Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 857
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 16-ter D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

    La notifica è sanata dalla proposizione del ricorso. La giurisprudenza ha chiarito che l'indirizzo PEC nel registro INI-PEC riguarda il destinatario e non il mittente. La notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite un indirizzo PEC con dominio registrato è valida.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 168, comma 1, L.F. e del principio della par condicio creditorum

    La notifica della cartella di pagamento non costituisce l'inizio della procedura esecutiva, che è rappresentato dal pignoramento. Pertanto, non vi è violazione dell'art. 168 L.F. La notifica della cartella è compatibile con la procedura di concordato preventivo, soprattutto alla luce delle modifiche normative che rendono inoppugnabile il ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 857
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 857
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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