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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1409/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5259/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Piedimonte Matese - Sede 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1078/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 05/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130006005491000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130029347077000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249005931488000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249005931488000 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti confermano le conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ader notificò in data 21 giugno 2024 a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 028 2024 90059314 88 di euro 825,57 che faceva riferimento a due cartelle esattoriali per tasse dovute al Comune di
Piedimonte Matese:
02820130006005491000 asseritamente notificata l'8.1.2014 di euro 495,18 per Tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2012;
02820130029347077000 asseritamente notificata il 7.2.2014 di euro 299,40 per Tares anno 2013.
La contribuente impugnò, con ricorso depositato alla CGT di primo grado di Caserta, l'intimazione e le cartelle eccependo la prescrizione del tributo.
Si costituì in giudizio l'ER che chiese che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso o, comunque, che fosse respinto, documentando la notifica sia delle cartelle che di una precedente intimazione,
02820189008732926000, notificata il 9 marzo 2019.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 1078 emessa all'udienza del 10.2.2025 e depositata il 5.3.2025 respinse il ricorso, compensando le spese, ritenendo che il termine di prescrizione fosse stato interrotto dalla notifica delle cartelle e della intimazione di pagamento n. 02820189008732926000.
La decisione è stata impugnata dalla Ricorrente_1 la quale ne ha chiesto la riforma integrale con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e loro distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita in giudizio l'ER la quale ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ripropone l'eccezione di prescrizione, contestando la decisione del primo giudice che ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle e della intimazione emessa nel 2019. Ha, in particolare, eccepito:
il difetto di motivazione della sentenza;
l'omessa valutazione degli atti e dei documenti che ha depositato in primo grado;
l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel ritenere valida la notifica dell'avviso di intimazione.
L'appello va rigettato per il motivo pregiudiziale che di seguito si chiarirà.
E, invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria delle cartelle esattoriali e della intimazione del 2019 prodotte da controparte, presupposte all'intimazione di pagamento impugnata, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, limitandosi a presentare in data
20 gennaio 2025 una memoria integrativa ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, o nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv.
625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare memoria, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che l'ER aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa esplicativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2,
22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione delle cartelle esattoriali e della intimazione del 2019 di cui trattasi, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
L'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
L'appello va respinto.
Le spese del grado, atteso il motivo formale di rigetto, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5259/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Piedimonte Matese - Sede 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1078/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 05/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130006005491000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130029347077000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249005931488000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249005931488000 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti confermano le conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ader notificò in data 21 giugno 2024 a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 028 2024 90059314 88 di euro 825,57 che faceva riferimento a due cartelle esattoriali per tasse dovute al Comune di
Piedimonte Matese:
02820130006005491000 asseritamente notificata l'8.1.2014 di euro 495,18 per Tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2012;
02820130029347077000 asseritamente notificata il 7.2.2014 di euro 299,40 per Tares anno 2013.
La contribuente impugnò, con ricorso depositato alla CGT di primo grado di Caserta, l'intimazione e le cartelle eccependo la prescrizione del tributo.
Si costituì in giudizio l'ER che chiese che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso o, comunque, che fosse respinto, documentando la notifica sia delle cartelle che di una precedente intimazione,
02820189008732926000, notificata il 9 marzo 2019.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 1078 emessa all'udienza del 10.2.2025 e depositata il 5.3.2025 respinse il ricorso, compensando le spese, ritenendo che il termine di prescrizione fosse stato interrotto dalla notifica delle cartelle e della intimazione di pagamento n. 02820189008732926000.
La decisione è stata impugnata dalla Ricorrente_1 la quale ne ha chiesto la riforma integrale con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e loro distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita in giudizio l'ER la quale ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ripropone l'eccezione di prescrizione, contestando la decisione del primo giudice che ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle e della intimazione emessa nel 2019. Ha, in particolare, eccepito:
il difetto di motivazione della sentenza;
l'omessa valutazione degli atti e dei documenti che ha depositato in primo grado;
l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel ritenere valida la notifica dell'avviso di intimazione.
L'appello va rigettato per il motivo pregiudiziale che di seguito si chiarirà.
E, invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria delle cartelle esattoriali e della intimazione del 2019 prodotte da controparte, presupposte all'intimazione di pagamento impugnata, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, limitandosi a presentare in data
20 gennaio 2025 una memoria integrativa ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, o nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv.
625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare memoria, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che l'ER aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa esplicativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2,
22, commi 1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione delle cartelle esattoriali e della intimazione del 2019 di cui trattasi, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
L'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
L'appello va respinto.
Le spese del grado, atteso il motivo formale di rigetto, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese.