di 9.000 euro da parte di Nominativo_1 in favore di Nominativo_2”. Viene, pertanto, riscontrata l'eccedenza di 9.000,00 € rispetto alla quota di diritto pari a 48.000,00 €, e correttamente l'Ufficio, ha applicato la previsione di cui all'art. 34, DPR 131/1986 che equipara dette eccedenze a negozi traslativi tassati come tali.
Si richiama la norma che prevede dall'articolo 34 del D.P.R. 131/1986 :
- La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. (…);
- I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, (…) sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza”. Codesta Corte rileva che nel caso in esame, le eccedenze di riferimento sono superiori al limite del 5 % della quota di diritto stabilito della norma.
Pertanto, alla luce di tali fatti e di tale disposto normativo, l'avviso di liquidazione, così come la sentenza di primo grado che l'ha confermato, sono condivisibili e ritenute corrette.
Quindi, quando l'assegnazione eccedente deriva non da un titolo successorio ma dalla volontà delle parti di attribuire quote diverse, quei fatti come fiscali vengono comunque trattati come cessione/vendita per la parte eccedente ai fini dell'imposta di registro (art. 34 DPR 131/1986).
Una recente sentenza della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. V, ord. 11 giugno 2025, n.15543) ribadisce il principio: se in sede divisoria un coerede riceve beni per valore superiore alla quota spettante, la parte eccedente va considerata come vendita e soggetta all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti, indipendentemente dall'effettivo pagamento di conguagli o da patti interni tra le parti.
Questo provvedimento è particolarmente significativo perché si colloca dopo le recenti pronunce sull'argomento (conferma la tesi della presunzione fiscale sull'eccedenza).
La Corte di Giustizia Tributaria si allinea e fa proprio questo orientamento giurisprudenziale consolidato dalla
Cassazione ricordando che già nella Sent. 10 novembre 2023, n. 31364 la Cass. civ., Sez. V, viene affermata la Massima chiave: l'art. 34 DPR 131/1986 realizza una presunzione assoluta: la divisione che assegna beni eccedenti la quota spettante deve essere qualificata come vendita per la sola parte eccedente, prescindendo dalla circostanza che sia previsto o meno un conguaglio tra i condividenti. Questa sentenza
è richiamata da tutta la dottrina recente ed è un punto di riferimento per capire che la causa reale (successione vs. semplice volontà delle parti) non neutralizza l'effetto fiscale. Così pure la sentenza 23 febbraio 2024,
Cass. civ., Sez. V, n. 4884 conferma e specifica: anche in ipotesi di divisione in cui la differenza di valore formi oggetto di rinuncia tra coeredi, non rileva la rinuncia ai fini dell'imposizione; la parte eccedente resta equiparata a vendita. Ciò quand'anche le parti si accordino “volontariamente” su quote diverse e poi formalizzino una rinuncia o un patto.
Nonostante la regola generale, in alcuni casi la parte che riceve una maggiore assegnazione può rinunciare al conguaglio o gli altri condividenti possono accettare una situazione meno onerosa, ma questa volontà privata non è rilevante ai fini dell'imposta, perché la presunzione è assoluta.
Codesta Corte di Giustizia, pertanto, richiama la natura sostanziale della fattispecie e i principi applicativi che emergono dalla giurisprudenza: la norma fiscale non si limita a guardare la “causa” soggettiva dell'assegnazione (cioè, se l'assegnatario abbia acquistato per successione o per altro titolo), ma effettua un controllo oggettivo sul confronto tra valore assegnato e valore della quota spettante: se c'è eccedenza, quella parte è trattata come cessione/vendita.
Pure la volontà delle parti non è decisiva ai fini fiscali: accordi tra coeredi che prevedano attribuzioni
“diverse” dalle quote legittime non escludono l'operatività dell'art. 34; la Corte ha chiarito ripetutamente che la presunzione fiscale opera anche quando l'eccedenza deriva da un accordo negoziale (e non da un titolo successorio).
L'assegnazione di un immobile per valore superiore rispetto alla quota ereditaria: la parte eccedente è assoggettata all'imposta proporzionale prevista per le cessioni immobiliari.
Pertanto, la giurisprudenza citata dispone una “presunzione assoluta”: non serve che ci sia obbligo di conguaglio o che il conguaglio venga effettivamente versato;
non rilevano nemmeno accordi di rinuncia, spirito di liberalità, ecc., nella misura in cui sussiste l'eccedenza. La norma considera “vendita” quell'eccedenza in modo automatico.
In conclusione, tutto quanto sopra esposto od osservato conduce a ritenere che l'appello va quindi respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto • rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in euro 700,00 oltre accessori ex lege.
Così deciso in Venezia il 3 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianni Sarragioto Dott.ssa Luisa Napolitano
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
SARRAGIOTO GIANNI, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 56/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROVIGO sez. 1 e pubblicata il 29/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 220050001650 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la difesa del contribuente si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti dedotto e chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il Dott. Ricorrente_1, notaio, adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, opponendosi a AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 220050001650 relativo a imposta di REGISTRO anno 2022.
L'Ufficio con tale atto aveva accertato e liquidato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per la divisione con conguaglio del 1.4.2022, atto di repertorio n. 15208/12017, registrato in via telematica il 12/04/2022, mediante il quale è stata sciolta una comunione tra Nominativo_1 e Nominativo_2, coeredi. In particolare, con l'avviso impugnato, l'Ufficio ha ricalcolato l'imposta sull'eccedenza rispetto alla quota di diritto del 50% spettante a ciascuna coerede, applicando l'aliquota della vendita, in applicazione dell'articolo
34, comma 1, del D.P.R. 131/1986.
Il ricorrente deduce la illegittimità dell'atto impositivo per errata applicazione del citato articolo 34 e dell'art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR. Nel caso in esame, il Dott. Ricorrente_1 non ritiene applicabile l'aliquota sulla vendita, perché manca un effettivo trasferimento di proprietà, in quanto la causa negoziale in concreto è quella della divisione. Pertanto, egli sostiene, l'atto ha natura meramente dichiarativa, mentre la norma richiamata dall'Ufficio si applica solo se un condividente ha percepito più di quanto gli spettava di diritto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Rovigo chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio rappresenta che la liquidazione delle imposte, e segnatamente della maggiore imposta di registro, consegue al conguaglio di
9.000 euro versato da Nominativo_1 alla sorella Nominativo_2 in sede di divisione. L'asse ereditario aveva un valore di 96.000 euro e dunque a ciascuna coerede spettava la quota di diritto di 48.000 euro. Tuttavia, in sede di divisione, le quote di proprietà sono state assegnate in modo diseguale. In ragione del maggior valore degli immobili assegnati a Nominativo_1, costei ha versato il conguaglio sopra indicato a Nominativo_2 quale corrispettivo per la quota eccedente, al fine di bilanciare le diverse assegnazioni. Trattandosi di atto traslativo della quota eccedente, l'Ufficio ha applicato l'art. 34 citato. L'Agenzia replica poi, con riguardo ad analoghi atti di divisione con conguaglio, che tali atti sono stati riliquidati e che il Notaio ha provveduto al pagamento corretto. Infine, cita giurisprudenza di legittimità e conclude per il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo emetteva sentenza n. 71/2023 pronunciata il 22 maggio 2023, depositata in data 28 maggio 2023, con la quale rigettava il ricorso. Condannava il ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Rovigo delle spese di lite, che liquida in 1.000,00 euro onnicomprensive.
Osservava il primo giudice:
“Ritiene il collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'acquisto dell'eccedenza rispetto al valore della quota ereditaria non trovi causa nella successione, ma nella volontà delle parti di dividere i beni non nella misura prevista dalla legge (cioè, del 50% ciascuna), ma in proporzioni diverse. Nel caso che ci occupa, rileva dunque un negozio complesso a causa mista: una divisione della comunione per una certa percentuale (sino al valore di 39.000); una compravendita per il residuo relativo alla quota eccedente il 50% (9.000 euro)". Riteneva “… corretto dunque l'operato dell'Ufficio, che ha applicato l'art. 34 comma 1 del D.P.R. 131/1986, a mente del quale "la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente…”. Nella sentenza sono riportati richiami di giurisprudenza di legittimità costante nell'interpretare la norma sopra indicata in senso conforme all'applicazione che ne ha data l'Agenzia delle Entrate.
Avverso detta sentenza interponeva appello il contribuente chiedendone la riforma. In data 19.09.2025 presentava Memoria ex art. 32 D.Lgs. n.546/92 nella quale “nel riportarsi ai propri scritti difensivi, a valere anche quale confutazione delle antitetiche controdeduzioni depositate dall'Ufficio - in ossequio al principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, si limita ad evidenziare quanto segue:
- la difesa dell'Agenzia delle Entrate solleva e valorizza un determinato filone giurisprudenziale;
- tale filone è contraddetto dall'altro che avvalora la tesi del Notaio Ricorrente_1, ampiamente esposta nel ricorso in appello introduttivo, da intendersi qui richiamato”. Si costituiva la parte appellata resistendo al gravame.
La causa veniva discussa in pubblica udienza in data e ottobre 2025 e decisa camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
Violazione di legge - erronea applicazione dell'art. 34, D.P.R. 131/1986
Rappresenta parte appellante: “La CGT di primo grado di Rovigo ha condiviso, nell'interpretazione del caso di specie, quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, allorchè nello scioglimento della comunione e divisione tra coeredi le porzioni assegnate materialmente non coincidano con le quote di diritto spettanti – ragion per cui si procede con i conguagli – l'operazione negoziale assume un valore complesso”. […] “Il giudice di prime cure avalla un orientamento (si ribadisce piuttosto eccentrico) che, discostandosi da una interpetazione letterale e logico-sistematica di meridiana chiarezza (coerente anche con i principi costituzionali di copertura, rispetto ai quali la norma tributaria va raccordata), neutralizza in toto la disciplina e la ratio stessa dell'impianto normativo regolante istituti rilevanti (richiamati - o implicitamente presupposti
- dalla stessa norma tributaria: es. divisione, successione etc.). Vengono riportati copiosi richiami di giurisprudenza.
Prosegue parte appellante: "la sentenza impugnata è assolutamente censurabile perché, a fronte di un'organicità e comunque uniformità suddetta - in ragione della quale la norma tributaria andrebbe interpetata coerentemente all'istituto divisionale (caratterizzato dalla valenza parificata del conguaglio in danaro ad un'attribuzione economica non traslativa, bensì compensativa con finalità perequativa) - erroneamente elabora teorie noncuranti della lettera stessa della norma o, comunque, interpetative della stessa con un'originalità che però collide con la doverosità espressa, invece, dalla Suprema Corte a SS.UU. (non va dimenticato – per il rango primario che ne impone un rispetto preciso – che il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. impedisce un'interpretazione che avalli l'imposizione fiscale in assenza di uno spostamento di ricchezza)”. L'appello è infondato.
Codesta Corte di giustizia tributaria di secondo grado, dallo scrutinio degli atti osserva come l'appello, prima ancora che in punto di diritto, risulta infondato in punto di fatto perché ritiene che non vi siano stati conguagli tassabili. Diversamente, come osservato dai giudici di primo grado: risulta incontestato che la vertenza riguardi “una comunione costituita da una massa ereditaria, il cui valore è stato quantificato in 96.000 euro e che la quota di diritto spettante a ciascuna di esse sia pari a 48.000 euro. Dalla lettura dell'atto notarile (repertorio n. 15208/12017), si rileva che, in sede di divisione, a Nominativo_2 sono stati attribuiti immobili per un valore di 39.000 euro, mentre a Nominativo_1 sono stati assegnati immobili per un valore di 57.000 euro, residuando quindi una differenza di 9.000 euro rispetto alle quote di diritto sopra indicate. Le parti, inoltre, nel medesimo negozio hanno dato atto del versamento di un conguaglio in denaro di 9.000 euro da parte di Nominativo_1 in favore di Nominativo_2”. Viene, pertanto, riscontrata l'eccedenza di 9.000,00 € rispetto alla quota di diritto pari a 48.000,00 €, e correttamente l'Ufficio, ha applicato la previsione di cui all'art. 34, DPR 131/1986 che equipara dette eccedenze a negozi traslativi tassati come tali.
Si richiama la norma che prevede dall'articolo 34 del D.P.R. 131/1986 :
- La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. (…);
- I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, (…) sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza”. Codesta Corte rileva che nel caso in esame, le eccedenze di riferimento sono superiori al limite del 5 % della quota di diritto stabilito della norma.
Pertanto, alla luce di tali fatti e di tale disposto normativo, l'avviso di liquidazione, così come la sentenza di primo grado che l'ha confermato, sono condivisibili e ritenute corrette.
Quindi, quando l'assegnazione eccedente deriva non da un titolo successorio ma dalla volontà delle parti di attribuire quote diverse, quei fatti come fiscali vengono comunque trattati come cessione/vendita per la parte eccedente ai fini dell'imposta di registro (art. 34 DPR 131/1986).
Una recente sentenza della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. V, ord. 11 giugno 2025, n.15543) ribadisce il principio: se in sede divisoria un coerede riceve beni per valore superiore alla quota spettante, la parte eccedente va considerata come vendita e soggetta all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti, indipendentemente dall'effettivo pagamento di conguagli o da patti interni tra le parti.
Questo provvedimento è particolarmente significativo perché si colloca dopo le recenti pronunce sull'argomento (conferma la tesi della presunzione fiscale sull'eccedenza).
La Corte di Giustizia Tributaria si allinea e fa proprio questo orientamento giurisprudenziale consolidato dalla
Cassazione ricordando che già nella Sent. 10 novembre 2023, n. 31364 la Cass. civ., Sez. V, viene affermata la Massima chiave: l'art. 34 DPR 131/1986 realizza una presunzione assoluta: la divisione che assegna beni eccedenti la quota spettante deve essere qualificata come vendita per la sola parte eccedente, prescindendo dalla circostanza che sia previsto o meno un conguaglio tra i condividenti. Questa sentenza
è richiamata da tutta la dottrina recente ed è un punto di riferimento per capire che la causa reale (successione vs. semplice volontà delle parti) non neutralizza l'effetto fiscale. Così pure la sentenza 23 febbraio 2024,
Cass. civ., Sez. V, n. 4884 conferma e specifica: anche in ipotesi di divisione in cui la differenza di valore formi oggetto di rinuncia tra coeredi, non rileva la rinuncia ai fini dell'imposizione; la parte eccedente resta equiparata a vendita. Ciò quand'anche le parti si accordino “volontariamente” su quote diverse e poi formalizzino una rinuncia o un patto.
Nonostante la regola generale, in alcuni casi la parte che riceve una maggiore assegnazione può rinunciare al conguaglio o gli altri condividenti possono accettare una situazione meno onerosa, ma questa volontà privata non è rilevante ai fini dell'imposta, perché la presunzione è assoluta.
Codesta Corte di Giustizia, pertanto, richiama la natura sostanziale della fattispecie e i principi applicativi che emergono dalla giurisprudenza: la norma fiscale non si limita a guardare la “causa” soggettiva dell'assegnazione (cioè, se l'assegnatario abbia acquistato per successione o per altro titolo), ma effettua un controllo oggettivo sul confronto tra valore assegnato e valore della quota spettante: se c'è eccedenza, quella parte è trattata come cessione/vendita.
Pure la volontà delle parti non è decisiva ai fini fiscali: accordi tra coeredi che prevedano attribuzioni
“diverse” dalle quote legittime non escludono l'operatività dell'art. 34; la Corte ha chiarito ripetutamente che la presunzione fiscale opera anche quando l'eccedenza deriva da un accordo negoziale (e non da un titolo successorio).
L'assegnazione di un immobile per valore superiore rispetto alla quota ereditaria: la parte eccedente è assoggettata all'imposta proporzionale prevista per le cessioni immobiliari.
Pertanto, la giurisprudenza citata dispone una “presunzione assoluta”: non serve che ci sia obbligo di conguaglio o che il conguaglio venga effettivamente versato;
non rilevano nemmeno accordi di rinuncia, spirito di liberalità, ecc., nella misura in cui sussiste l'eccedenza. La norma considera “vendita” quell'eccedenza in modo automatico.
In conclusione, tutto quanto sopra esposto od osservato conduce a ritenere che l'appello va quindi respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto • rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in euro 700,00 oltre accessori ex lege.
Così deciso in Venezia il 3 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianni Sarragioto Dott.ssa Luisa Napolitano