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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230008291505000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230008291505000 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1322/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020230008291505000 emessa da Agenzia Riscossione e relativa ad imposta di registro e imposta ipotecaria per l'anno 2012.
A sostegno del proposto ricorso ha dedotto:
a) La mancanza della pretesa tributaria, avendo il ricorrente sempre provveduto al pagamento di quanto dovuto;
b) La prescrizione della pretesa tributaria.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si sono costituiti Agenzia Entrate e ADER, contestando le deduzioni avversarie.
All'udienza dell'11.12.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente, infatti, è emerso che l'iscrizione a ruolo è successiva all'emissione della sentenza che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella esattoriale relativa ad imposta registro del 2012.
In entrambi i gradi di giudizio l'ufficio ha visto accolte le proprie ragioni (con rigetto del ricorso del contribuente sia in primo che in secondo grado), sicché correttamente è stata notificata cartella in rettifica, comprensiva di sanzioni ed interessi.
Tanto si e vince chiaramente anche dal contenuto della cartella che fa espresso richiamo alla sentenza di secondo grado della Corte di Giustizia (3973/2019) che a sua volta richiama l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2012S1T003593). Ne consegue che, manifestamente infondato è il profilo della mancanza della pretesa tributaria che il contribuente aveva impugnato dinanzi alla commissione tributaria e che con il rigetto del ricorso ne ha sancito l'esistenza.
Per le medesime ragioni, nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
Ne consegue che il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 550,00, ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore di
Agenzia Riscossione che ne ha fatto richiesta.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 929/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230008291505000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230008291505000 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1322/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020230008291505000 emessa da Agenzia Riscossione e relativa ad imposta di registro e imposta ipotecaria per l'anno 2012.
A sostegno del proposto ricorso ha dedotto:
a) La mancanza della pretesa tributaria, avendo il ricorrente sempre provveduto al pagamento di quanto dovuto;
b) La prescrizione della pretesa tributaria.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si sono costituiti Agenzia Entrate e ADER, contestando le deduzioni avversarie.
All'udienza dell'11.12.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente, infatti, è emerso che l'iscrizione a ruolo è successiva all'emissione della sentenza che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella esattoriale relativa ad imposta registro del 2012.
In entrambi i gradi di giudizio l'ufficio ha visto accolte le proprie ragioni (con rigetto del ricorso del contribuente sia in primo che in secondo grado), sicché correttamente è stata notificata cartella in rettifica, comprensiva di sanzioni ed interessi.
Tanto si e vince chiaramente anche dal contenuto della cartella che fa espresso richiamo alla sentenza di secondo grado della Corte di Giustizia (3973/2019) che a sua volta richiama l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2012S1T003593). Ne consegue che, manifestamente infondato è il profilo della mancanza della pretesa tributaria che il contribuente aveva impugnato dinanzi alla commissione tributaria e che con il rigetto del ricorso ne ha sancito l'esistenza.
Per le medesime ragioni, nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
Ne consegue che il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 550,00, ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore di
Agenzia Riscossione che ne ha fatto richiesta.