TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2828/2023 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mary Musto Parte_1 C.F._1
(C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via Pionati n. C.F._2
12;
OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Casaburi (C.F.
[...]
, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno alla piazza Renato Casalbore n. 25. C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l' , per ivi sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “A) In via pregiudiziale ed assorbente su tutti i motivi di opposizione, dichiarare
l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Avellino;
B) In sub.ne e sempre preliminarmente ordinare, ai sensi dell'art.102 c.p.c., a parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia – Tribunale di Salerno Settore Penale, quale ente impositore e litisconsorte necessario;
C) Nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata per tutti i motivi innanzi esposti;
D) Condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze di
pagina 1 di 4 causa, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.N.A. ed I.V.A. come per legge. E)
In via sub.ta, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea compensare le spese di lite, ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c., in maniera proporzionale alla quantità delle eccezioni di controparte accolte o respinte e tenendo conto della loro imputabilità o meno all' ”. Controparte_2
A sostegno della proposta domanda, , spiegando opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 100 2023 90078159 80/000, eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e l'intervenuta prescrizione del credito azionato, per intervenuto decorso del termine prescrizionale;
concludeva, pertanto, per l'accoglimento della spiegata opposizione, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva l'incompetenza per Controparte_2 valore del Giudice adito, il difetto di contraddittorio per omessa citazione dell'ente impositore, ossia del Ministero della Giustizia – Tribunale di Salerno Settore Penale, nonché l'infondatezza nel merito della spiegata opposizione, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 27.03.2024, la causa veniva rinviata al dì 08.01.2025 per la rimessione in decisione sulla questione di incompetenza per valore sollevata dalla parte convenuta, all'esito della quale veniva riservata in decisione.
***
1. L'odierna parte convenuta ha eccepito tempestivamente l'incompetenza per valore dell'adito
Tribunale, essendo il valore della presente controversia pari ad €.1.116,73, come dichiarato nell'atto introduttivo dalla parte attrice.
Al riguardo, l'art. 38 c.p.c. prevede che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio siano eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. sono rilevate d'ufficio con il decreto di cui all'art. 171 bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.
Peraltro, l'art. 166 c.p.c., nella sua attuale formulazione, prevede che “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”.
pagina 2 di 4 Dunque, considerato che l' si costituiva nel presente giudizio in Controparte_2 data 29.11.2023, l'eccezione di incompetenza per valore può essere esaminata, in quanto tempestivamente formulata, laddove il termine ultimo di cui all'art. 166 c.p.c. era fissato al 22.12.2024.
Tanto premesso, onde procedere al vaglio dell'eccezione formulata, occorre qualificare la domanda spiegata da . Parte_1
Orbene, la presente opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., atteso che la parte opponente eccepisce sia l'omessa notifica della cartella esattoriale, sia l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. In tal caso, dunque, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue, pertanto, che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, la parte può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per
l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi;
oppure per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 41226/2021).
Tale forma di opposizione regolata dall'art. 615 c.p.c., prima che sia iniziata l'esecuzione, si propone con atto di citazione dinanzi al Giudice competente per materia o valore e per territorio.
Il predetto valore si determina in base ammontare del credito per cui si procede al momento della proposizione della domanda (cfr. art. 17 c.p.c.), che, nel caso in lite, corrisponde ad € 1.116,73.
Si veda altresì il pronunciamento di legittimità espresso da Sez. 3, Ordinanza n. 16920 del 27/06/2018,
a mente del quale “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione il valore della controversia ai fini della competenza si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di
pagina 3 di 4 pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che l'opposizione sia limitata ad una sola parte del credito azionato esecutivamente”.
Per gli effetti, la domanda, alla luce dei principi esposti, non è stata proposta innanzi all'Ufficio giudiziario dotato della competenza per valore.
Al riguardo, l'art. 7 c.p.c. prevede espressamente che “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Deve essere, pertanto, dichiarata l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale, eccepita tempestivamente dalla parte convenuta, rientrando il giudizio nella competenza per valore del giudice di pace territorialmente competente.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge, valori minimi dello scaglione di riferimento, al netto della fase istruttoria, di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la propria incompetenza per valore, rientrando la causa nella competenza del giudice di pace territorialmente competente, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;
- Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2828/2023 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mary Musto Parte_1 C.F._1
(C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via Pionati n. C.F._2
12;
OPPONENTE contro
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Casaburi (C.F.
[...]
, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno alla piazza Renato Casalbore n. 25. C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, l' , per ivi sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “A) In via pregiudiziale ed assorbente su tutti i motivi di opposizione, dichiarare
l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Avellino;
B) In sub.ne e sempre preliminarmente ordinare, ai sensi dell'art.102 c.p.c., a parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia – Tribunale di Salerno Settore Penale, quale ente impositore e litisconsorte necessario;
C) Nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata per tutti i motivi innanzi esposti;
D) Condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze di
pagina 1 di 4 causa, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.N.A. ed I.V.A. come per legge. E)
In via sub.ta, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea compensare le spese di lite, ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c., in maniera proporzionale alla quantità delle eccezioni di controparte accolte o respinte e tenendo conto della loro imputabilità o meno all' ”. Controparte_2
A sostegno della proposta domanda, , spiegando opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 100 2023 90078159 80/000, eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e l'intervenuta prescrizione del credito azionato, per intervenuto decorso del termine prescrizionale;
concludeva, pertanto, per l'accoglimento della spiegata opposizione, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva l'incompetenza per Controparte_2 valore del Giudice adito, il difetto di contraddittorio per omessa citazione dell'ente impositore, ossia del Ministero della Giustizia – Tribunale di Salerno Settore Penale, nonché l'infondatezza nel merito della spiegata opposizione, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 27.03.2024, la causa veniva rinviata al dì 08.01.2025 per la rimessione in decisione sulla questione di incompetenza per valore sollevata dalla parte convenuta, all'esito della quale veniva riservata in decisione.
***
1. L'odierna parte convenuta ha eccepito tempestivamente l'incompetenza per valore dell'adito
Tribunale, essendo il valore della presente controversia pari ad €.1.116,73, come dichiarato nell'atto introduttivo dalla parte attrice.
Al riguardo, l'art. 38 c.p.c. prevede che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio siano eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. sono rilevate d'ufficio con il decreto di cui all'art. 171 bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.
Peraltro, l'art. 166 c.p.c., nella sua attuale formulazione, prevede che “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”.
pagina 2 di 4 Dunque, considerato che l' si costituiva nel presente giudizio in Controparte_2 data 29.11.2023, l'eccezione di incompetenza per valore può essere esaminata, in quanto tempestivamente formulata, laddove il termine ultimo di cui all'art. 166 c.p.c. era fissato al 22.12.2024.
Tanto premesso, onde procedere al vaglio dell'eccezione formulata, occorre qualificare la domanda spiegata da . Parte_1
Orbene, la presente opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., atteso che la parte opponente eccepisce sia l'omessa notifica della cartella esattoriale, sia l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. In tal caso, dunque, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue, pertanto, che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, la parte può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per
l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi;
oppure per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 41226/2021).
Tale forma di opposizione regolata dall'art. 615 c.p.c., prima che sia iniziata l'esecuzione, si propone con atto di citazione dinanzi al Giudice competente per materia o valore e per territorio.
Il predetto valore si determina in base ammontare del credito per cui si procede al momento della proposizione della domanda (cfr. art. 17 c.p.c.), che, nel caso in lite, corrisponde ad € 1.116,73.
Si veda altresì il pronunciamento di legittimità espresso da Sez. 3, Ordinanza n. 16920 del 27/06/2018,
a mente del quale “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione il valore della controversia ai fini della competenza si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di
pagina 3 di 4 pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che l'opposizione sia limitata ad una sola parte del credito azionato esecutivamente”.
Per gli effetti, la domanda, alla luce dei principi esposti, non è stata proposta innanzi all'Ufficio giudiziario dotato della competenza per valore.
Al riguardo, l'art. 7 c.p.c. prevede espressamente che “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Deve essere, pertanto, dichiarata l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale, eccepita tempestivamente dalla parte convenuta, rientrando il giudizio nella competenza per valore del giudice di pace territorialmente competente.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge, valori minimi dello scaglione di riferimento, al netto della fase istruttoria, di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la propria incompetenza per valore, rientrando la causa nella competenza del giudice di pace territorialmente competente, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;
- Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4