Sentenza 24 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2020, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: De OL VI, nato a [...] il [...] TE EA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2018 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputato De OL, avv. Irene Ambrogia Visconti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato TE, avv. Fulvio Dagnoni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5 novembre 2018 la Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza in data 4 novembre 2014 dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione che ha annullato la precedente sentenza in data 14 giugno 2013 della medesima Corte di appello, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 9 maggio 2008 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha: a) dichiarato non doversi procedere nei confronti di VI De OL in relazione ai fatti-reato di cui ai capi 3A, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 31, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N e 30 della rubrica delle imputazioni perché, diversamente qualificati i fatti come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, gli stessi sono estinti per prescrizione;
b) dichiarato non doversi procedere nei confronti di EA TE in relazione ai fatti-reato di cui ai capi 8B e 8D della rubrica delle imputazioni perché, diversamente qualificati i fatti, come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 gli stessi sono estinti per prescrizione;
c) confermato l'affermazione della penale responsabilità del De OL in relazione ai capi 1, 3B e 3P e del TE in relazione ai capi 1, 8A e 8C; d) rideterminato in termini ritenuti di giustizia le pene rispettivamente irrogate ai predetti imputati. In estrema sintesi, si contesta ad entrambi gli imputati di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 1) aggravata anche dalla partecipazione alla stessa di persone dedite all'uso delle medesime sostanze (art. 74, commi 2 e 3, del d.P.R. 309/1990) nonché al De OL di aver concorso in cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 3B e 3P) ed al TE di avere acquistato e detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente sempre del tipo cocaina (capi 8A e 8C). Il reato associativo è contestato come accertato in Varese il giorno 11 ottobre 2005 mentre i reati addebitati al De OL sono contestati come rispettivamente consumati in data 10 febbraio 2005 e 25/26 febbraio 2005 e quelli addebitati al TE sono contestati come rispettivamente consumati in data 25 gennaio 2005 e 1° febbraio 2005. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per De OL: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627, comma 3, e 628 cod. proc. pen. con riguardo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in tema di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche. Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di cassazione nella sopra indicata sentenza di annullamento aveva richiesto al Giudice di rinvio di verificare se nel decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione ed in quelli di proroga il G.i.p. nel richiamare per relationem il contenuto della richiesta del Pubblico Ministero avesse rispettato l'onere motivazionale richiesto dall'art. 267 cod. proc. pen. La Corte di appello, preso atto dei principi relativi alla motivazione per relationem avrebbe però, con motivazioni non condivisibili, dichiarato l'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con i predetti decreti atteso che la motivazione del decreto emesso dal G.i.p. non rispecchierebbe i requisiti della sentenza "Primavera" delle Sezioni Unite e che, inoltre, la proroga delle intercettazioni ha riguardato fatti-reato differenti da quelli per i quali originariamente era stata richiesta l'intercettazione, con la conseguenza che se nel decreto di proroga dell'intercettazione può anche ammettersi una motivazione minor rispetto all'originario decreto autorizzativo ciò non può valere se la proroga riguarda l'accertamento di fatti diversi atteso che in presenza dell'appresa insussistenza della prima ipotesi investigativa relativa a fatti-reato di rapina, le intercettazioni hanno sostanzialmente "virato" sull'accertamento di reati attinenti alla disciplina sugli stupefacenti in relazione ai quali sono intervenuti i decreti di proroga al fine di identificarne gli autori. Sarebbe quindi mancato un doveroso vaglio motivazionale da parte del G.i.p. in occasione delle proroghe per differenti tipologie di reati, con la conseguenza che i decreti menzionati nel ricorso che qui ci occupa e già indicati nel precedente ricorso innanzi alla Corte di cassazione sarebbero nulli se non addirittura inesistenti.
2.2. per TE: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. con riguardo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in tema di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche. Il ricorso propone sostanzialmente le medesime argomentazioni di quello formulato nell'interesse dell'imputato De OL richiamando il contenuto del decreto di intercettazione in data 19 gennaio 2005 ed i decreti di proroga del 7 febbraio 2005 e del 22 febbraio 2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va detto subito che entrambi i ricorsi qui in esame riguardano esclusivamente la questione dell'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni che hanno portato all'emersione dei fatti-reato oggetto delle imputazioni elevate agli odierni ricorrenti. Non è pertanto messo in discussione il fatto che qualora ci si trovasse in presenza di intercettazioni processualmente utilizzabili ricorrerebbero gli elementi per l'affermazione della penale responsabilità degli imputati.
2. Al fine di verificare l'eventuale violazione da parte della Corte di appello del disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. occorre, innanzitutto, prendere le mosse dalla citata sentenza in data 4 novembre 2014 di questa Corte di legittimità. Al riguardo nella sentenza appena menzionata, tra l'altro, si dava atto delle seguenti circostanze: a) le intercettazioni telefoniche venivano attivate nell'ambito del procedimento pendente innanzi all'Autorità Giudiziaria di Varese a carico di OP CE in relazione al reato di rapina ed effettivamente, sin dalle prime battute delle captazioni, emergevano condotte rilevanti quali violazioni della legge sugli stupefacenti, di tal che il pubblico ministero disponeva l'iscrizione a modello 21 del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; b) concluse le indagini ed emesso avviso ai sensi dell'art. 415-bis del codice di rito, il pubblico ministero di Varese ipotizzava a carico di tutti gli imputati anche il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e, esercitata in tal senso l'azione penale, il giudice per l'udienza preliminare di Varese, con ordinanza del 6 ottobre 2006, dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in quanto formulata da Autorità carente di legittimazione ed indirizzata a giudice incompetente a procedere, e disponeva la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria di Milano, competente ai sensi dell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen. in relazione alla fattispecie associativa;
c) le intercettazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria di Varese risultano pienamente valide e legittime, atteso che, al momento in cui venivano autorizzate, sussistevano le condizioni per attivare le operazioni captative: il reato di cui all'art. 628 cod. pen., originariamente prospettato, rientra nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. ed il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ravvisato dall'inquirente poco dopo l'attivazione delle registrazioni con iscrizione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. nell'ambito del medesimo procedimento, legittima anch'esso lo svolgimento delle operazioni, in quanto ricompreso nella rosa dei delitti ex art. 266 cod. proc. pen. con la conseguente necessità di ribadire il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento (Cass. Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056); d) non da luogo ad alcuna inutilizzabilità la circostanza che il reato ipotizzato al momento dell'attivazione delle intercettazioni sia diverso da quello per il quale il pubblico ministero eserciti l'azione penale, sempre che quest'ultimo rientri nella tipologia dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (fattispecie relativa ad intercettazione disposta per il reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, mentre il reato per cui si era proceduto era quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) (Cass. Sez. 6, n. 28622 del 02/07/2013, Di Giovine, Rv. 256176). Dopo aver premesso tutto ciò, questa Corte rilevava, invece, la fondatezza dei ricorsi degli imputati con riguardo al "primigenio provvedimento autorizzativo delle intercettazioni telefoniche" emesso dal G.i.p. del Tribunale di Varese in data 19 gennaio 2005 nel quale il Giudice autorizzava le richieste operazioni di intercettazione telefonica sulla utenza mobile in uso a CE Palopoli con la seguente motivazione: "esaminata la richiesta del P.M. relativa al procedimento n. 3815/04 R.G. N.R. in data 19 gennaio 2005 di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione" ... "ritenuto che l'intercettazione su detta utenza si ritiene indispensabile alla prosecuzione delle indagini per consentire l'acquisizione di ulteriori elementi al fine di identificare gli autori della rapina". Preso atto che ci si trovava in presenza di una motivazione per relationem per essersi il G.i.p. limitato a richiamare la richiesta del pubblico ministero ed osservato che detta modalità di redazione e di argomentazione dell'atto di per sé non è illegittima in quanto le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni vengono di norma disposte nella fase iniziale delle indagini, quando gli elementi in possesso degli inquirenti sono limitati e lo strumento viene utilizzato proprio al fine di acquisire ulteriori più chiari e validi elementi e che, per l'effetto, ne discende che la motivazione non può che essere concisa e ridotta alla indicazione degli elementi essenziali che consentano alle parti ed ai giudici del riesame di vagliare la questione e stabilire la ritualità della disposta intercettazione ed altresì rilevato che quando la motivazione del decreto assolva a tale funzione essa si può ritenere congrua e non censurabile (Cass. Sez. 5, n. 784 del 15/02/2000, Terracciano ed altro, Rv. 215731), questa Corte di legittimità ha però anche evidenziato come la Corte territoriale, pur sollecitata con i motivi d'appello ad approfondire la questione concernente la motivazione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, si sia limitata ad escludere, del tutto assertivamente ed apoditticamente, l'insussistenza della denunciata nullità senza verificare se l'atto richiamato dal G.i.p. per relationem a sostegno del giudizio sui gravi indizi di reità in merito al reato di rapina - id est la richiesta del P.M. di autorizzazione a disporre le intercettazioni telefoniche - contenesse o meno una motivazione adeguata e congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento autorizzativo emesso.Poiché peraltro tale verifica non poteva essere compiuta dal giudice di legittimità stante il fatto che la richiesta dell'inquirente di autorizzazione ad attivare le operazioni captative - cui appunto rimanda il decreto autorizzativo di cui si discute - non era nel fascicolo degli atti inoltrati dal giudice a quo, né era stata allegata al ricorso, veniva disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano affinché fosse compiuta detta verifica. Se quella se :1 è la situazione descritta è di tutta evidenza che la Corte di appello, chiamata ad effettuare un materiale raffronto tra il contento di atti (alcuni dei quali non presenti originariamente nel fascicolo sottoposto a questa Corte di legittimità) ed a pronunciarsi sulla adeguatezza della motivazione del decreto indicato in relazione al contenuto degli atti richiamati per relationem non è certo incorsa nella dedotta violazione dell'art. 627, comma 3, ced. proc. pen. E', infatti, doveroso in n,ia preliminare Hbadire che dalla lettura del!a sentenza di annullamento emessa da questa Corte in data 4 novembre 2014 emerge che l'annullamento era - come già sopra evidenziato - relativo esclusivamente al "primigenio provvedimento autorizzativo delle intercettazioni telefoniche" emesso dal G.i.p. del Tribunale di Varese in data 19 gennaio 2005 mentre lo stesso non riguardava i decreti di proroga delle operazioni di intercettazione, con la prima immediata conseguenza che non possono ora le difese dei ricorrenti venirsi a dolere in questa sede di eventuali nullità (dei decreti di proroga delle intercettazioni) che non erano state rilevate nella citata sentenza di questa Corte di legittimità a sua volta non impugnata ex art. 625-bis cod. pen. A ciò si aggiunge il rilievo che l'unica attività di fatto demandata da questa Corte di legittimità alla Corte di appello era quella di verificare se i documenti richiamati per relationem dal primigenio provvedimento autorizzativo delle intercettazioni avevano un contenuto tale da evidenziare la sussistenza degli elementi per l'attivazione delle operazioni captative.
3. Così doverosamente limitata la "materia del contendere" e passando ora all'esame della sentenza impugnata in relazione alle questioni in questa sede (ri)proposte dalle difese dei ricorrenti e dando per affermati e ribaditi i principi enunciati nella sentenza "Primavera" delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000) sia con generale riguardo alla motivazione per relationem, sia con specifico riguardo alla motivazione dei decreti in materia di intercettazioni laddove si è chiarito che «La mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché di questi ultimi, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative» precisando che si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare;
mentre si ha difetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, né compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale, si deve osservare, sulla base degli atti questa volta prodotti a questa Corte di legittimità, che - come ha correttamente osservato la Corte di appello - tali principi risultano essere stati rispettati. La Corte di appello, dopo avere esaminato la richiesta del Pubblico Ministero richiamata dal decreto del Giudice per le indagini preliminari, ha correttamente evidenziato che il requirente ha esposto con chiarezza e con congrue argomentazioni le ragioni della propria richiesta anche con riferimento ai presupposti legittimanti l'intercettazione dell'utenza mobile del Palopoli atteso che la gravità indiziaria era insita nel riferimento alla compiuta rapina ad un furgone blindato commessa da quattro soggetti non identificati e che, come risultava dalle informative del 9 novembre 2004 e del 14 gennaio 2005, l'utenza mobile del pluripregiudicato ed indagato OL aveva mostrato "anomalie" proprio nel giorno della rapina e che quindi l'intercettazione era indispensabile per individuare i soggetti in contatto con lo stesso. Si è già detto, poi, che gli esiti di un'intercettazione correttamente disposta sono pienamente utilizzabili anche come prova degli altri reati emergenti nell'ambito del medesimo procedimento e che comunque i reati accertati (artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/90) consentivano l'arresto in flagranza e quindi che non osta all'utilizzazione a fini di prova delle conversazioni intercettate neppure il disposto dell'art. 270 cod. proc. pen. Quanto, infine, alla motivazione dei decreti di proroga la stessa, come detto, non aveva dato luogo ad alcuna decisione di annullamento della decisione di condanna degli imputati.
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna