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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 515/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 895/2020 depositato il 14/03/2020
proposto da
Consorzio Speciale Per La Bonifica Arneo - 82001150752
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1276/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 19/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 1616736 CONTRIBUTI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno compare per il Consorzio
Il difensore della parte appellata si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 14-03-2020, il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 1276/19 del 09-07-2019, con la quale la CTP di Lecce aveva accolto il ricorso proposto dalla sign.ra Resistente_1 avverso l'avviso di pagamento n. 1616736 del 30-03-2018, relativo ai contributi di bonifica per terreni e fabbricati dovuti allo stesso Consorzio per l'anno 2015.
Il Consorzio appellante eccepiva l'illegittimità della sentenza gravata per insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonchè per erroneità della valutazione in ordine all'assenza di beneficio per il ricorrente ed alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti in causa.
Con atto depositato il 17-08-2021, la sign.ra Resistente_1 si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto;
depositava, altresì, memoria difensiva a sostegno del proprio assunto.
All'udienza del 06-02-2026, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
Conformemente con l'orientamento della giurisprudenza più autorevole, questa Corte ritiene che, quando vi sia un Piano di Classifica approvato dalla competente autorità -come nel caso di specie-, in difetto di specifica impugnativa o contestazione del Piano di Classifica in quanto tale, l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio derivante agli immobili ricompresi nella sua area di intervento, beneficio che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro consortile e dell'avvenuta approvazione del Piano di Classifica, salva la prova contraria del contribuente (nello stesso senso, per tutte, Cass.-sez. trib.- ord. n. 9511 del 18-04-2018).
In definitiva, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile – dato pacifico, nel caso di specie-, in difetto di specifica contestazione del Piano di Classifica, grava sul contribuente l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio.
Orbene, nel caso di che trattasi, il contribuente ha eccepito già con il ricorso originario (vedasi il secondo motivo di ricorso) l'illegittimità del Piano di Classifica per la mancata approvazione del Piano Generale di
Bonifica; circostanza, quest'ultima, non smentita dal Consorzio appellante e comunque confermata dalla documentazione in atti (vedasi, in particolare, la delibera di G.R. Puglia n. 1100 del 31-07-2023).
Tale contestazione, secondo l'insegnamento della giurisprudenza più autorevole (per tutte, vedasi Cass. civ. sent. n. 2644 del 27-01-2023), “è la sola effettivamente suscettibile di essere qualificata contestazione specifica, in via incidentale, dinanzi al giudice tributario, del Piano di Classifica”; sicchè, stante la suddetta specifica contestazione, non può presumersi che i fondi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal Consorzio richiedente.
Tanto premesso, questa Corte ritiene che l'odierno appellante non abbia assolto all'onere probatorio di cui era gravato, considerato che né la documentazione prodotta né la perizia tecnica depositata in atti - quest'ultima molto generica, analoga a quella depositata in altre cause in cui è parte il Consorzio odierno appellante, e peraltro smentita dalle circostanziate osservazioni contenute nella perizia tecnica depositata da controparte- possono ritenersi elementi di prova idonei e sufficienti a dimostrare che gli immobili de quibus abbiano goduto di benefici diretti, concreti e specifici dalle opere realizzate dal Consorzio medesimo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Sussistono giustificati motivi, connessi con la specificità delle questioni trattate testimoniata anche dalla mutevole giurisprudenza in materia, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 895/2020 depositato il 14/03/2020
proposto da
Consorzio Speciale Per La Bonifica Arneo - 82001150752
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1276/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 19/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 1616736 CONTRIBUTI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno compare per il Consorzio
Il difensore della parte appellata si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 14-03-2020, il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 1276/19 del 09-07-2019, con la quale la CTP di Lecce aveva accolto il ricorso proposto dalla sign.ra Resistente_1 avverso l'avviso di pagamento n. 1616736 del 30-03-2018, relativo ai contributi di bonifica per terreni e fabbricati dovuti allo stesso Consorzio per l'anno 2015.
Il Consorzio appellante eccepiva l'illegittimità della sentenza gravata per insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonchè per erroneità della valutazione in ordine all'assenza di beneficio per il ricorrente ed alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti in causa.
Con atto depositato il 17-08-2021, la sign.ra Resistente_1 si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto;
depositava, altresì, memoria difensiva a sostegno del proprio assunto.
All'udienza del 06-02-2026, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
Conformemente con l'orientamento della giurisprudenza più autorevole, questa Corte ritiene che, quando vi sia un Piano di Classifica approvato dalla competente autorità -come nel caso di specie-, in difetto di specifica impugnativa o contestazione del Piano di Classifica in quanto tale, l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio derivante agli immobili ricompresi nella sua area di intervento, beneficio che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro consortile e dell'avvenuta approvazione del Piano di Classifica, salva la prova contraria del contribuente (nello stesso senso, per tutte, Cass.-sez. trib.- ord. n. 9511 del 18-04-2018).
In definitiva, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile – dato pacifico, nel caso di specie-, in difetto di specifica contestazione del Piano di Classifica, grava sul contribuente l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio.
Orbene, nel caso di che trattasi, il contribuente ha eccepito già con il ricorso originario (vedasi il secondo motivo di ricorso) l'illegittimità del Piano di Classifica per la mancata approvazione del Piano Generale di
Bonifica; circostanza, quest'ultima, non smentita dal Consorzio appellante e comunque confermata dalla documentazione in atti (vedasi, in particolare, la delibera di G.R. Puglia n. 1100 del 31-07-2023).
Tale contestazione, secondo l'insegnamento della giurisprudenza più autorevole (per tutte, vedasi Cass. civ. sent. n. 2644 del 27-01-2023), “è la sola effettivamente suscettibile di essere qualificata contestazione specifica, in via incidentale, dinanzi al giudice tributario, del Piano di Classifica”; sicchè, stante la suddetta specifica contestazione, non può presumersi che i fondi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal Consorzio richiedente.
Tanto premesso, questa Corte ritiene che l'odierno appellante non abbia assolto all'onere probatorio di cui era gravato, considerato che né la documentazione prodotta né la perizia tecnica depositata in atti - quest'ultima molto generica, analoga a quella depositata in altre cause in cui è parte il Consorzio odierno appellante, e peraltro smentita dalle circostanziate osservazioni contenute nella perizia tecnica depositata da controparte- possono ritenersi elementi di prova idonei e sufficienti a dimostrare che gli immobili de quibus abbiano goduto di benefici diretti, concreti e specifici dalle opere realizzate dal Consorzio medesimo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Sussistono giustificati motivi, connessi con la specificità delle questioni trattate testimoniata anche dalla mutevole giurisprudenza in materia, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.