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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente RESCIGNO MARCELLO, Relatore DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Dell'Amministratore Unico E Legale Rapp.te - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo N.14 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. GENERALE 175020 ANNUALE 15231 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1042/2025 depositato il 01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese
Resistente: cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9/01/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'Avviso di Accertamento n.
175020 del 05/11/2024, notificato il 12/11/2024 emesso dal Servizio Entrate del Comune di Latina per TARI anno
2018, relativo all'utenza non domestica n. 175191, immobile censito in NCEU al foglio 133, p. 181, sub 3, per mq. 533, per €.25.857,00, di cui €.17.405,92 per differenza d'imposta da corrispondere;
€.8.449,48 per sanzioni ed €.2,00 per spese di notifica e arrotondamenti.
Si costituiva regolarmente il Comune di Latina, deducendo l'infondatezza del ricorso.
In data 21 novembre 2025 il ricorrente ha depositato documento attestante l'accordo conciliativo intervenuto con il Comune di Latina.
All'udienza del 28.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della proposta conciliativa acquisita agli atti con prot. n. 207667/2025, accolta dal Comune resistente, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/92 deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
28.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LO IG PA TR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente RESCIGNO MARCELLO, Relatore DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Dell'Amministratore Unico E Legale Rapp.te - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo N.14 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. GENERALE 175020 ANNUALE 15231 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1042/2025 depositato il 01/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese
Resistente: cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9/01/2025, la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'Avviso di Accertamento n.
175020 del 05/11/2024, notificato il 12/11/2024 emesso dal Servizio Entrate del Comune di Latina per TARI anno
2018, relativo all'utenza non domestica n. 175191, immobile censito in NCEU al foglio 133, p. 181, sub 3, per mq. 533, per €.25.857,00, di cui €.17.405,92 per differenza d'imposta da corrispondere;
€.8.449,48 per sanzioni ed €.2,00 per spese di notifica e arrotondamenti.
Si costituiva regolarmente il Comune di Latina, deducendo l'infondatezza del ricorso.
In data 21 novembre 2025 il ricorrente ha depositato documento attestante l'accordo conciliativo intervenuto con il Comune di Latina.
All'udienza del 28.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della proposta conciliativa acquisita agli atti con prot. n. 207667/2025, accolta dal Comune resistente, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/92 deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
28.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LO IG PA TR