Art. 18.
Nei casi di pensioni dirette non privilegiate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1965, per la parte del trattamento annuo contemplata dal comma primo dell'articolo 15, riferita al 30 giugno 1965, si considerano:
a) la maggiorazione che risulterebbe dall'applicazione dei criteri indicati all'articolo 16;
b) la maggiorazione risultante al 30 giugno 1965 dalla concessione dell'assegno annuo di cui alla legge 30 dicembre 1965, n. 1486 e dall'aumento previsto dal comma primo dell'articolo 15;
c) la maggiorazione che deriverebbe dall'applicazione alla predetta parte del trattamento di un aumento pari al venti per cento del trattamento stesso e con l'aggiunta di lire 104.000;
d) l'importo minimo previsto dal comma secondo dell'articolo 8, aumentato di lire 104.000.
Le pensioni di cui al comma precedente sono riliquidate apportando alla parte del trattamento di cui al comma stesso la maggiorazione indicata alla lettera c), con l'avvertenza, pero', che la maggiorazione stessa non deve superare quella indicata alla lettera a), ne' esserne inferiore ai sette decimi. La maggiorazione risultante in nessun caso puo' considerarsi inferiore a quella indicata alla lettera b).
L'importo del trattamento riliquidato in applicazione del comma precedente e' elevato a quello previsto, dalla lettera d) qualora risulti inferiore.
Nei casi di pensioni dirette non privilegiate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1965, per la parte del trattamento annuo contemplata dal comma primo dell'articolo 15, riferita al 30 giugno 1965, si considerano:
a) la maggiorazione che risulterebbe dall'applicazione dei criteri indicati all'articolo 16;
b) la maggiorazione risultante al 30 giugno 1965 dalla concessione dell'assegno annuo di cui alla legge 30 dicembre 1965, n. 1486 e dall'aumento previsto dal comma primo dell'articolo 15;
c) la maggiorazione che deriverebbe dall'applicazione alla predetta parte del trattamento di un aumento pari al venti per cento del trattamento stesso e con l'aggiunta di lire 104.000;
d) l'importo minimo previsto dal comma secondo dell'articolo 8, aumentato di lire 104.000.
Le pensioni di cui al comma precedente sono riliquidate apportando alla parte del trattamento di cui al comma stesso la maggiorazione indicata alla lettera c), con l'avvertenza, pero', che la maggiorazione stessa non deve superare quella indicata alla lettera a), ne' esserne inferiore ai sette decimi. La maggiorazione risultante in nessun caso puo' considerarsi inferiore a quella indicata alla lettera b).
L'importo del trattamento riliquidato in applicazione del comma precedente e' elevato a quello previsto, dalla lettera d) qualora risulti inferiore.