Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 2
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 34, D.P.R. 131/1986

    La Corte ritiene che l'appello sia infondato in punto di fatto, poiché l'eccedenza di 9.000 euro rispetto alla quota di diritto, derivante dalla divisione con assegnazione di immobili per valore diseguale e versamento di conguaglio, configura una fattispecie equiparabile a una vendita limitatamente alla parte eccedente, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 131/1986. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata della Cassazione che stabilisce una presunzione assoluta in tal senso, indipendentemente dalla causa negoziale o dal versamento effettivo del conguaglio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 2
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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