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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 567/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3219/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210123642203000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.3.2024, depositato il 12.4.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320210123642203, limitatamente al ruolo n. 2353/2021 emesso per omesso pagamento della tassa auto, anno d'imposta 2016, eccependo l'intervenuta prescrizione e decadenza. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della cartella impugnata limitatamente al ruolo n. 2353/2021.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Sicilia Assessorato Economia
Dipartimento Finanze e Credito, hanno contestato le eccezioni di parte ricorrente stante la sospensione dei termini per COVID. ADER ha contestato, anche, il difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 17 dicembre 2915l a causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, atteso che l'atto impugnato è un atto emesso da ADER e l'eccezione di prescrizione è un vizio proprio della cartella anche se correlato alla lamentata mancata notifica di un atto interruttivo da parte dell'Ente creditore. Ente che, nel caso di specie, si è costituito in giudizio e ha provato, depositando la copia dell'avviso di accertamento e il frontespizio della raccomandata A.R. laddove è indicato il numero della raccomandata (61732365861-2), numero indicato anche nella prima pagina dell'avviso di accertamento, e la copia dell'avviso di ricevimento da cui risulta che l'atto è stato consegnato il 18.10.2019, interrompendo, così, ancor prima che maturasse, il decorso del termine di prescrizione.
Non coglie nel segno neppure l'eccepita prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento. L'art. 5 del D.L. 953/83, convertito il L. 53/83 dispone che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Ebbene, il ruolo, relativo all'anno 2016, è stato formato, reso esecutivo e consegnato al Concessionario per la riscossione nel 2021, ovvero nel triennio successivo all'anno a quello in cui è stato notificato l'accertamento. La notifica della cartella è avvenuta il 19.10.2024, quindi nel rispetto del termine di cui al sopracitato art 5, atteso che il comma 4 bis del D.L. 41/2021, così come convertito in legge, prevede uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della
Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione.
Non miglior sorte ha l'eccezione di decadenza. Sul punto, la Suprema Corte, sez. 5, ord.
25204/2022 ha affermato che “Se, dunque, il fine del decorso del termine previsto dall'art.
5, comma 51, d. I. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario, esso allora abbraccia l'intera area dei provvedimenti diretti al "recupero" delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore. […]. Da quanto precede discende che, per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale - soltanto - come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento del tributo è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale. In applicazione di quanto sopra gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro il termine previsto dall'art. 5, comma 51, d. I. n. 953 del 1982.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di giudizio, stante la complessità della materia trattata, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Il Giudice
NZ AC
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3219/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210123642203000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.3.2024, depositato il 12.4.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320210123642203, limitatamente al ruolo n. 2353/2021 emesso per omesso pagamento della tassa auto, anno d'imposta 2016, eccependo l'intervenuta prescrizione e decadenza. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della cartella impugnata limitatamente al ruolo n. 2353/2021.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Sicilia Assessorato Economia
Dipartimento Finanze e Credito, hanno contestato le eccezioni di parte ricorrente stante la sospensione dei termini per COVID. ADER ha contestato, anche, il difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 17 dicembre 2915l a causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, atteso che l'atto impugnato è un atto emesso da ADER e l'eccezione di prescrizione è un vizio proprio della cartella anche se correlato alla lamentata mancata notifica di un atto interruttivo da parte dell'Ente creditore. Ente che, nel caso di specie, si è costituito in giudizio e ha provato, depositando la copia dell'avviso di accertamento e il frontespizio della raccomandata A.R. laddove è indicato il numero della raccomandata (61732365861-2), numero indicato anche nella prima pagina dell'avviso di accertamento, e la copia dell'avviso di ricevimento da cui risulta che l'atto è stato consegnato il 18.10.2019, interrompendo, così, ancor prima che maturasse, il decorso del termine di prescrizione.
Non coglie nel segno neppure l'eccepita prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento. L'art. 5 del D.L. 953/83, convertito il L. 53/83 dispone che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Ebbene, il ruolo, relativo all'anno 2016, è stato formato, reso esecutivo e consegnato al Concessionario per la riscossione nel 2021, ovvero nel triennio successivo all'anno a quello in cui è stato notificato l'accertamento. La notifica della cartella è avvenuta il 19.10.2024, quindi nel rispetto del termine di cui al sopracitato art 5, atteso che il comma 4 bis del D.L. 41/2021, così come convertito in legge, prevede uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della
Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione.
Non miglior sorte ha l'eccezione di decadenza. Sul punto, la Suprema Corte, sez. 5, ord.
25204/2022 ha affermato che “Se, dunque, il fine del decorso del termine previsto dall'art.
5, comma 51, d. I. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario, esso allora abbraccia l'intera area dei provvedimenti diretti al "recupero" delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore. […]. Da quanto precede discende che, per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale - soltanto - come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento del tributo è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale. In applicazione di quanto sopra gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro il termine previsto dall'art. 5, comma 51, d. I. n. 953 del 1982.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di giudizio, stante la complessità della materia trattata, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Il Giudice
NZ AC