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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 892/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 - CF_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Panoramica Sandro Pertini N. 93 56017 San Giuliano Terme RM
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 111/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 11/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190012216223000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150005354010000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170005517025000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180003824307000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180007745970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180010904536000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190004532807000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190009861000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso avverso un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle esattoriali contenenti debiti di natura tributaria per un importo complessivo di € 395.782,14.
Si trattava di cartelle di pagamento emesse su richiesta dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Toscana.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa accoglieva il ricorso limitatamente alle carte esattoriali emesse su richiesta della Regione Toscana poiché la Regione non aveva chiesto la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e quindi era legittimo il contraddittorio anche sui vizi di notifica delle cartelle che doveva ritenersi sussistente dal momento che non era stata fornita in atti la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle contenenti debiti per mancato pagamento di tasse automobilistiche. Per il resto respingeva il gravame.
Appellava la Regione Toscana contestando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva della Regione Toscana. Il ricorso era inammissibile perché fondato solo su vizi dell'atto presupposto non contestati tempestivamente.
Il tentativo di recupero dei tributi non pagati era avvenuto tramite diretta iscrizione a ruolo metodo legittimo in virtù di una legge regionale anche senza previa notifica di un atto di accertamento, ruoli tutti emessi tempestivamente.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione interveniva in giudizio per affermare la regolare notificazione delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento e degli atti successivi. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per aver il contribuente presentato istanza di definizione agevolata per alcune cartelle. Infine sosteneva che non si era verificata alcuna prescrizione del diritto al pagamento dei tributi omessi perché vi erano atti di interruzione della prescrizione regolarmente notificati.
Si costituiva in giudizio l'appellato che, oltre a controdedurre sull'appello principale, presentava appello incidentale per denunciare l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione perché in contrasto con l'art. 14 d.lgs. 546/1992 essendovi una decadenza processuale per effetto della mancata chiamata in causa del terzo ex art. 23 d.Lgs. 546/1992. Da ciò scaturiva anche l'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Contestava anche l'intervenuta prescrizione decennale e quinquennale per alcune cartelle e riproponeva le eccezioni assorbite in primo grado relativamente alla nullità della notifica di alcune cartelle.
Anche l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per controdedurre in merito all'appello incidentale di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è opportuno esaminare l'eccezione di inammissibilità contenuta nell'appello incidentale che afferma essersi verificata una decadenza processuale per la mancata chiamata in causa del terzo.
L'eccezione è palesemente infondata. L'art. 14 d.lgs. 546/1992 prevede che se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti si tratta di litisconsorzio necessario e quindi è necessaria l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa del sogetto che non è stato evocato in giudizio entro un termine stabilito a pena di decadenza. Pertanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare che l'impugnazione di un'intimazione di pagamento era atto proveniente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche se il rapporto tributario sottostante alle cartelle esattoriali richiamate dall'intimazione riguardavano la Regione
Toscana e l'Agenzia delle Entrate, e ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Non essendo avvenuta l'integrazione del contraddittorio sanante la violazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1,d.lgs. 546/1992 che impone al ricorrente di chiamare in giudizio tutti gli enti che sono coinvolti con l'atto impugnato, non può essere impedito all'ente pretermesso di costituirsi in appello esponendo quelle difese che avrebbe potuto svolgere in primo grado se fosse stato chiamato in giudizio.
Affrontando il merito dell'appello principale, il Collegio ritiene di soprassedere dall'esame del motivo che riguarda l'inammissibilità del ricorso di primo grado perchè l'appello principale è fondato.
L'accoglimento del ricorso relativamente alla parte dell'intimazione di pagamento che riguardava le cartelle contenenti il debito tributario nei confronti della Regione Toscana, è stato determinato esclusivamente dalla mancata prova della notifica delle cartelle a suo tempo inviate. Ma in virtù della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato possibile appurare che non vi erano vizi di notifica delle cartelle e che la prescrizione del credito erariale era stata ripetutamente interrotta.
Per tale ragione non è necessario esaminare anche l'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione circa l'inammissibilità del ricorso per aver presentato istanza di definizione agevolata.
In virtù di quanto appena indicato, anche le doglianza relative al merito contenute nell'appello incidentale sono infondate non essendo maturata alcuna prescrizione per nessuna delle cartelle contenute nell'intimazione nè sussistono vizi di notificazione delle cartelle.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, ccoglie l'appello della Regione e respinge l'appello incidentale. Condanna il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 4.000.
Firenze 7 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
- dott. Ugo De Carlo -
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 892/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_1 - CF_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Panoramica Sandro Pertini N. 93 56017 San Giuliano Terme RM
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 111/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 11/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190012216223000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150005354010000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170005517025000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180003824307000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180007745970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180010904536000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190004532807000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190009861000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso avverso un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle esattoriali contenenti debiti di natura tributaria per un importo complessivo di € 395.782,14.
Si trattava di cartelle di pagamento emesse su richiesta dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Toscana.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa accoglieva il ricorso limitatamente alle carte esattoriali emesse su richiesta della Regione Toscana poiché la Regione non aveva chiesto la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e quindi era legittimo il contraddittorio anche sui vizi di notifica delle cartelle che doveva ritenersi sussistente dal momento che non era stata fornita in atti la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle contenenti debiti per mancato pagamento di tasse automobilistiche. Per il resto respingeva il gravame.
Appellava la Regione Toscana contestando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva della Regione Toscana. Il ricorso era inammissibile perché fondato solo su vizi dell'atto presupposto non contestati tempestivamente.
Il tentativo di recupero dei tributi non pagati era avvenuto tramite diretta iscrizione a ruolo metodo legittimo in virtù di una legge regionale anche senza previa notifica di un atto di accertamento, ruoli tutti emessi tempestivamente.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione interveniva in giudizio per affermare la regolare notificazione delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento e degli atti successivi. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per aver il contribuente presentato istanza di definizione agevolata per alcune cartelle. Infine sosteneva che non si era verificata alcuna prescrizione del diritto al pagamento dei tributi omessi perché vi erano atti di interruzione della prescrizione regolarmente notificati.
Si costituiva in giudizio l'appellato che, oltre a controdedurre sull'appello principale, presentava appello incidentale per denunciare l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione perché in contrasto con l'art. 14 d.lgs. 546/1992 essendovi una decadenza processuale per effetto della mancata chiamata in causa del terzo ex art. 23 d.Lgs. 546/1992. Da ciò scaturiva anche l'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Contestava anche l'intervenuta prescrizione decennale e quinquennale per alcune cartelle e riproponeva le eccezioni assorbite in primo grado relativamente alla nullità della notifica di alcune cartelle.
Anche l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per controdedurre in merito all'appello incidentale di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è opportuno esaminare l'eccezione di inammissibilità contenuta nell'appello incidentale che afferma essersi verificata una decadenza processuale per la mancata chiamata in causa del terzo.
L'eccezione è palesemente infondata. L'art. 14 d.lgs. 546/1992 prevede che se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti si tratta di litisconsorzio necessario e quindi è necessaria l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa del sogetto che non è stato evocato in giudizio entro un termine stabilito a pena di decadenza. Pertanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare che l'impugnazione di un'intimazione di pagamento era atto proveniente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche se il rapporto tributario sottostante alle cartelle esattoriali richiamate dall'intimazione riguardavano la Regione
Toscana e l'Agenzia delle Entrate, e ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Non essendo avvenuta l'integrazione del contraddittorio sanante la violazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1,d.lgs. 546/1992 che impone al ricorrente di chiamare in giudizio tutti gli enti che sono coinvolti con l'atto impugnato, non può essere impedito all'ente pretermesso di costituirsi in appello esponendo quelle difese che avrebbe potuto svolgere in primo grado se fosse stato chiamato in giudizio.
Affrontando il merito dell'appello principale, il Collegio ritiene di soprassedere dall'esame del motivo che riguarda l'inammissibilità del ricorso di primo grado perchè l'appello principale è fondato.
L'accoglimento del ricorso relativamente alla parte dell'intimazione di pagamento che riguardava le cartelle contenenti il debito tributario nei confronti della Regione Toscana, è stato determinato esclusivamente dalla mancata prova della notifica delle cartelle a suo tempo inviate. Ma in virtù della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato possibile appurare che non vi erano vizi di notifica delle cartelle e che la prescrizione del credito erariale era stata ripetutamente interrotta.
Per tale ragione non è necessario esaminare anche l'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione circa l'inammissibilità del ricorso per aver presentato istanza di definizione agevolata.
In virtù di quanto appena indicato, anche le doglianza relative al merito contenute nell'appello incidentale sono infondate non essendo maturata alcuna prescrizione per nessuna delle cartelle contenute nell'intimazione nè sussistono vizi di notificazione delle cartelle.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, ccoglie l'appello della Regione e respinge l'appello incidentale. Condanna il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 4.000.
Firenze 7 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
- dott. Ugo De Carlo -