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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 07/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
IC NI, RE
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3073/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052151363000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20059/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella di pagamento indicata, con vittoria di spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Per la convenuta Agenzia delle Entrate NE nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92 notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 20.01.2025; la ricorrente Ricorrente_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 19.02.2025; la convenuta Agenzia delle Entrate NE non si è costituita in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 propone impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n.071 2024 9052151363 000 limitatamente alla cartella esattoriale n.071 2023 0073537750000 relativa ad omesso pagamento dell'Iva -anno d'imposta 2019- dell'importo complessivo di €8.097,23: eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti nonché il difetto di motivazione e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Il ricorso è da ritenere fondato e da accogliere per i seguenti motivi: in mancanza di costituzione della convenuta Agenzia delle Entrate NE, non risulta documentata la rituale notifica della prodromica cartella indicata nell'atto in questa sede impugnato e va accolta l' eccezione di carenza di motivazione avanzata, non risultando indicati gli elementi fattuali e normativi posti a base della pretesa erariale per omessa allegazione degli atti richiamati e mancata indicazione dei criteri di calcolo dell'imposta e degli interessi di mora e delle sanzioni.
Spese compensate, non essendo stata prodotta la prova dell'avvenuto pagamento dell' imposta da parte della ricorrente.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, nella composizione indicata, così dispone: accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
IC NI, RE
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3073/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249052151363000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20059/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella di pagamento indicata, con vittoria di spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Per la convenuta Agenzia delle Entrate NE nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92 notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 20.01.2025; la ricorrente Ricorrente_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 19.02.2025; la convenuta Agenzia delle Entrate NE non si è costituita in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 propone impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n.071 2024 9052151363 000 limitatamente alla cartella esattoriale n.071 2023 0073537750000 relativa ad omesso pagamento dell'Iva -anno d'imposta 2019- dell'importo complessivo di €8.097,23: eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti nonché il difetto di motivazione e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Il ricorso è da ritenere fondato e da accogliere per i seguenti motivi: in mancanza di costituzione della convenuta Agenzia delle Entrate NE, non risulta documentata la rituale notifica della prodromica cartella indicata nell'atto in questa sede impugnato e va accolta l' eccezione di carenza di motivazione avanzata, non risultando indicati gli elementi fattuali e normativi posti a base della pretesa erariale per omessa allegazione degli atti richiamati e mancata indicazione dei criteri di calcolo dell'imposta e degli interessi di mora e delle sanzioni.
Spese compensate, non essendo stata prodotta la prova dell'avvenuto pagamento dell' imposta da parte della ricorrente.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, nella composizione indicata, così dispone: accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.