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Sentenza 21 dicembre 2020
Sentenza 21 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2020, n. 36770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36770 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI nel procedimento a carico di: UI IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni, rassegnate a norma dell'art. 23, c.8, decreto legge n. 137/2020, dal Procuratore generale, in persona del sostituto dott. LUCA TAMPIERI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso della Procura generale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36770 Anno 2020 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 17/11/2020 Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di quella città ha condannato UI IN per il delitto p. e p. dagli artt. 73 c. 4 e 80 c. 2, d.P.R. 309/90 (detenzione e trasporto di Kg. 75 di hashish, sostanza suddivisa in 750 panetti, rilevato un principio attivo variabile tra il 20,74% e il 22,03%) alla pena di anni quattro di reclusione e euro 40.000,00 di multa, concesse le generiche, giudicate equivalenti rispetto all'aggravante contestata e operata la riduzione per il rito abbreviato. 2. In particolare, il ricorrente ha formulato tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche e al conseguente giudizio di bilanciamento, rilevando che il comportamento collaborativo dell'imputato, valorizzato dal giudice del merito, era stato necessitato dalla flagranza del reato, non avendo l'imputato rivelato i canali di rifornimento della droga e neppure la sua destinazione. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla esclusione di fatto della recidiva pur contestata, rilevando che la risalenza nel tempo dei precedenti dell'imputato, alla stregua della quale era stata condotta la valutazione giudiziale, non avrebbe tenuto conto della tipologia di essi (rapina a mano armata, detenzione di armi clandestine e detenzione di stupefacenti). Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali, avendo il giudice contraddittoriamente riconosciuto le generiche, in termini di equivalenza rispetto alla aggravante, e disconosciuto la recidiva ad onta degli elementi fattuali pur indicati nella sentenza. 3. Con ordinanza datata 13/2/2020, la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto in data 4/1/2020 dall'Avv. Biccheddu, revocato dall'imputato in data 2/1/2020, accogliendo la richiesta in tal senso formulata dal nuovo difensore, Avv. IK SS, e ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti a questa Corte in relazione al solo ricorso proposto dal Procuratore generale. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Luca TAMPIERI ha rassegnato sue conclusioni scritte a norma dell'art. 23, c. 8, decreto legge n. 137 del 2020, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio, in accoglimento del ricorso della procura generale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato. 5. La difesa di UI IN ha depositato memoria pervenuta il 16 ottobre 2020 e ulteriore atto scritto, pervenuto in data 1 novembre 2020, con il quale, in/ 2 9L, replica alle conclusioni del procuratore generale, ha precisato che non vi è alcun ricorso dell'imputato ha proposto le proprie considerazioni in ordine al contenuto del ricorso e ha concluso per il suo rigetto. 6. Il collegio ha deciso il ricorso con le modalità previste dall'art. 23, c.9, decreto legge n. 137 del 2020. Considerato in diritto 1. In via preliminare, pare opportuno, alla luce del tenore delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, precisare che oggetto del presente giudizio di impugnazione è solo il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari. Infatti, a fronte della rinuncia all'atto di appello dell'imputato (cfr. atto 12 febbraio 2020 a firma dell'avv. IK SS), la Corte territoriale ha dichiarato, nello stesso provvedimento di trasmissione del ricorso del Procuratore generale, la inammissibilità dell'impugnazione proposta da altro difensore nell'interesse dell'imputato. 2. Tanto premesso, il ricorso va accolto nei termini che si vanno a illustrare. Il Tribunale ha dato conto delle circostanze dell'arresto in flagranza e del ritrovamento del carico di droga e, in particolare, per quanto d'interesse in relazione ai motivi di ricorso, anche dell'atteggiamento collaborativo assunto dall'imputato, il quale aveva sin.da subito ammesso di essere l'unico responsabile del carico, per essere stato l'autista ignaro del suo reale contenuto. Quanto agli elementi valutati per riconoscere le attenuanti generiche, quel giudice ha dato atto dell'inserimento dell'imputato in un contesto criminale di non modesto livello, tenuto conto dell'elevato quantitativo di sostanza rinvenuto, indicativo di una sua duratura e lato sensu professionale disponibilità a fungere da incaricato fiduciario del trasporto e dell'approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti. Al contempo, tuttavia, ha ritenuto che la sua immediata ammissione dei fatti giustificava il riconoscimento del beneficio, tenuto conto che i precedenti annoverati risalivano a oltre vent'anni prima. La stessa circostanza è stata, poi, valorizzata per escludere che la nuova condotta criminosa potesse considerarsi espressione di una maggiore pericolosità, ritenendo la stessa manifestazione di un'occasionale, seppur particolarmente allarmante, ricaduta nel delitto. Quanto alla dosimetria della pena, infine, quel giudice ha fissato quella base nel massimo edittale dell'ipotesi semplice, operando su di essa la riduzione per il rito. 3. I primi due motivi sono infondati, l'ultimo deve essere accolto, limitatamente alla esclusione della recidiva. 4. Deve considerarsi del tutto legittima la valorizzazione di elementi quali l'ammissione della paternità del carico e la notevole distanza temporale dei precedenti penali annoverati dal 3 .; RI PP fx-Cec) soggetto ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche: trattasi di giudizio insindacabile in questa sede alla stregua della ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. e dei principi di diritto più volte enunciati da questa Corte (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959; sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627). 5. Viceversa, il ricorrente coglie nel segno laddove denuncia una evidente e intrinseca contraddittorietà nel ragionamento svolto dal giudice, con specifico riferimento al giudizio negativo sulla maggiore pericolosità espressa dall'imputato con la nuova condotta delittuosa, rispetto alla valutazione delle emergenze fattuali pur indicate nella sentenza. Tale ragionamento esplicativo si pone in termini di palese e insanabile contraddizione con quanto affermato a proposito della gravità della condotta di reato: il giudice, infatti, ha operato una precisa valutazione di essa e, con tutta evidenza, tale giudizio ha condizionato anche la individuazione della pena base (il massimo edittale della fattispecie semplice). Ha, poi, considerato tale condotta espressione di un pieno inserimento dell'imputato in contesti criminali di non modesto livello dediti al narcotraffico, «denotando la sua continuativa e lato sensu "professionale" disponibilità a fungere da incaricato fiduciario del trasporto e dell'approvvigionamento di rilevanti quantitativi sostanze stupefacenti». Ma, in maniera del tutto contraddittoria, nel motivare il giudizio negativo sulla maggiore offensività espressa dalla nuova condotta criminosa, rispetto ai - pur risalenti - precedenti, anche specifici, annoverati dall'imputato, ha conclusivamente affermato che la stessa era espressione di una ricaduta solo "occasionale" nel delitto. 6. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente al giudizio riguardante la esclusione dell'aggravante della recidiva, con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per nuovo giudizio, con rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della recidiva, con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ,ricorso. Deciso il 17 novembre 2020 Il Consigliere estensore
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni, rassegnate a norma dell'art. 23, c.8, decreto legge n. 137/2020, dal Procuratore generale, in persona del sostituto dott. LUCA TAMPIERI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso della Procura generale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36770 Anno 2020 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 17/11/2020 Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di quella città ha condannato UI IN per il delitto p. e p. dagli artt. 73 c. 4 e 80 c. 2, d.P.R. 309/90 (detenzione e trasporto di Kg. 75 di hashish, sostanza suddivisa in 750 panetti, rilevato un principio attivo variabile tra il 20,74% e il 22,03%) alla pena di anni quattro di reclusione e euro 40.000,00 di multa, concesse le generiche, giudicate equivalenti rispetto all'aggravante contestata e operata la riduzione per il rito abbreviato. 2. In particolare, il ricorrente ha formulato tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche e al conseguente giudizio di bilanciamento, rilevando che il comportamento collaborativo dell'imputato, valorizzato dal giudice del merito, era stato necessitato dalla flagranza del reato, non avendo l'imputato rivelato i canali di rifornimento della droga e neppure la sua destinazione. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla esclusione di fatto della recidiva pur contestata, rilevando che la risalenza nel tempo dei precedenti dell'imputato, alla stregua della quale era stata condotta la valutazione giudiziale, non avrebbe tenuto conto della tipologia di essi (rapina a mano armata, detenzione di armi clandestine e detenzione di stupefacenti). Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali, avendo il giudice contraddittoriamente riconosciuto le generiche, in termini di equivalenza rispetto alla aggravante, e disconosciuto la recidiva ad onta degli elementi fattuali pur indicati nella sentenza. 3. Con ordinanza datata 13/2/2020, la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto in data 4/1/2020 dall'Avv. Biccheddu, revocato dall'imputato in data 2/1/2020, accogliendo la richiesta in tal senso formulata dal nuovo difensore, Avv. IK SS, e ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti a questa Corte in relazione al solo ricorso proposto dal Procuratore generale. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Luca TAMPIERI ha rassegnato sue conclusioni scritte a norma dell'art. 23, c. 8, decreto legge n. 137 del 2020, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio, in accoglimento del ricorso della procura generale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato. 5. La difesa di UI IN ha depositato memoria pervenuta il 16 ottobre 2020 e ulteriore atto scritto, pervenuto in data 1 novembre 2020, con il quale, in/ 2 9L, replica alle conclusioni del procuratore generale, ha precisato che non vi è alcun ricorso dell'imputato ha proposto le proprie considerazioni in ordine al contenuto del ricorso e ha concluso per il suo rigetto. 6. Il collegio ha deciso il ricorso con le modalità previste dall'art. 23, c.9, decreto legge n. 137 del 2020. Considerato in diritto 1. In via preliminare, pare opportuno, alla luce del tenore delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, precisare che oggetto del presente giudizio di impugnazione è solo il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari. Infatti, a fronte della rinuncia all'atto di appello dell'imputato (cfr. atto 12 febbraio 2020 a firma dell'avv. IK SS), la Corte territoriale ha dichiarato, nello stesso provvedimento di trasmissione del ricorso del Procuratore generale, la inammissibilità dell'impugnazione proposta da altro difensore nell'interesse dell'imputato. 2. Tanto premesso, il ricorso va accolto nei termini che si vanno a illustrare. Il Tribunale ha dato conto delle circostanze dell'arresto in flagranza e del ritrovamento del carico di droga e, in particolare, per quanto d'interesse in relazione ai motivi di ricorso, anche dell'atteggiamento collaborativo assunto dall'imputato, il quale aveva sin.da subito ammesso di essere l'unico responsabile del carico, per essere stato l'autista ignaro del suo reale contenuto. Quanto agli elementi valutati per riconoscere le attenuanti generiche, quel giudice ha dato atto dell'inserimento dell'imputato in un contesto criminale di non modesto livello, tenuto conto dell'elevato quantitativo di sostanza rinvenuto, indicativo di una sua duratura e lato sensu professionale disponibilità a fungere da incaricato fiduciario del trasporto e dell'approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti. Al contempo, tuttavia, ha ritenuto che la sua immediata ammissione dei fatti giustificava il riconoscimento del beneficio, tenuto conto che i precedenti annoverati risalivano a oltre vent'anni prima. La stessa circostanza è stata, poi, valorizzata per escludere che la nuova condotta criminosa potesse considerarsi espressione di una maggiore pericolosità, ritenendo la stessa manifestazione di un'occasionale, seppur particolarmente allarmante, ricaduta nel delitto. Quanto alla dosimetria della pena, infine, quel giudice ha fissato quella base nel massimo edittale dell'ipotesi semplice, operando su di essa la riduzione per il rito. 3. I primi due motivi sono infondati, l'ultimo deve essere accolto, limitatamente alla esclusione della recidiva. 4. Deve considerarsi del tutto legittima la valorizzazione di elementi quali l'ammissione della paternità del carico e la notevole distanza temporale dei precedenti penali annoverati dal 3 .; RI PP fx-Cec) soggetto ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche: trattasi di giudizio insindacabile in questa sede alla stregua della ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. e dei principi di diritto più volte enunciati da questa Corte (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959; sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627). 5. Viceversa, il ricorrente coglie nel segno laddove denuncia una evidente e intrinseca contraddittorietà nel ragionamento svolto dal giudice, con specifico riferimento al giudizio negativo sulla maggiore pericolosità espressa dall'imputato con la nuova condotta delittuosa, rispetto alla valutazione delle emergenze fattuali pur indicate nella sentenza. Tale ragionamento esplicativo si pone in termini di palese e insanabile contraddizione con quanto affermato a proposito della gravità della condotta di reato: il giudice, infatti, ha operato una precisa valutazione di essa e, con tutta evidenza, tale giudizio ha condizionato anche la individuazione della pena base (il massimo edittale della fattispecie semplice). Ha, poi, considerato tale condotta espressione di un pieno inserimento dell'imputato in contesti criminali di non modesto livello dediti al narcotraffico, «denotando la sua continuativa e lato sensu "professionale" disponibilità a fungere da incaricato fiduciario del trasporto e dell'approvvigionamento di rilevanti quantitativi sostanze stupefacenti». Ma, in maniera del tutto contraddittoria, nel motivare il giudizio negativo sulla maggiore offensività espressa dalla nuova condotta criminosa, rispetto ai - pur risalenti - precedenti, anche specifici, annoverati dall'imputato, ha conclusivamente affermato che la stessa era espressione di una ricaduta solo "occasionale" nel delitto. 6. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente al giudizio riguardante la esclusione dell'aggravante della recidiva, con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per nuovo giudizio, con rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione della recidiva, con rinvio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ,ricorso. Deciso il 17 novembre 2020 Il Consigliere estensore