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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1266/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
LO IU, LA
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3207/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
QU RI - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250006983440000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo ADER): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 2 maggio 2025, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate Riscossione, eseguita in pari data, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295200250006983440000, notificatagli il 5 marzo 2025, relativa alla la TARI dovuta al comune di Lipari per l'anno 2023, di importo complessivo pari ad € 5.655,88, comprensivi di accessori.
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, contestava il presupposto impositivo, lamentando che l'imposta era stata calcolata per l'intera superficie dell'area oggetto della concessione, pari a mq 2.500, includendovi sia il campo boe che il corridoio di lancio, sebbene il secondo, esteso mq 1.000, sia zona destinata esclusivamente al transito e alla manovra delle imbarcazioni e non possa considerarsi area in cui si svolgono attività produttive di rifiuti. Eccepiva poi l'inesistenza giuridica della notifica, la nullità dell'atto impugnato per difetto di conformità, e la illegittimità della cartella per difetto di prova della sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.
Il 30 giugno 2025 Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva con il patrocinio dell'avv. Difensore_2, che eccepiva la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa impositiva e chiedeva che fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio o autorizzata la chiamata in causa del comune di Lipari quale ente impositore. In ordine alle altre eccezioni chiedeva il rigetto del ricorso
Successivamente, il 3 luglio 2025, per Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva anche l'avv.
Difensore_3 con comparsa con cui eccepiva l'inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva e chiedeva in ogni caso il rigetto dell'impugnazione.
Dopo il deposito di una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, la Corte con ordinanza del 14 ottobre
2025 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di Lipari, a cui provvedeva Agenzia delle Entrate Riscossione con PEC del 20 ottobre 2025.
Infine, senza ulteriore attività, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non senza rilevare la singolarità della duplice costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione, dei cui procuratori inizialmente l'uno con tutta probabilità ignorava la presenza in giudizio dell'altro, osserva la Corte che, contrariamente a quanto eccepito, il ricorso è stato tempestivamente proposto, essendo stato notificato il 2 maggio 2025, mentre la cartella impugnata è stata notificata con PEC del 5 marzo 2025, conseguendone il pieno rispetto del termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992.
Ciò posto, del tutto infondate appaiono le eccezioni di ordine formale che sostanziano i motivi di ricorso successivi al primo, anche se aventi astrattamente carattere preliminare.
Lamenta il ricorrente l'invalidità e/o l'inesistenza della notifica della cartella, perché eseguita tramite l'indirizzo PEC Email_3, che non figurerebbe nei pubblici elenchi. Osserva in proposito la Corte che la notifica della cartella è stata eseguita a mezzo PEC tramite il primo dei tre indirizzi indicati sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate – Riscossione ed utilizzati per la notifica di documenti relativamente alla regione Sicilia. La circostanza priva di qualunque consistenza le contestazioni del ricorrente, essendo agevole la verifica della effettiva provenienza dell'atto e non potendosi ragionevolmente dubitare della sua emissione da parte degli uffici competenti. È comunque pacifico che eventuali irregolarità del procedimento notificatorio non possono essere qualificate in termini di inesistenza, categoria che, ove riconosciuta, identifica il vizio radicale dell'atto che ne impedisce in modo assoluto la riconducibilità al paradigma legale: ne consegue che ogni altro tipo di vizio è sanato dal raggiungimento dello scopo, nella specie dimostrato dal fatto che la modalità di notifica non ha impedito al destinatario di impugnare tempestivamente l'atto.
Come è stato più volte ribadito, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d. lgs. n. 82 del 2005, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015; Cass. SU 18 maggio 2022, n. 15979; v. anche
Cass. 22 ottobre 2024, n. 27351). L'estraneità dell'indirizzo del mittente al registro INI Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. 4 novembre 2025, n. 29102).
Quanto poi alle altre questioni (assenza di conformità dell'atto all'originale e difetto di prova della valida sottoscrizione del ruolo), occorre rilevare che la riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione (che invero non è neppure oggetto di una specifica contestazione) per giurisprudenza costante non è pregiudicata dall'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, che non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d. P. R. 29 settembre
1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (v. tra tante Cass. 14 novembre 2024, n. 29447; Cass. 30 agosto 2024, n. 23392; Cass. 5 dicembre
2018, n. 31410; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773): inoltre, con riferimento ai requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d. P. R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 11 dicembre 2024, n. 31946; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561).
Nello stesso ordine di idee si è osservato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio
— al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale neppure è prevista la sottoscrizione del titolare dell'ufficio. Il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, operando la presunzione iuris tantum di legittimità anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto (v. ancora Cass. 19 aprile 2019, n. 11138).
Viene a questo punto in rilievo la questione della parziale insussistenza del presupposto impositivo, poiché il ricorrente contesta il diritto del comune di calcolare l'imposta sulla base dell'intera superficie dell'area oggetto di concessione. La contestazione riguarda, in particolare, il “corridoio di lancio”. Posto che “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”, e che “sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva” (art. 1, comma 641, l. 27 dicembre 2013, n. 147), le caratteristiche del “corridoio di lancio”, ovvero la destinazione al transito e alla manovra delle imbarcazioni, senza possibilità di sosta od ormeggio, l'essere, in altri termini, solo una via di accesso all'attività commerciale, ne escluderebbero la computabilità ai fini TARI.
Dal testo della concessione n. 5/2015 risulta che effettivamente oggetto dell'atto era un'area demaniale costituita da uno specchio acqueo di superficie pari a mq 2.500 da destinare stagionalmente a “campo boe
(di mq 1.500) per ormeggio unità da diporto con relativo corridoio di lancio (di mq 1.000), antistante la particella n. 690 del foglio di mappa n. 20”. La concessione aveva validità quinquennale, ma non è contestato che essa si sia rinnovata negli anni successivi alla prima scadenza.
La cartella impugnata riguarda la TARI dovuta sia per l'area in questione che per altro immobile destinato ad ufficio, per il quale non vi è contestazione: quanto alla prima la TARI pare effettivamente calcolata per l'intera superficie dell'area oggetto della concessione, e la mancata costituzione del comune di Lipari, chiamato in causa da Agenzia delle Entrate Riscossione, impedisce valutazioni diverse e più specifiche.
A sostegno del ricorso è stata prodotta copia di una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, la n. 2501/2023, relativa ad altra cartella di pagamento concernente la TARI dovuta per l'anno
2018. La decisione, la cui motivazione appare contraddittoria e comunque insufficiente, non appare condivisibile: è stata infatti esclusa dalla Corte la tassabilità dell'intera area oggetto di concessione, in quanto specchio acqueo, peraltro laddove con il ricorso, almeno stando alla stessa sentenza, era stata contestata solo la tassabilità dell'area destinata a “corridoio di lancio”, come sostenuto dal ricorrente anche in questa sede.
Poiché presupposto dell'imposizione è, tra le altre ipotesi, la detenzione di aree scoperte potenzialmente idonee - per loro natura, condizioni e uso cui sono stabilmente destinate - alla produzione di rifiuti solidi urbani o assimilati, non assume rilevo determinante, come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza almeno a partire dal 2009 (diversamente da quanto si legge nella citata decisione della Corte di Siracusa, ovvero che non sarebbero reperibili sulla questione “arresti editi”), la natura solida o liquida delle anzidette aree scoperte, sicché ai fini dell'accertamento della debenza del tributo è necessario valutare esclusivamente la loro capacità di produrre rifiuti. Né la semplice circostanza che le aree solide e liquide siano contermini impedisce di accertare l'autonoma capacità produttiva delle une rispetto alle altre, ben potendo ricorrere ipotesi in cui le confinanti aree vengano utilizzate in maniera tale da produrre, ciascuna indipendentemente dall'altra, rifiuti solidi urbani. Detto diversamente, le detenzioni di parti solide e di parti acquee di un'area portuale costituiscono autonomi presupposti TARSU, sicché l'ente impositore può applicare il tributo su entrambe, senza sovrapposizione né duplicazione (v. tra tante Cass. 29 novembre 2023, n. 33329, anche per gli ulteriori richiami alla giurisprudenza precedente;
Cass. 2 maggio 2024, n. 11861).
Non è stato documentato l'esito di eventuali giudizi relativi ad annualità diverse del tributo, né il passaggio in giudicato della citata sentenza della Corte siracusana.
Tutto ciò posto, ritiene la Corte che anche il primo e principale motivo di ricorso non sia fondato.
Il presupposto impositivo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, e, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del d. lgs. n. 507 del 1993, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Si è poi chiarito che se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, poiché la denuncia (o variazione) assolve alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono - secondo il contribuente - i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall'art. 70 del d. lgs. 507 del 1993, della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali.
Il presupposto indicato dalle norme citate configura una condizione oggettiva indispensabile ai fine di poter usufruire della esenzione. Il legislatore ha posto una presunzione legale (relativa) per la quale i locali e le aree scoperte si ritengono produttivi di rifiuti ed è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione la loro diversa condizione ed è gravato di dimostrare la non produttività di rifiuti. In altri termini, le condizioni che consentono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributarlo, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Pur operando infatti il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, non essendo sufficiente allegare a tal fine una peculiare destinazione funzionale dell'area, in quanto per legge sono esenti le sole aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, salva la specifica dimostrazione a riguardo dei locali e delle aree di diversa natura, il che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato (così Cass. 13 aprile 2023, n. 9887).
Nel caso di specie il ricorrente, senza in alcun modo dimostrare la presentazione e il contenuto della documentazione eventualmente presentata al comune per beneficiare della esenzione dal tributo per una parte rilevante dell'area demaniale fruita in concessione, pretende di godere di una riduzione dell'imposizione sulla base del solo contenuto della concessione, ipotizzando che l'area, che dovrebbe, in base alla stessa concessione, essere adibita a “corridoio di lancio”, andrebbe esclusa dal computo ai fini della TARI perché preclusa alla sosta e all'ormeggio delle imbarcazioni, e quindi non produttiva di rifiuti.
Tuttavia tale assunto, che si finisce per affidare a nozioni di comune esperienza per distinguere nell'ambito dell'area concessa quella adibita a “campo boe” da quella destinata a “corridoio di lancio”, non poggia su alcuna dimostrazione della effettiva situazione dei luoghi e della superficie goduta in concessione dal Ricorrente_1, né risulta che una tale rappresentazione, finalizzata ad ottenere una riduzione della tassa, sia stata portata all'attenzione dell'ente impositore, sebbene almeno dall'anno 2018 la pretesa investa tutta l'area concessa all'odierno ricorrente e costituisca per tale ragione oggetto di contenzioso.
Osserva peraltro la Corte che possono esprimersi dubbi sulla possibilità di considerare effettivamente il citato “corridoio di lancio” quale area accessoria o pertinenziale, in quanto la produzione di rifiuti va riferita al porticciolo gestito dal ricorrente e il correlato servizio di raccolta viene erogato in relazione alla struttura nel suo complesso: il predetto corridoio, in quanto destinato all'accesso e alle manovre delle imbarcazioni ormeggiate, ha una funzione operativa specifica essenziale che impone di considerarlo parte integrante a tutti gli effetti dell'attività economica svolta (v., per l'applicazione del principio alle diverse componenti di una struttura balneare, Cass. 3 ottobre 2025, n. 26696).
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice estensore
(dott. Giuseppe LO)
Il presidente
(dott. Carmelo ADILE)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
LO IU, LA
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3207/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
QU RI - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250006983440000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo ADER): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 2 maggio 2025, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate Riscossione, eseguita in pari data, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295200250006983440000, notificatagli il 5 marzo 2025, relativa alla la TARI dovuta al comune di Lipari per l'anno 2023, di importo complessivo pari ad € 5.655,88, comprensivi di accessori.
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, contestava il presupposto impositivo, lamentando che l'imposta era stata calcolata per l'intera superficie dell'area oggetto della concessione, pari a mq 2.500, includendovi sia il campo boe che il corridoio di lancio, sebbene il secondo, esteso mq 1.000, sia zona destinata esclusivamente al transito e alla manovra delle imbarcazioni e non possa considerarsi area in cui si svolgono attività produttive di rifiuti. Eccepiva poi l'inesistenza giuridica della notifica, la nullità dell'atto impugnato per difetto di conformità, e la illegittimità della cartella per difetto di prova della sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.
Il 30 giugno 2025 Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva con il patrocinio dell'avv. Difensore_2, che eccepiva la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa impositiva e chiedeva che fosse ordinata l'integrazione del contraddittorio o autorizzata la chiamata in causa del comune di Lipari quale ente impositore. In ordine alle altre eccezioni chiedeva il rigetto del ricorso
Successivamente, il 3 luglio 2025, per Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva anche l'avv.
Difensore_3 con comparsa con cui eccepiva l'inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva e chiedeva in ogni caso il rigetto dell'impugnazione.
Dopo il deposito di una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, la Corte con ordinanza del 14 ottobre
2025 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di Lipari, a cui provvedeva Agenzia delle Entrate Riscossione con PEC del 20 ottobre 2025.
Infine, senza ulteriore attività, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non senza rilevare la singolarità della duplice costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione, dei cui procuratori inizialmente l'uno con tutta probabilità ignorava la presenza in giudizio dell'altro, osserva la Corte che, contrariamente a quanto eccepito, il ricorso è stato tempestivamente proposto, essendo stato notificato il 2 maggio 2025, mentre la cartella impugnata è stata notificata con PEC del 5 marzo 2025, conseguendone il pieno rispetto del termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992.
Ciò posto, del tutto infondate appaiono le eccezioni di ordine formale che sostanziano i motivi di ricorso successivi al primo, anche se aventi astrattamente carattere preliminare.
Lamenta il ricorrente l'invalidità e/o l'inesistenza della notifica della cartella, perché eseguita tramite l'indirizzo PEC Email_3, che non figurerebbe nei pubblici elenchi. Osserva in proposito la Corte che la notifica della cartella è stata eseguita a mezzo PEC tramite il primo dei tre indirizzi indicati sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate – Riscossione ed utilizzati per la notifica di documenti relativamente alla regione Sicilia. La circostanza priva di qualunque consistenza le contestazioni del ricorrente, essendo agevole la verifica della effettiva provenienza dell'atto e non potendosi ragionevolmente dubitare della sua emissione da parte degli uffici competenti. È comunque pacifico che eventuali irregolarità del procedimento notificatorio non possono essere qualificate in termini di inesistenza, categoria che, ove riconosciuta, identifica il vizio radicale dell'atto che ne impedisce in modo assoluto la riconducibilità al paradigma legale: ne consegue che ogni altro tipo di vizio è sanato dal raggiungimento dello scopo, nella specie dimostrato dal fatto che la modalità di notifica non ha impedito al destinatario di impugnare tempestivamente l'atto.
Come è stato più volte ribadito, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d. lgs. n. 82 del 2005, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015; Cass. SU 18 maggio 2022, n. 15979; v. anche
Cass. 22 ottobre 2024, n. 27351). L'estraneità dell'indirizzo del mittente al registro INI Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. 4 novembre 2025, n. 29102).
Quanto poi alle altre questioni (assenza di conformità dell'atto all'originale e difetto di prova della valida sottoscrizione del ruolo), occorre rilevare che la riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione (che invero non è neppure oggetto di una specifica contestazione) per giurisprudenza costante non è pregiudicata dall'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, che non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d. P. R. 29 settembre
1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (v. tra tante Cass. 14 novembre 2024, n. 29447; Cass. 30 agosto 2024, n. 23392; Cass. 5 dicembre
2018, n. 31410; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773): inoltre, con riferimento ai requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d. P. R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 11 dicembre 2024, n. 31946; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561).
Nello stesso ordine di idee si è osservato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio
— al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale neppure è prevista la sottoscrizione del titolare dell'ufficio. Il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, operando la presunzione iuris tantum di legittimità anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto (v. ancora Cass. 19 aprile 2019, n. 11138).
Viene a questo punto in rilievo la questione della parziale insussistenza del presupposto impositivo, poiché il ricorrente contesta il diritto del comune di calcolare l'imposta sulla base dell'intera superficie dell'area oggetto di concessione. La contestazione riguarda, in particolare, il “corridoio di lancio”. Posto che “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”, e che “sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva” (art. 1, comma 641, l. 27 dicembre 2013, n. 147), le caratteristiche del “corridoio di lancio”, ovvero la destinazione al transito e alla manovra delle imbarcazioni, senza possibilità di sosta od ormeggio, l'essere, in altri termini, solo una via di accesso all'attività commerciale, ne escluderebbero la computabilità ai fini TARI.
Dal testo della concessione n. 5/2015 risulta che effettivamente oggetto dell'atto era un'area demaniale costituita da uno specchio acqueo di superficie pari a mq 2.500 da destinare stagionalmente a “campo boe
(di mq 1.500) per ormeggio unità da diporto con relativo corridoio di lancio (di mq 1.000), antistante la particella n. 690 del foglio di mappa n. 20”. La concessione aveva validità quinquennale, ma non è contestato che essa si sia rinnovata negli anni successivi alla prima scadenza.
La cartella impugnata riguarda la TARI dovuta sia per l'area in questione che per altro immobile destinato ad ufficio, per il quale non vi è contestazione: quanto alla prima la TARI pare effettivamente calcolata per l'intera superficie dell'area oggetto della concessione, e la mancata costituzione del comune di Lipari, chiamato in causa da Agenzia delle Entrate Riscossione, impedisce valutazioni diverse e più specifiche.
A sostegno del ricorso è stata prodotta copia di una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, la n. 2501/2023, relativa ad altra cartella di pagamento concernente la TARI dovuta per l'anno
2018. La decisione, la cui motivazione appare contraddittoria e comunque insufficiente, non appare condivisibile: è stata infatti esclusa dalla Corte la tassabilità dell'intera area oggetto di concessione, in quanto specchio acqueo, peraltro laddove con il ricorso, almeno stando alla stessa sentenza, era stata contestata solo la tassabilità dell'area destinata a “corridoio di lancio”, come sostenuto dal ricorrente anche in questa sede.
Poiché presupposto dell'imposizione è, tra le altre ipotesi, la detenzione di aree scoperte potenzialmente idonee - per loro natura, condizioni e uso cui sono stabilmente destinate - alla produzione di rifiuti solidi urbani o assimilati, non assume rilevo determinante, come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza almeno a partire dal 2009 (diversamente da quanto si legge nella citata decisione della Corte di Siracusa, ovvero che non sarebbero reperibili sulla questione “arresti editi”), la natura solida o liquida delle anzidette aree scoperte, sicché ai fini dell'accertamento della debenza del tributo è necessario valutare esclusivamente la loro capacità di produrre rifiuti. Né la semplice circostanza che le aree solide e liquide siano contermini impedisce di accertare l'autonoma capacità produttiva delle une rispetto alle altre, ben potendo ricorrere ipotesi in cui le confinanti aree vengano utilizzate in maniera tale da produrre, ciascuna indipendentemente dall'altra, rifiuti solidi urbani. Detto diversamente, le detenzioni di parti solide e di parti acquee di un'area portuale costituiscono autonomi presupposti TARSU, sicché l'ente impositore può applicare il tributo su entrambe, senza sovrapposizione né duplicazione (v. tra tante Cass. 29 novembre 2023, n. 33329, anche per gli ulteriori richiami alla giurisprudenza precedente;
Cass. 2 maggio 2024, n. 11861).
Non è stato documentato l'esito di eventuali giudizi relativi ad annualità diverse del tributo, né il passaggio in giudicato della citata sentenza della Corte siracusana.
Tutto ciò posto, ritiene la Corte che anche il primo e principale motivo di ricorso non sia fondato.
Il presupposto impositivo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, e, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del d. lgs. n. 507 del 1993, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Si è poi chiarito che se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, poiché la denuncia (o variazione) assolve alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono - secondo il contribuente - i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenza non è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previsti dall'art. 70 del d. lgs. 507 del 1993, della denuncia o della variazione. Solo se il contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazione dei locali.
Il presupposto indicato dalle norme citate configura una condizione oggettiva indispensabile ai fine di poter usufruire della esenzione. Il legislatore ha posto una presunzione legale (relativa) per la quale i locali e le aree scoperte si ritengono produttivi di rifiuti ed è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione la loro diversa condizione ed è gravato di dimostrare la non produttività di rifiuti. In altri termini, le condizioni che consentono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributarlo, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Pur operando infatti il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, non essendo sufficiente allegare a tal fine una peculiare destinazione funzionale dell'area, in quanto per legge sono esenti le sole aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, salva la specifica dimostrazione a riguardo dei locali e delle aree di diversa natura, il che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato (così Cass. 13 aprile 2023, n. 9887).
Nel caso di specie il ricorrente, senza in alcun modo dimostrare la presentazione e il contenuto della documentazione eventualmente presentata al comune per beneficiare della esenzione dal tributo per una parte rilevante dell'area demaniale fruita in concessione, pretende di godere di una riduzione dell'imposizione sulla base del solo contenuto della concessione, ipotizzando che l'area, che dovrebbe, in base alla stessa concessione, essere adibita a “corridoio di lancio”, andrebbe esclusa dal computo ai fini della TARI perché preclusa alla sosta e all'ormeggio delle imbarcazioni, e quindi non produttiva di rifiuti.
Tuttavia tale assunto, che si finisce per affidare a nozioni di comune esperienza per distinguere nell'ambito dell'area concessa quella adibita a “campo boe” da quella destinata a “corridoio di lancio”, non poggia su alcuna dimostrazione della effettiva situazione dei luoghi e della superficie goduta in concessione dal Ricorrente_1, né risulta che una tale rappresentazione, finalizzata ad ottenere una riduzione della tassa, sia stata portata all'attenzione dell'ente impositore, sebbene almeno dall'anno 2018 la pretesa investa tutta l'area concessa all'odierno ricorrente e costituisca per tale ragione oggetto di contenzioso.
Osserva peraltro la Corte che possono esprimersi dubbi sulla possibilità di considerare effettivamente il citato “corridoio di lancio” quale area accessoria o pertinenziale, in quanto la produzione di rifiuti va riferita al porticciolo gestito dal ricorrente e il correlato servizio di raccolta viene erogato in relazione alla struttura nel suo complesso: il predetto corridoio, in quanto destinato all'accesso e alle manovre delle imbarcazioni ormeggiate, ha una funzione operativa specifica essenziale che impone di considerarlo parte integrante a tutti gli effetti dell'attività economica svolta (v., per l'applicazione del principio alle diverse componenti di una struttura balneare, Cass. 3 ottobre 2025, n. 26696).
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice estensore
(dott. Giuseppe LO)
Il presidente
(dott. Carmelo ADILE)