Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 567
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione e decadenza

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento in data 18.10.2019 abbia interrotto il termine prescrizionale. Inoltre, ha considerato che il ruolo del 2016 è stato formato nel 2021, entro il triennio successivo alla notifica dell'accertamento. Ha altresì applicato il comma 4 bis del D.L. 41/2021, che prevede uno slittamento dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo marzo 2020 - dicembre 2021. La Corte ha rigettato anche l'eccezione di decadenza, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte che interpreta il termine triennale come decadenza per l'azione di accertamento del tributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 567
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 567
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo