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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17245 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 31386/2024 , introdotto da
(PERÙ, 11/05/1987), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. PIERLUIGI NAVARRO e AN CAROLINA
DE RO (COLOMBIA, 19/09/1992), con il patrocinio dell'avv.
EN GG;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e modifica condizioni di affidamento e mantenimento figli;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è rivolto al Tribunale C.F._1 Parte_1
chiedendo di emettere provvedimenti volti ad impedire che AN
CAROLINA DE RO perseverasse nell'ostacolare la sua relazione con la figlia minore;
Persona_1 AN CAROLINA DE RO costituendosi in giudizio ha negato di avere mai tenuto condotte ostative;
nel corso dell'udienza del 25.11.2025 le parti sono comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori e dopo ampia discussione hanno raggiunto una intesa volta a chiarire e in parte modificare gli accordi raggiunti e recepiti dal collegio con decreto del 4-11-2022; hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte modificando le condizioni suddette – limitatamente alla frequentazione nei periodi ordinari, sulla base dell'accordo di seguito trascritto, e chiedendo la compensazione delle spese di lite:
“Il padre terrà con sé la bimba a we alterni dal venerdi all'uscita dal corso di ginnastica (ore 18,30 circa) alla domenica sera (stesso orario) e infrasettimanalmente a mercoledì alterni seguiti da pernotto;
il padre il martedì andrà a prendere la minore all'uscita dal corso di ginnastica, cenerà con lei e la riporterà dalla madre entro le ore 21.30; le parti si riservano di regolare in ogni caso la frequentazione infrasettimanale nel rispetto delle esigenze scolastiche della minore;
il compleanno di ciascun genitore, la festa della mamma e la festa del papà vedrà la bambina stare con il genitore festeggiato;
il compleanno della bambina vedrà la minore stare con ciascun genitore ad anni alterni;
Le parti si dichiarano disposte a riprendere il percorso di parental training non appena il servizio sarà disponibile, viste le attuali liste di attesa.”
Nulla osta alla ricezione delle condizioni concordate;
resta ferma per il resto la regolazione già prevista con riguardo ai periodi di vacanza natalizia, pasquale ed estiva, e alle condizioni economiche.
spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti
Compensa le spese di lite.
Roma, 26/11/2025
Il Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 31386/2024 , introdotto da
(PERÙ, 11/05/1987), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. PIERLUIGI NAVARRO e AN CAROLINA
DE RO (COLOMBIA, 19/09/1992), con il patrocinio dell'avv.
EN GG;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e modifica condizioni di affidamento e mantenimento figli;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è rivolto al Tribunale C.F._1 Parte_1
chiedendo di emettere provvedimenti volti ad impedire che AN
CAROLINA DE RO perseverasse nell'ostacolare la sua relazione con la figlia minore;
Persona_1 AN CAROLINA DE RO costituendosi in giudizio ha negato di avere mai tenuto condotte ostative;
nel corso dell'udienza del 25.11.2025 le parti sono comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori e dopo ampia discussione hanno raggiunto una intesa volta a chiarire e in parte modificare gli accordi raggiunti e recepiti dal collegio con decreto del 4-11-2022; hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte modificando le condizioni suddette – limitatamente alla frequentazione nei periodi ordinari, sulla base dell'accordo di seguito trascritto, e chiedendo la compensazione delle spese di lite:
“Il padre terrà con sé la bimba a we alterni dal venerdi all'uscita dal corso di ginnastica (ore 18,30 circa) alla domenica sera (stesso orario) e infrasettimanalmente a mercoledì alterni seguiti da pernotto;
il padre il martedì andrà a prendere la minore all'uscita dal corso di ginnastica, cenerà con lei e la riporterà dalla madre entro le ore 21.30; le parti si riservano di regolare in ogni caso la frequentazione infrasettimanale nel rispetto delle esigenze scolastiche della minore;
il compleanno di ciascun genitore, la festa della mamma e la festa del papà vedrà la bambina stare con il genitore festeggiato;
il compleanno della bambina vedrà la minore stare con ciascun genitore ad anni alterni;
Le parti si dichiarano disposte a riprendere il percorso di parental training non appena il servizio sarà disponibile, viste le attuali liste di attesa.”
Nulla osta alla ricezione delle condizioni concordate;
resta ferma per il resto la regolazione già prevista con riguardo ai periodi di vacanza natalizia, pasquale ed estiva, e alle condizioni economiche.
spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti
Compensa le spese di lite.
Roma, 26/11/2025
Il Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi