Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento agevolazione prima casa

    La Corte ha ritenuto che, secondo la normativa vigente e la giurisprudenza prevalente, l'agevolazione "prima casa" è condizionata alla non titolarità di altra casa di abitazione nel comune, senza più il requisito dell'idoneità. La locazione dell'immobile pre-posseduto non integra un'inidoneità oggettiva tale da giustificare il beneficio, trattandosi di una indisponibilità giuridica temporanea dipendente dalla volontà del proprietario. Inoltre, il contribuente non ha fornito prova sufficiente della composizione del nucleo familiare e dell'inidoneità qualitativa dell'immobile posseduto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine
    Numero : 3
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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