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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7916/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7916 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Carla Concilio
- Opponente -
Contro
, in qualità di erede di e rappresentato e CP_1 Persona_1 CP_2
difeso come da mandato in calce all'atto introduttivo dal sottoscritto Avv. Michele
Terribile
-convenuto opposto-
Conclusioni: come da note di udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2010 - Parte_1
21, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di la somma di € 8.085,00 (iva compresa), oltre interessi e spese, a titolo CP_1
di restituzione di somme chiedendo la revoca con condanna dell'opposto al rimborso delle spese ed accessori, per intervenuta prescrizione del presunto credito vantato da parte opposta nonché per l'assoluta indeterminatezza ed inesigibilità dello stesso non pagina 1 di 8 essendo stata ancora effettuata la rendicontazione complessiva dell'intera opera cimiteriale relativa all'ampliamento del Cimitero cittadino di con redazione Parte_1
del relativo quadro economico di spesa definitivo sì da consentire l'individuazione dell'importo da dare in restituzione ai concessionari aventi diritto né essendo, allo stato, materialmente trascorso il termine di 30 giorni dall'ultimazione complessiva dei lavori previsto all'articolo 9 co. 2 del contratto di concessione in cui è espressamente riportato che “Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal entro 30 giorni Pt_1
dall'ultimazione dei lavori” atteso che il diritto alla restituzione delle somme residue era condizionato alla realizzazione e consegna dell'opera da concedersi in uso.
Si costituiva il convenuto e impugnava e contestava integralmente le avverse deduzioni poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto instavano per la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del giudizio. In particolare, le opposte lamentando la mancanza in atti di prova scritta o qualunque documento idoneo a supportare le ragioni dell'ente faceva osservare la mancata contestazione da parte opponente del titolo vantato dall'opposta e del suo diritto alla restituzione delle somme versate in esubero posto che l'ente avrebbe contestato unicamente l'impossibilità di corrispondere le somme richieste poiché indeterminate e indeterminabili nell'ammontare non essendo ancora stati ultimati i lavori complessivi inerenti l'ampliamento del Cimitero cittadino con approvazione del definitivo ultimo quadro economico della intera spesa sostenuta. Sul punto, a dire delle parti opposte, occorreva individuare sia il tempo in cui è sorto l'obbligo della restituzione delle somme versate in esubero, sia l'importo dello stesso facendo riferimento al momento in cui era stato realizzato l'oggetto del contratto consistente nella costruzione e concessione di un'edicola funeraria la cui ultimazione e consegna, indipendentemente dal completamento dell'intero complesso cimiteriale, avrebbe reso possibile il diritto di uso del concessionario e l'immissione in possesso.
pagina 2 di 8 Con ordinanza resa in corso di giudizio, il Giudice, nel tentativo di favorire la definizione bonaria della controversia formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. proposta conciliativa pari ad € 5000 posto a carico dell'Amministrazione comunale con compensazione delle spese e rinuncia reciproca delle parti a qualsivoglia ulteriore pretesa economica, domanda, eccezione e contestazione rinviando sul punto all'udienza successiva, invitando le parti a dedurre in ordine alla suindicata proposta.
Con nota le parti opposte comunicavano di non voler aderire alla suddetta proposta conciliativa evidenziando che la loro posizione riguardava la concessione del solo lotto di terreno e che per la realizzazione del manufatto le stesse hanno sostenuto una spesa di oltre € 70.000,00 ritenendo di aver diritto alla restituzione della somma versata in esubero chiedendo, in subordine, concedersi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza il Giudice letto l'art. 648 c.p.c. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 10.1.2025 ove le parti rassegnavano le rispettive conclusioni nelle note ex art. 127-ter c.p.c. il Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
pagina 3 di 8 Da ciò consegue, pertanto, che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez I, del
31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
2. Ciò posto, la proposta opposizione merita accoglimento.
2.1 In via preliminare, va dichiarata infondata l'eccezione sollevata dall CP_3
nella propria comparsa di costituzione in merito all'intervenuta prescrizione del credito vantato da parte opposta.
Orbene, come noto, l'art. 2935 c.c. sancisce che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nel caso di specie non può dirsi trascorso il termine decennale dell'azione per l'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza da parte opposta-attrice, dal momento che non sono ancora decorsi dieci anni dalla data (09.03.2017) di stipula del contratto pubblico amministrativo rep. n.6 di concessione fra l'amministrazione opponente e le attrici di un lotto di terreno da edificare distinto dal n. 28 nel Nuovo
Cimitero, dalla data (2.10.2017) dalla consegna del Lotto n.28 alle concessionarie
(Verbale di consegna e liberatoria di avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo dovuto pari ad €17.850,00 Prot. n. 67400 del 02.10.2017).
2.2. Venendo al merito della controversia, per chiarezza espositiva, giova brevemente mettere in rilievo che il contratto di concessione sottoscritto, nel mese di marzo del
2017, tra le sig.re e ed il ha ad Controparte_4 CP_5 Parte_1
oggetto “la concessione a tempo determinato ed oneroso secondo le vigenti normative in materia di Polizia mortuaria di un lotto da edificare nel nuovo civico cimitero di in Viale della Pace distinto dal n. 28 così come individuato nella planimetria Parte_1
pagina 4 di 8 allegata al progetto definitivo generale dei lavori approvato con delibera di Giunta comunale n. 233/2009” (Art. 2) per la realizzazione di una cappella gentilizia di tipo C.
L'art. 6 del contratto di concessione prevede per la concessione del lotto il pagamento dell'importo di € 17.850,00 previo versamento per la metà pari ad €8.925,00 della cointestataria specificando al co. 5 che lo stesso “non tiene conto del CP_5
ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al relativo bando. E pertanto è fatta salva la rideterminazione dell'importo in ragione del ribasso effettuato dall'impresa in sede di aggiudicazione dell'opera ed ai fini della rideterminazione dell'importo dovuto ai concessionari”.
L'allegato “Avviso Pubblico per il completamento della procedura di assegnazione di edicole funerarie, lotti e loculi presso il nuovo cimitero comunale di ” Parte_1
prevede, all'art. 3, relativo ai costi di concessione per 99 anni di da mq. 34,81 pari Pt_2
ad €17.850,00, un ribasso massimo individuato nel 35% rispetto alla somma posta a base d'asta con la precisazione che “i costi effettivi saranno determinati in via definitiva successivamente all'aggiudica delle opere tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice”.
Pertanto, alla stregua di quanto contrattualmente previsto, per una eventuale restituzione di somme in esubero, occorreva verificare quale fosse l'importo definitivo posto a carico del concessionario, che, come previsto dall'art. 6 comma 5 della concessione rilasciata, andava determinato all'esito dell'aggiudicazione dell'appalto, in base al prezzo approvato.
Come si evince dalla Determinazione del Dirigente n. 774 del 30.9.2011 allegata CP_6
in atti, si aggiudicava, in via definitiva, l'appalto dei lavori l costituita da CP_7
(mandante) e Controparte_8 Controparte_9
(mandataria) che risultava vincitrice con l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso pari al 35% sul prezzo indicato dall'amministrazione.
Pertanto, il prezzo finale di aggiudicazione dell'appalto come statuito dal contratto di concessione, avrebbe contribuito alla determinazione del prezzo effettivo del lotto pagina 5 di 8 concesso alle opposte per la edificazione della cappella gentilizia di tipo C con diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esubero. Nel caso di specie, quindi, dall'importo di € 17.850,00, provvisoriamente previsto a carico delle concessionarie e scaturito dal quadro economico di massima del progetto per l'ampliamento del vecchio cimitero sito in via della Pace, inizialmente approvato con Delibera di C.C. n. 84/2005 e successivamente riapprovata con delibere di G.C. n. 233/2209 e 189/2010 doveva detrarsi la quota di ribasso del 35% pari all'importo di € 6.247,50 costituente il petitum della domanda monitoria proposta dalle ricorrenti per la riscossione del loro credito.
Nel caso concreto, riguardo l'esigibilità del credito vantato dalle opposte, va dunque accertato se, a differenza di quanto affermato dall'opponente, l'obbligazione restitutoria sia sorta nel momento in cui veniva realizzato l'oggetto del contratto consistente, nel caso di specie, nella consegna del lotto di terreno e la conseguente realizzazione dell'opera a cura e spese del privato atteso che in mancanza il concessionario sarebbe decaduto.
Vero è che l'amministrazione opponente non ha disconosciuto né l'esistenza né
l'ammontare del credito ponendo riserve esclusivamente sulla sua esigibilità. Il
[...]
, infatti, nel suo atto di opposizione, riconosce un saldo attivo di ben Parte_1
€2.363.293,78 dato dal confronto tra la somma complessiva stimata per garantire l'esecuzione di tutte le opere di € 12.467.671,22 (rispetto agli originari € 13.020.000,00)
e la nuova previsione di incasso di € 14.830.965,00 (rispetto agli originari
€13.025.880,00) da ripartire tra tutti i concessionari aventi diritto una volta conseguita la rendicontazione complessiva e che, in considerazione dell'ampliamento del progetto originario, rappresenterebbe una previsione di guadagno maggiore con conseguente incremento delle poste attive da rimborsare.
Va però evidenziato che il costo presuntivo e anticipato dei beni da costruire fu stabilito, sulla base della già richiamata delibera di giunta comunale n. 233 del 21/12/2009, che approvò il progetto definitivo dei lavori di ampliamento del cimitero, con un impegno di spesa di complessivi €13.020.000,00.
pagina 6 di 8 I lavori dovevano essere interamente finanziati con i fondi provenienti dalla concessione dei loculi, delle cappelle e dei suoli per la somma totale, il che consente di ritenere che il costo di tutte le concessioni doveva finanziare l'insieme dei lavori del progetto definitivo approvato con la delibera n. 233 del 2009, tenuto conto dell'importo complessivo previsto nel quadro economico progettuale e del ribasso che sarebbe stato offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice.
Deve ritenersi, quindi, che la clausola contenuta nell'art. 6, comma 5, del contratto stipulato tra le parti deve essere interpretata in connessione con il contenuto della deliberazione di giunta comunale n. 233 del 21.12.2009, pur non essendo la stessa espressamente richiamata nell'articolo in questione, bensì nelle “premesse” del contratto, nel senso che il costo definitivo della concessione sarà stabilito per tutti i concessionari in un unico momento e, solo allora, diventa liquido ed esigibile l'eventuale diritto alla restituzione dell'eccedenza del costo provvisorio anticipato ossia, solo dopo l'ultimazione dei lavori, ripartendo tra tutti i concessionari il costo dell'intera opera fissato nel rendiconto finale, tenuto conto che sul costo finale incide il risparmio di spesa dato dal ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara.
In tal senso, la Corte di Appello di Salerno (sentenza 28/2025; 611/2024) ha inteso interpretare analoghi contratti stabilendo che il costo definitivo della concessione, e, dunque, anche la somma eventualmente versata in eccedenza dai concessionari, vada calcolato non sulla base del semplice ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara, ma sulla base dell'intero costo dell'opera fissato nel rendiconto finale.
In particolare, per la edificazione delle cappelle gentilizie di tipo C, la Delibera della
Giunta Comunale n. 37 del 14.02.2018 avente ad oggetto “Ampliamento civico cimitero
Via della Pace. Lotto B: sub-Stralcio funzionale OC3”. Provvedimenti per il prosieguo dei lavori ed ulteriori direttive operative” ferme le tariffe fissate nella misura prevista con atto di G.C. n. 233/2009 al fine della effettuazione del versamento del corrispettivo della concessione, al punto 6 dà atto che “a seguito dell'approvazione degli atti di assestamento e di completamento saranno quantificati definitivamente gli importi che pagina 7 di 8 dovranno essere oggetto di rimborso, tenuto conto delle risorse complessivamente utilizzate per la realizzazione dei lavori e per la consegna totale dell'opera”.
Sicché, l'amministrazione comunale, pur non facendo riferimento ad un consuntivo finale dei lavori o comunque alla “data di ultimazione dei lavori” individuato, invece, dall'art. 9 del contratto di concessione di edicola funeraria di “Tipo A e B” come il momento in cui sorgerebbe l'eventuale diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza dal concessionario, fa decorrere per le cappelle gentilizie di Tipo C il dies a quo per la restituzione delle somme dalla “consegna totale dell'opera” che risulta a tutt'oggi non ancora completata. Per cui, considerato che il diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza da parte del concessionario è, allo stato, inesigibile deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo.
La proposta opposizione va, pertanto, accolta.
Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n.
20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.sa Daniela Oliva, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in persona del pro-tempore nei confronti di Parte_1 Pt_3 CP_1
ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2010 - 21
2) compensa le spese di lite.
Salerno, 8 ott. 25
Il Giudice
Dott. Sa Daniela Oliva
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7916 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Carla Concilio
- Opponente -
Contro
, in qualità di erede di e rappresentato e CP_1 Persona_1 CP_2
difeso come da mandato in calce all'atto introduttivo dal sottoscritto Avv. Michele
Terribile
-convenuto opposto-
Conclusioni: come da note di udienza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2010 - Parte_1
21, emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di la somma di € 8.085,00 (iva compresa), oltre interessi e spese, a titolo CP_1
di restituzione di somme chiedendo la revoca con condanna dell'opposto al rimborso delle spese ed accessori, per intervenuta prescrizione del presunto credito vantato da parte opposta nonché per l'assoluta indeterminatezza ed inesigibilità dello stesso non pagina 1 di 8 essendo stata ancora effettuata la rendicontazione complessiva dell'intera opera cimiteriale relativa all'ampliamento del Cimitero cittadino di con redazione Parte_1
del relativo quadro economico di spesa definitivo sì da consentire l'individuazione dell'importo da dare in restituzione ai concessionari aventi diritto né essendo, allo stato, materialmente trascorso il termine di 30 giorni dall'ultimazione complessiva dei lavori previsto all'articolo 9 co. 2 del contratto di concessione in cui è espressamente riportato che “Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal entro 30 giorni Pt_1
dall'ultimazione dei lavori” atteso che il diritto alla restituzione delle somme residue era condizionato alla realizzazione e consegna dell'opera da concedersi in uso.
Si costituiva il convenuto e impugnava e contestava integralmente le avverse deduzioni poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto instavano per la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del giudizio. In particolare, le opposte lamentando la mancanza in atti di prova scritta o qualunque documento idoneo a supportare le ragioni dell'ente faceva osservare la mancata contestazione da parte opponente del titolo vantato dall'opposta e del suo diritto alla restituzione delle somme versate in esubero posto che l'ente avrebbe contestato unicamente l'impossibilità di corrispondere le somme richieste poiché indeterminate e indeterminabili nell'ammontare non essendo ancora stati ultimati i lavori complessivi inerenti l'ampliamento del Cimitero cittadino con approvazione del definitivo ultimo quadro economico della intera spesa sostenuta. Sul punto, a dire delle parti opposte, occorreva individuare sia il tempo in cui è sorto l'obbligo della restituzione delle somme versate in esubero, sia l'importo dello stesso facendo riferimento al momento in cui era stato realizzato l'oggetto del contratto consistente nella costruzione e concessione di un'edicola funeraria la cui ultimazione e consegna, indipendentemente dal completamento dell'intero complesso cimiteriale, avrebbe reso possibile il diritto di uso del concessionario e l'immissione in possesso.
pagina 2 di 8 Con ordinanza resa in corso di giudizio, il Giudice, nel tentativo di favorire la definizione bonaria della controversia formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. proposta conciliativa pari ad € 5000 posto a carico dell'Amministrazione comunale con compensazione delle spese e rinuncia reciproca delle parti a qualsivoglia ulteriore pretesa economica, domanda, eccezione e contestazione rinviando sul punto all'udienza successiva, invitando le parti a dedurre in ordine alla suindicata proposta.
Con nota le parti opposte comunicavano di non voler aderire alla suddetta proposta conciliativa evidenziando che la loro posizione riguardava la concessione del solo lotto di terreno e che per la realizzazione del manufatto le stesse hanno sostenuto una spesa di oltre € 70.000,00 ritenendo di aver diritto alla restituzione della somma versata in esubero chiedendo, in subordine, concedersi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza il Giudice letto l'art. 648 c.p.c. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo e concedeva alle parti i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 10.1.2025 ove le parti rassegnavano le rispettive conclusioni nelle note ex art. 127-ter c.p.c. il Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
pagina 3 di 8 Da ciò consegue, pertanto, che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez I, del
31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
2. Ciò posto, la proposta opposizione merita accoglimento.
2.1 In via preliminare, va dichiarata infondata l'eccezione sollevata dall CP_3
nella propria comparsa di costituzione in merito all'intervenuta prescrizione del credito vantato da parte opposta.
Orbene, come noto, l'art. 2935 c.c. sancisce che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nel caso di specie non può dirsi trascorso il termine decennale dell'azione per l'eventuale restituzione delle somme versate in eccedenza da parte opposta-attrice, dal momento che non sono ancora decorsi dieci anni dalla data (09.03.2017) di stipula del contratto pubblico amministrativo rep. n.6 di concessione fra l'amministrazione opponente e le attrici di un lotto di terreno da edificare distinto dal n. 28 nel Nuovo
Cimitero, dalla data (2.10.2017) dalla consegna del Lotto n.28 alle concessionarie
(Verbale di consegna e liberatoria di avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo dovuto pari ad €17.850,00 Prot. n. 67400 del 02.10.2017).
2.2. Venendo al merito della controversia, per chiarezza espositiva, giova brevemente mettere in rilievo che il contratto di concessione sottoscritto, nel mese di marzo del
2017, tra le sig.re e ed il ha ad Controparte_4 CP_5 Parte_1
oggetto “la concessione a tempo determinato ed oneroso secondo le vigenti normative in materia di Polizia mortuaria di un lotto da edificare nel nuovo civico cimitero di in Viale della Pace distinto dal n. 28 così come individuato nella planimetria Parte_1
pagina 4 di 8 allegata al progetto definitivo generale dei lavori approvato con delibera di Giunta comunale n. 233/2009” (Art. 2) per la realizzazione di una cappella gentilizia di tipo C.
L'art. 6 del contratto di concessione prevede per la concessione del lotto il pagamento dell'importo di € 17.850,00 previo versamento per la metà pari ad €8.925,00 della cointestataria specificando al co. 5 che lo stesso “non tiene conto del CP_5
ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al relativo bando. E pertanto è fatta salva la rideterminazione dell'importo in ragione del ribasso effettuato dall'impresa in sede di aggiudicazione dell'opera ed ai fini della rideterminazione dell'importo dovuto ai concessionari”.
L'allegato “Avviso Pubblico per il completamento della procedura di assegnazione di edicole funerarie, lotti e loculi presso il nuovo cimitero comunale di ” Parte_1
prevede, all'art. 3, relativo ai costi di concessione per 99 anni di da mq. 34,81 pari Pt_2
ad €17.850,00, un ribasso massimo individuato nel 35% rispetto alla somma posta a base d'asta con la precisazione che “i costi effettivi saranno determinati in via definitiva successivamente all'aggiudica delle opere tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice”.
Pertanto, alla stregua di quanto contrattualmente previsto, per una eventuale restituzione di somme in esubero, occorreva verificare quale fosse l'importo definitivo posto a carico del concessionario, che, come previsto dall'art. 6 comma 5 della concessione rilasciata, andava determinato all'esito dell'aggiudicazione dell'appalto, in base al prezzo approvato.
Come si evince dalla Determinazione del Dirigente n. 774 del 30.9.2011 allegata CP_6
in atti, si aggiudicava, in via definitiva, l'appalto dei lavori l costituita da CP_7
(mandante) e Controparte_8 Controparte_9
(mandataria) che risultava vincitrice con l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso pari al 35% sul prezzo indicato dall'amministrazione.
Pertanto, il prezzo finale di aggiudicazione dell'appalto come statuito dal contratto di concessione, avrebbe contribuito alla determinazione del prezzo effettivo del lotto pagina 5 di 8 concesso alle opposte per la edificazione della cappella gentilizia di tipo C con diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esubero. Nel caso di specie, quindi, dall'importo di € 17.850,00, provvisoriamente previsto a carico delle concessionarie e scaturito dal quadro economico di massima del progetto per l'ampliamento del vecchio cimitero sito in via della Pace, inizialmente approvato con Delibera di C.C. n. 84/2005 e successivamente riapprovata con delibere di G.C. n. 233/2209 e 189/2010 doveva detrarsi la quota di ribasso del 35% pari all'importo di € 6.247,50 costituente il petitum della domanda monitoria proposta dalle ricorrenti per la riscossione del loro credito.
Nel caso concreto, riguardo l'esigibilità del credito vantato dalle opposte, va dunque accertato se, a differenza di quanto affermato dall'opponente, l'obbligazione restitutoria sia sorta nel momento in cui veniva realizzato l'oggetto del contratto consistente, nel caso di specie, nella consegna del lotto di terreno e la conseguente realizzazione dell'opera a cura e spese del privato atteso che in mancanza il concessionario sarebbe decaduto.
Vero è che l'amministrazione opponente non ha disconosciuto né l'esistenza né
l'ammontare del credito ponendo riserve esclusivamente sulla sua esigibilità. Il
[...]
, infatti, nel suo atto di opposizione, riconosce un saldo attivo di ben Parte_1
€2.363.293,78 dato dal confronto tra la somma complessiva stimata per garantire l'esecuzione di tutte le opere di € 12.467.671,22 (rispetto agli originari € 13.020.000,00)
e la nuova previsione di incasso di € 14.830.965,00 (rispetto agli originari
€13.025.880,00) da ripartire tra tutti i concessionari aventi diritto una volta conseguita la rendicontazione complessiva e che, in considerazione dell'ampliamento del progetto originario, rappresenterebbe una previsione di guadagno maggiore con conseguente incremento delle poste attive da rimborsare.
Va però evidenziato che il costo presuntivo e anticipato dei beni da costruire fu stabilito, sulla base della già richiamata delibera di giunta comunale n. 233 del 21/12/2009, che approvò il progetto definitivo dei lavori di ampliamento del cimitero, con un impegno di spesa di complessivi €13.020.000,00.
pagina 6 di 8 I lavori dovevano essere interamente finanziati con i fondi provenienti dalla concessione dei loculi, delle cappelle e dei suoli per la somma totale, il che consente di ritenere che il costo di tutte le concessioni doveva finanziare l'insieme dei lavori del progetto definitivo approvato con la delibera n. 233 del 2009, tenuto conto dell'importo complessivo previsto nel quadro economico progettuale e del ribasso che sarebbe stato offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice.
Deve ritenersi, quindi, che la clausola contenuta nell'art. 6, comma 5, del contratto stipulato tra le parti deve essere interpretata in connessione con il contenuto della deliberazione di giunta comunale n. 233 del 21.12.2009, pur non essendo la stessa espressamente richiamata nell'articolo in questione, bensì nelle “premesse” del contratto, nel senso che il costo definitivo della concessione sarà stabilito per tutti i concessionari in un unico momento e, solo allora, diventa liquido ed esigibile l'eventuale diritto alla restituzione dell'eccedenza del costo provvisorio anticipato ossia, solo dopo l'ultimazione dei lavori, ripartendo tra tutti i concessionari il costo dell'intera opera fissato nel rendiconto finale, tenuto conto che sul costo finale incide il risparmio di spesa dato dal ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara.
In tal senso, la Corte di Appello di Salerno (sentenza 28/2025; 611/2024) ha inteso interpretare analoghi contratti stabilendo che il costo definitivo della concessione, e, dunque, anche la somma eventualmente versata in eccedenza dai concessionari, vada calcolato non sulla base del semplice ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara, ma sulla base dell'intero costo dell'opera fissato nel rendiconto finale.
In particolare, per la edificazione delle cappelle gentilizie di tipo C, la Delibera della
Giunta Comunale n. 37 del 14.02.2018 avente ad oggetto “Ampliamento civico cimitero
Via della Pace. Lotto B: sub-Stralcio funzionale OC3”. Provvedimenti per il prosieguo dei lavori ed ulteriori direttive operative” ferme le tariffe fissate nella misura prevista con atto di G.C. n. 233/2009 al fine della effettuazione del versamento del corrispettivo della concessione, al punto 6 dà atto che “a seguito dell'approvazione degli atti di assestamento e di completamento saranno quantificati definitivamente gli importi che pagina 7 di 8 dovranno essere oggetto di rimborso, tenuto conto delle risorse complessivamente utilizzate per la realizzazione dei lavori e per la consegna totale dell'opera”.
Sicché, l'amministrazione comunale, pur non facendo riferimento ad un consuntivo finale dei lavori o comunque alla “data di ultimazione dei lavori” individuato, invece, dall'art. 9 del contratto di concessione di edicola funeraria di “Tipo A e B” come il momento in cui sorgerebbe l'eventuale diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza dal concessionario, fa decorrere per le cappelle gentilizie di Tipo C il dies a quo per la restituzione delle somme dalla “consegna totale dell'opera” che risulta a tutt'oggi non ancora completata. Per cui, considerato che il diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza da parte del concessionario è, allo stato, inesigibile deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo.
La proposta opposizione va, pertanto, accolta.
Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n.
20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.sa Daniela Oliva, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in persona del pro-tempore nei confronti di Parte_1 Pt_3 CP_1
ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
[...]
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2010 - 21
2) compensa le spese di lite.
Salerno, 8 ott. 25
Il Giudice
Dott. Sa Daniela Oliva
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