Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1409
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Eccezione di prescrizione

    La Corte rileva che la contribuente, nel giudizio di primo grado, ha presentato una memoria integrativa ex art. 32 d.lgs. 546/92 anziché procedere con motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. 546/92, come richiesto dalla normativa in caso di contestazione della validità delle notifiche prodotte dalla controparte. Pertanto, le eccezioni sull'asserita nullità della notificazione delle cartelle e dell'intimazione del 2019 sono ritenute inammissibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1409
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1409
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo