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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 857/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NG NE, AT
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3556/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15378/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133569682000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133569682000 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 15378/9/2023 pronunciata il 08.11.2023 e depositata in segreteria il successivo 22.12.2023 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 15814/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma, compensando le spese di giudizio, dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente ai crediti iscritti a ruolo da parte dell'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI ROMA 1 in esito al ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.P.A. avverso la cartella di pagamento n. 09720220133569682000 notificata il 20.09.2022 dall'AGENZIA DELLE ENTRATE
- RISCOSSIONE, alla quale erano sottese le iscrizioni a ruolo n. 2022/002528 e n. 2022/002311 operate dall'ente impositore di cui sopra.
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponevano appello la società la quale chiedeva la riforma della sentenza e l'annullamento dell'atto opposto reiterando le eccezioni già formulate in sede di ricorso introduttivo e nello specifico a)violazione degli artt. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 16-ter D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, nella parte in cui il giudice a quo non aveva ravvisato l'integrale illegittimità della cartella per aver l'ADER notificato tale atto da un indirizzo di posta elettronica che non figurava in alcuno dei pubblici registri prescritti per le notifiche telematiche nonché b) illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 168, comma 1, L.F. e del principio della par condicio creditorum, per non aver la CGT di I Grado di
Roma declarato l'integrale illegittimità della cartella, nonostante la stessa fosse stata notificata ad un soggetto sottoposto a concordato preventivo.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, di riformare la sentenza e dichiarare la nullità della cartella impugnata ponendo a carico del contribuente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex art. 33, comma 1, del D.lgs. nr. 546/92
Evocata in giudizio si costituiva l'appellata AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI - UFFICIO
DELLE DOGANE DI ROMA 1 insistendo per il proprio difetto di legittimazione processuale e, per l'effetto, per l' estraneità al giudizio e l'estromissione da esso atteso che le contestazioni mosse attenevano esclusivamente a vizi della cartella e non anche al merito della pretesa. Si costituiva altresì l'ADER che, deducendo ampiamente sulle avverse lagnanze, come da libello difensivo depositato, reiterava le eccezioni già formulate dinanzi al primo Giudice e concludeva per la conferma della sentenza gravata, della legittimità dell'atto impositivo nei limiti degli importi non oggetto di sgravio a seguito della definizione agevolata i ex art. 1, comma 186 e ss., Legge n. 197/2022 delle liti relative agli atti sanzionatori ed intervenuta nelle more del giudizio di I grado, con vittoria di spese processuali e distrazione in favore del difensore costituito antistatario. .
Chiedeva la trattazione della controversia in pubblica udienza ex art. 33, comma 1, del D.lgs. nr. 546/92.
Con memorie illustrative depositate il 09.01.2026 parte appellante meglio precisava i motivi di appello.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, esaurita la trattazione in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come l'appello sia infondato.
La pronuncia impugnata si rivela scevra da ogni possibile vizio di sorta sia in fatto che diritto e oltremodo corretta e condivisibile. Circa l'eccezione attinente il preteso vizio di nullità della notifica della cartella in quanto inviata da indirizzo pec non incluso nei pubblici registri IPA, premesso che si verte in caso di nullità
e non di insistenza e che non può essere dichiarata la nullità della notificazione, malgrado l'irritualità della stessa, se l'atto è venuto a conoscenza del destinatario come nel caso che ricorre ove l'avvenuta proposizione dell'opposizione per cui qui è causa ha avuto effetto sanante dell'eventuale vizio contestato
(Cass. 2961/2021), la giurisprudenza, anche della Suprema Corte, ha ormai chiarito in modo costante e consolidato che la necessità che l'indirizzo del contribuente sia ricompreso nel registro INI-PEC riguarda il destinatario e non il mittente l'art. 26, comma 2, del D. lgs. nr. 68/2005, il quale prevede la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al DPR 68/2005 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. inoltre, nel caso in esame la notifica della cartella è avvenuta da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione mediante l'invio di busta telematica dall'indirizzo pec contenente il dominio registrato e non vi è dubbio circa la riferibilità del messaggio al mittente descritto e, in particolare, a quello corrispondente al dominio registrato (Cassazione n. 982/2023 del 16.01.2023).
Del pari è infondato il secondo motivo di appello. Come già correttamente statuito dal giudice di prima istanza, alcuna violazione dell'art. 168 L.F. è dato ravvisare nell'operato dell'ADER. Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal D.P.R. n. 602/1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare all'esecuzione e assolve alle funzioni svolte dalla notificazione del titolo e del precetto. La disposizione dell'art. 50 del citato decreto “depone univocamente in tal senso” (Cass., n.
3021/2018). È indirizzo confermato dalla Corte (Cass., n. 22211/2019) che l'inizio dell'azione esecutiva, vietata dall'art. 168, L.F., deve ricondursi non alla emissione ed alla notifica della cartella di pagamento, ma soltanto all'inizio della vera e propria procedura esecutiva. La giurisprudenza del resto, nel delimitare i confini della giurisdizione tributaria, ha ribadito che solo con l'atto di pignoramento inizia l'esecuzione con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario;
derivandone altresì che la cartella esattoriale non rientra nel divieto di cui all'art. 168, L.F., il quale impedisce solo le azioni proprie del processo esecutivo (da ultimo
Cass., n. 12759/2022), restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie concernenti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento in quanto atto prodromico all'esecuzione ed estraneo all'esecuzione forzata (Cass., ss.uu., nn. 16982/2022, 8770/2016, 23832/2007).
In conclusione, la peculiare natura della cartella di pagamento non impedisce l'emissione e la notifica della stessa anche dopo il deposito della domanda di concordato preventivo, non costituendo l'inizio della procedura esecutiva che è bensì rappresentato dal pignoramento.
La diversa impostazione dogmatica proposta da Cass., ss.uu., n. 33408/2021, secondo cui la notifica della cartella sarebbe incompatibile con la procedura di concordato, non può essere più considerata attuale non solo perché mal si coordina con i principi affermati nelle citate numerose decisioni, ma anche perché essa non risulta più compatibile con la non impugnabilità del ruolo e dell'estratto di ruolo introdotta dal D.L. n.
146/2021.Se la notifica della cartella è il primo atto impositivo, solo la notificazione al curatore e al debitore ne consente l'impugnazione, non essendo più consentito (se non in casi limitati) impugnare il ruolo o l'estratto di ruolo che menzioni l'atto, alla luce dello ius superveniens costituito dall'art.
3-bis, d.l. n. 146/2021 (con inserimento di un comma 4-bis all'art. 12, d.p.r. n. 602/1973), convertito in l. n. 215/2021. Tali sono anche i principi statuiti da ultimo dalla Corte di Cassazione con ordinanza 25.10.2022, n. 31560.
Assorbito ogni altro motivo
La Corte condanna l'appellante alle refusione delle spese del grado che qui si liquidano in € 3.000,00 oltre oneri come per legge in favore dell'AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese come in parte motiva
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NG NE, AT
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3556/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15378/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133569682000 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI
ENERGETICI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220133569682000 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 15378/9/2023 pronunciata il 08.11.2023 e depositata in segreteria il successivo 22.12.2023 nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 15814/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma, compensando le spese di giudizio, dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente ai crediti iscritti a ruolo da parte dell'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI ROMA 1 in esito al ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.P.A. avverso la cartella di pagamento n. 09720220133569682000 notificata il 20.09.2022 dall'AGENZIA DELLE ENTRATE
- RISCOSSIONE, alla quale erano sottese le iscrizioni a ruolo n. 2022/002528 e n. 2022/002311 operate dall'ente impositore di cui sopra.
Avverso detta pronuncia, non notificata, proponevano appello la società la quale chiedeva la riforma della sentenza e l'annullamento dell'atto opposto reiterando le eccezioni già formulate in sede di ricorso introduttivo e nello specifico a)violazione degli artt. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 16-ter D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, nella parte in cui il giudice a quo non aveva ravvisato l'integrale illegittimità della cartella per aver l'ADER notificato tale atto da un indirizzo di posta elettronica che non figurava in alcuno dei pubblici registri prescritti per le notifiche telematiche nonché b) illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 168, comma 1, L.F. e del principio della par condicio creditorum, per non aver la CGT di I Grado di
Roma declarato l'integrale illegittimità della cartella, nonostante la stessa fosse stata notificata ad un soggetto sottoposto a concordato preventivo.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, di riformare la sentenza e dichiarare la nullità della cartella impugnata ponendo a carico del contribuente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex art. 33, comma 1, del D.lgs. nr. 546/92
Evocata in giudizio si costituiva l'appellata AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI - UFFICIO
DELLE DOGANE DI ROMA 1 insistendo per il proprio difetto di legittimazione processuale e, per l'effetto, per l' estraneità al giudizio e l'estromissione da esso atteso che le contestazioni mosse attenevano esclusivamente a vizi della cartella e non anche al merito della pretesa. Si costituiva altresì l'ADER che, deducendo ampiamente sulle avverse lagnanze, come da libello difensivo depositato, reiterava le eccezioni già formulate dinanzi al primo Giudice e concludeva per la conferma della sentenza gravata, della legittimità dell'atto impositivo nei limiti degli importi non oggetto di sgravio a seguito della definizione agevolata i ex art. 1, comma 186 e ss., Legge n. 197/2022 delle liti relative agli atti sanzionatori ed intervenuta nelle more del giudizio di I grado, con vittoria di spese processuali e distrazione in favore del difensore costituito antistatario. .
Chiedeva la trattazione della controversia in pubblica udienza ex art. 33, comma 1, del D.lgs. nr. 546/92.
Con memorie illustrative depositate il 09.01.2026 parte appellante meglio precisava i motivi di appello.
Nella seduta del 21 gennaio 2026 la Corte, esaurita la trattazione in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva come l'appello sia infondato.
La pronuncia impugnata si rivela scevra da ogni possibile vizio di sorta sia in fatto che diritto e oltremodo corretta e condivisibile. Circa l'eccezione attinente il preteso vizio di nullità della notifica della cartella in quanto inviata da indirizzo pec non incluso nei pubblici registri IPA, premesso che si verte in caso di nullità
e non di insistenza e che non può essere dichiarata la nullità della notificazione, malgrado l'irritualità della stessa, se l'atto è venuto a conoscenza del destinatario come nel caso che ricorre ove l'avvenuta proposizione dell'opposizione per cui qui è causa ha avuto effetto sanante dell'eventuale vizio contestato
(Cass. 2961/2021), la giurisprudenza, anche della Suprema Corte, ha ormai chiarito in modo costante e consolidato che la necessità che l'indirizzo del contribuente sia ricompreso nel registro INI-PEC riguarda il destinatario e non il mittente l'art. 26, comma 2, del D. lgs. nr. 68/2005, il quale prevede la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al DPR 68/2005 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. inoltre, nel caso in esame la notifica della cartella è avvenuta da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione mediante l'invio di busta telematica dall'indirizzo pec contenente il dominio registrato e non vi è dubbio circa la riferibilità del messaggio al mittente descritto e, in particolare, a quello corrispondente al dominio registrato (Cassazione n. 982/2023 del 16.01.2023).
Del pari è infondato il secondo motivo di appello. Come già correttamente statuito dal giudice di prima istanza, alcuna violazione dell'art. 168 L.F. è dato ravvisare nell'operato dell'ADER. Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal D.P.R. n. 602/1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare all'esecuzione e assolve alle funzioni svolte dalla notificazione del titolo e del precetto. La disposizione dell'art. 50 del citato decreto “depone univocamente in tal senso” (Cass., n.
3021/2018). È indirizzo confermato dalla Corte (Cass., n. 22211/2019) che l'inizio dell'azione esecutiva, vietata dall'art. 168, L.F., deve ricondursi non alla emissione ed alla notifica della cartella di pagamento, ma soltanto all'inizio della vera e propria procedura esecutiva. La giurisprudenza del resto, nel delimitare i confini della giurisdizione tributaria, ha ribadito che solo con l'atto di pignoramento inizia l'esecuzione con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario;
derivandone altresì che la cartella esattoriale non rientra nel divieto di cui all'art. 168, L.F., il quale impedisce solo le azioni proprie del processo esecutivo (da ultimo
Cass., n. 12759/2022), restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie concernenti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento in quanto atto prodromico all'esecuzione ed estraneo all'esecuzione forzata (Cass., ss.uu., nn. 16982/2022, 8770/2016, 23832/2007).
In conclusione, la peculiare natura della cartella di pagamento non impedisce l'emissione e la notifica della stessa anche dopo il deposito della domanda di concordato preventivo, non costituendo l'inizio della procedura esecutiva che è bensì rappresentato dal pignoramento.
La diversa impostazione dogmatica proposta da Cass., ss.uu., n. 33408/2021, secondo cui la notifica della cartella sarebbe incompatibile con la procedura di concordato, non può essere più considerata attuale non solo perché mal si coordina con i principi affermati nelle citate numerose decisioni, ma anche perché essa non risulta più compatibile con la non impugnabilità del ruolo e dell'estratto di ruolo introdotta dal D.L. n.
146/2021.Se la notifica della cartella è il primo atto impositivo, solo la notificazione al curatore e al debitore ne consente l'impugnazione, non essendo più consentito (se non in casi limitati) impugnare il ruolo o l'estratto di ruolo che menzioni l'atto, alla luce dello ius superveniens costituito dall'art.
3-bis, d.l. n. 146/2021 (con inserimento di un comma 4-bis all'art. 12, d.p.r. n. 602/1973), convertito in l. n. 215/2021. Tali sono anche i principi statuiti da ultimo dalla Corte di Cassazione con ordinanza 25.10.2022, n. 31560.
Assorbito ogni altro motivo
La Corte condanna l'appellante alle refusione delle spese del grado che qui si liquidano in € 3.000,00 oltre oneri come per legge in favore dell'AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese come in parte motiva