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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1261/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Torino 1(asl - Azienda Sanitaria Locale Città Di Torino) - Via San
Secondo 29 10128 Torino TO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020250006916324000 CREDITI ASL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020250006916324000 RECUPERO SPESE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
A.S.L. Cittá di Torino avverso la cartella di pagamento n. 110 2025 00069163 24 000 emessa a seguito di iscrizione a ruolo n. 2025/000294, notificata in data
4.6.2025 contenente la quota di partecipazione alla spesa specialistica a carico del cittadino da versare al servizio sanitario nazionale per la somma di € 267.07. Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella in quanto la pretesa tributaria di cui si tratta trae origine dal monitoraggio delle autocertificazioni con le quali l'
A.S.L. Città di Torino mira al recupero delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino, dovute e non pagate senza comunicare l'esito del monitoraggio, adempimento che sarebbe preliminare alla riscossione ed in violazione dell'art. 6, co.5 della L.212/2000; il ricorrente ha contestato, altresì, il fondamento della pretesa in quanto Egli era in stato di disoccupazione ed appartenente ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Cod E02) e, conseguentemente, ha fruito di prestazioni sanitarie senza pagare il ticket nel 2018, pari complessivamente a euro 267,07. Si è costituita in giudizio l'A.S.l. la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario, in quanto il ticket sanitario non ha natura tributaria;
l'inammissibilità del ricorso in quanto la copia notificata alla ASL risulta privo di sottoscrizione e, nel merito, ha esposto che dagli accertamenti effettuati sarebbe risultato che il ricorrente, contrariamente a quanto autodichiarato, non era in possesso dei requisiti per fruire dell'esenzione per reddito.
All'udienza del 27.01.2026, il giudice monocratico ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario non è fondata. Il tiket sanitario è stato, sin dalla sua introduzione con il D.L. n.382/1989, qualificato come forma di partecipazione alla spese sanitaria da parte degli assistiti e tale funzione è stata confermata dal successivo D.Lgs.vo n.124/1998 il quale ha precisato che, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del SSN, sono individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretta da parte dell'assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. Tali norme hanno anche fissato i criteri di partecipazione e di esenzione per i singoli assistiti in ragione delle condizioni economiche del nucleo famigliare e della condizione di salute. La obbligatorietà del ticket, la sua determinazione in misura forfettaria e la finalità di copertura, insieme alla fiscalità generale, dei costi sopportati dal SSN, portano la giurisprudenza dominante ad includerlo nella nozione di tributo come delineata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n.238/2009 che ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributi alcuni prelievi, a prescindere dal nome iuris utilizzata dalla normativa che disciplina i prelievi stessi. Anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché la copia notificata alla ASL è priva di firma in quanto dall'esame dell'originale del ricorso depositato con l'iscrizione a ruolo, la firma è esistente. Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'inammissibilità consegue solo nell'ipotesi in cui manchi la firma sull'originale del ricorso (da ultimo, Cass. Ord.n.1436/2020).
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Ed invero, occorre rammentare che l'art. 8, comma 16, Legge 537/1993 e smi prevede che per ottenere l'esenzione codice E02 occorre essere: “Disoccupato iscritto negli elenchi anagrafici del Centro dell'impiego e di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31, incrementato fino a euro
11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico”. Per beneficiare di tale esenzione è necessario che sussistano entrambi i requisiti: - Stato di disoccupazione alla data della prescrizione redatta dal Medico di Medicina Generale: il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione;
- Appartenenza ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalla ASL si evince che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha accertato che nel periodo dal
14.07.2018 al 06.11.2018 il ricorrente non era disoccupato;
tale accertamento è confermato dal Centro per l'Impiego, che ha registrato lo stato di “Occupato” nel profilo del ricorrente nel predetto periodo. Tant'è che, come risulta dall'estratto contributivo INPS, versato in atti, il ricorrente, nel suddetto periodo ha avuto un rapporto di lavoro in qualità di collaboratore familiare, così difettando il predetto primo requisito di “stato di disoccupazione”.
Per tale assorbente motivo il ticket era ed è dovuto.
In considerazione della reiezione delle eccezioni preliminari, e, quindi, della reciproca soccombenza, le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge il ricorso. spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1261/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Torino 1(asl - Azienda Sanitaria Locale Città Di Torino) - Via San
Secondo 29 10128 Torino TO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020250006916324000 CREDITI ASL 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020250006916324000 RECUPERO SPESE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
A.S.L. Cittá di Torino avverso la cartella di pagamento n. 110 2025 00069163 24 000 emessa a seguito di iscrizione a ruolo n. 2025/000294, notificata in data
4.6.2025 contenente la quota di partecipazione alla spesa specialistica a carico del cittadino da versare al servizio sanitario nazionale per la somma di € 267.07. Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella in quanto la pretesa tributaria di cui si tratta trae origine dal monitoraggio delle autocertificazioni con le quali l'
A.S.L. Città di Torino mira al recupero delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino, dovute e non pagate senza comunicare l'esito del monitoraggio, adempimento che sarebbe preliminare alla riscossione ed in violazione dell'art. 6, co.5 della L.212/2000; il ricorrente ha contestato, altresì, il fondamento della pretesa in quanto Egli era in stato di disoccupazione ed appartenente ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Cod E02) e, conseguentemente, ha fruito di prestazioni sanitarie senza pagare il ticket nel 2018, pari complessivamente a euro 267,07. Si è costituita in giudizio l'A.S.l. la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario, in quanto il ticket sanitario non ha natura tributaria;
l'inammissibilità del ricorso in quanto la copia notificata alla ASL risulta privo di sottoscrizione e, nel merito, ha esposto che dagli accertamenti effettuati sarebbe risultato che il ricorrente, contrariamente a quanto autodichiarato, non era in possesso dei requisiti per fruire dell'esenzione per reddito.
All'udienza del 27.01.2026, il giudice monocratico ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario non è fondata. Il tiket sanitario è stato, sin dalla sua introduzione con il D.L. n.382/1989, qualificato come forma di partecipazione alla spese sanitaria da parte degli assistiti e tale funzione è stata confermata dal successivo D.Lgs.vo n.124/1998 il quale ha precisato che, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del SSN, sono individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretta da parte dell'assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. Tali norme hanno anche fissato i criteri di partecipazione e di esenzione per i singoli assistiti in ragione delle condizioni economiche del nucleo famigliare e della condizione di salute. La obbligatorietà del ticket, la sua determinazione in misura forfettaria e la finalità di copertura, insieme alla fiscalità generale, dei costi sopportati dal SSN, portano la giurisprudenza dominante ad includerlo nella nozione di tributo come delineata dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n.238/2009 che ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributi alcuni prelievi, a prescindere dal nome iuris utilizzata dalla normativa che disciplina i prelievi stessi. Anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché la copia notificata alla ASL è priva di firma in quanto dall'esame dell'originale del ricorso depositato con l'iscrizione a ruolo, la firma è esistente. Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'inammissibilità consegue solo nell'ipotesi in cui manchi la firma sull'originale del ricorso (da ultimo, Cass. Ord.n.1436/2020).
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Ed invero, occorre rammentare che l'art. 8, comma 16, Legge 537/1993 e smi prevede che per ottenere l'esenzione codice E02 occorre essere: “Disoccupato iscritto negli elenchi anagrafici del Centro dell'impiego e di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31, incrementato fino a euro
11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico”. Per beneficiare di tale esenzione è necessario che sussistano entrambi i requisiti: - Stato di disoccupazione alla data della prescrizione redatta dal Medico di Medicina Generale: il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione;
- Appartenenza ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalla ASL si evince che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha accertato che nel periodo dal
14.07.2018 al 06.11.2018 il ricorrente non era disoccupato;
tale accertamento è confermato dal Centro per l'Impiego, che ha registrato lo stato di “Occupato” nel profilo del ricorrente nel predetto periodo. Tant'è che, come risulta dall'estratto contributivo INPS, versato in atti, il ricorrente, nel suddetto periodo ha avuto un rapporto di lavoro in qualità di collaboratore familiare, così difettando il predetto primo requisito di “stato di disoccupazione”.
Per tale assorbente motivo il ticket era ed è dovuto.
In considerazione della reiezione delle eccezioni preliminari, e, quindi, della reciproca soccombenza, le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge il ricorso. spese compensate.