TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica, ha emesso, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza di discussione del 10/12/2025, la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7570/2024, tra
c.f./p. iva , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MOLFESE DIEGO, come in atti domiciliato,
-parte attrice-
e:
c.f. , rappresentato e difeso in proprio, come in atti CP_1 C.F._2
domiciliata,
-parte convenuta-
Conclusioni delle parti: per parte attrice: note conclusive depositate il 4.12.2025 per parte convenuta: note conclusive depositate il 21.11.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore – premesso di essere stato assistito professionalmente dall'avvocato convenuto in relazione alla compravendita di un immobile sito in
Monza, viale Adda 55, di proprietà di che lo aveva promesso in vendita all'odierno attore Pt_2
in data 3.3.2014 – ha agito per la condanna del legale al risarcimento danni per la perdita economica
1 subita, pari ad euro 109.894,00, versati dall'attore alla proprietà, in conseguenza degli obblighi scaturiti dal preliminare, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti ex art. 2043 c.c., a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute, che lo avevano reso invalido al 100%, aggravatesi nel corso degli anni, proprio in ragione della perdita economica subita correlata alla mancata acquisto dell'immobile oggetto del preliminare.
In particolare, l'attore ha lamentato la responsabilità professionale ex art. 1176 II co. c.c., in capo al legale che lo aveva assistito, sotto un duplice profilo: a) la mancata corretta conduzione da parte della professionista incaricata di svolgere le trattative, volte a definire bonariamente la vendita con la parte venditrice, nell'ambito della procedura di mediazione, avviata dalla parte promittente venditrice per sciogliersi dal contratto preliminare di vendita, e conclusasi con esito negativo;
b) nella mancata proposizione dell'azione prevista dall'art. 2932 c.c. di cui l'attore non era stato mai informato dal legale, in violazione del dovere di informazione gravante sul professionista.
Si è costituita tardivamente la parte convenuta, la quale, con estesa allegazione ha contestato le domande attoree, chiedendone il rigetto. Ha in particolare sostenuto la correttezza della propria opera professionale, nell'assistere l'attore nella conduzione della trattativa immobiliare,
evidenziando: a) che l'esito negativo della mediazione avviata nei confronti della proprietà fosse dipesa dal deterioramento dei rapporti tra le parti, in conseguenza dei pregressi inadempimenti del promissario acquirente/odierno attore e che l'esito negativo della mediazione fosse dipeso dalle condizioni proposte dall'attore per trovare un accordo, non accettate dalla parte promittente venditrice;
b) che non vi fossero in alcun modo i presupposti per avviare proficuamente una azione
ex art. 2932 c.c. nei confronti della proprietà, stanti i pregressi inadempimenti dello stesso attore,
l'impossibilità per l'attore di corrispondere per intero il prezzo pattuito, e tenuto conto delle anomale pattuizioni relative al corrispettivo previste nel preliminare (ove considerevole parte del prezzo doveva essere pagato, come indicato nella prima versione del preliminare del 3.3.3014, con girata di
2 vari effetti cambiari emessi a favore della di cui l'attore è stato Controparte_2
amministratore, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 13.03.2018).
Alla prima udienza di comparizione del 3.4.205, il giudice, verificata la tardiva costituzione della parte convenuta, riservava alla fase decisionale la verifica di quali produzioni documentali della convenuta potessero essere ammessi come prove contrarie, atteso che la costituzione era avvenuta entro la scadenza del termine di cui all'art. 171 ter c.p.c.
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali inammissibili le istanze istruttorie pure articolate dalle parti per le ragioni di cui alla ordinanza emessa in data 3.4.2025.
***
La domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Come è noto “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola,
obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna
alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo
conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può
essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente,
ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e,
in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale
criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato
dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività
esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato
dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base
di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe
stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non
3 censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici” (ex
pluribus Cass. 2836/2002; Cass. 11901/2002; Cass. 5153/2003; Cass. 10966/2004; Cass.
16846/2005; Cass. 6967/2006; Cass. 974/2007; Cass. 20828/2009; Cass. 12354/2009; Cass.
2638/2013; Cass. 3355/2014; Cass. 10526/2015; Cass. 2638/2016).
Secondo tale consolidato orientamento, essendo l'obbligazione dell'avvocato qualificata come obbligazione di mezzi, grava, quindi, sul soggetto che si duole della responsabilità del legale l'onere di provare, in caso di contestazione di condotte omissive che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, egli avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni con ragionevole elevata probabilità, sicché è compito del giudice del merito la valutazione in chiave necessariamente probabilistica della fondatezza di tale doglianza.
Nel caso di specie, tale nesso eziologico non risulta non solo provato, ma invero neanche allegato con precisione. Il nucleo essenziale delle contestazioni che l'attore muove al legale convenuto muove su due profili principali, già sopra enucleati: a) l'esito infausto della mediazione condotta con la proprietà, avviata nel marzo 2018, conclusasi, con esito negativo, nel maggio 2018,
e finalizzata rimodulare i termini e le condizioni del preliminare;
b) il mancato esperimento, e la mancata informativa circa l'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare, ex 2932 c.c., di cui l'attore non era stato reso edotto dalla convenuta
Entrambe le contestazioni risultano ampiamente infondate.
Con riferimento alla mediazione, basti ricordare brevemente che tale istituto, introdotto dal
D.Lgs. 28/2010, che si annovera tra gli istituti delle c.d. A.D.R. (“alternative dispute resolutions”), è
caratterizzato da un procedimento che si svolge, alla presenza personale delle parti, innanzi ad un mediatore specializzato, che agevola e favorisce il confronto delle parti, favorendo una soluzione conciliativa. Il procedimento è caratterizzato, dunque, da assenza di particolari formalità, riservatezza ed immediatezza, proprio al fine di facilitare il dialogo delle parti con l'ausilio del mediatore.
4 Tale postura dell'istituto rende evidente come i reali ed effettivi domini del procedimento siano sempre le stesse parti, che vengono coinvolte direttamente, essendo pure tenute alla comparizione personale, pur potendosi farsi assistere e coadiuvare da legali o altri tecnici.
Ne consegue che, essendo la convenuta sprovvista di rappresentanza sostanziale dell'attore,
che non ha agito come suo procuratore sostanziale, non può imputarsi al legale oggi convenuto, che all'epoca della mediazione assisteva professionalmente l'odierno attore, l'esito infruttuoso della mediazione, atteso che, da un lato, era la stessa parte attrice che, nello svolgimento della mediazione,
avrebbe potuto e dovuto articolare l'iter del procedimento formulando proposte rientranti nell'area di gradimento anche della propria controparte al fine di perfezionare l'operazione immobiliare oggetto del preliminare;
dall'altro lato, va considerato che l'esito positivo della mediazione è comunque quello di un accordo amichevole tra tutte le parti, e, nella specie, presupponeva il consenso non solo dell'odierno attore, ma anche della parte promittente venditrice, rispetto al quale, tuttavia, il legale del sig. non aveva alcun margine di concreta incisione. Pt_1
Con riferimento alla omessa proposizione dell'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare, la parte attrice avrebbe dovuto dare la prova – alla stregua di criteri di natura probabilistica – che l'azione, da intraprendere e non intrapresa, fosse, non solo astrattamente ed in linea teorica percorribile, ma, anche in concreto, fondata. E solo allora invocare una possibile responsabilità professionale dell'avvocato.
Una simile prova, tuttavia, non solo non è stata fornita, ma neppure invero allegata dall'attore.
La sentenza n. 5600/2020 del 21/09/2020 emessa dal Tribunale di Milano (doc. 8 fasc.
attoreo), che ha rigettato le azioni di simulazione e di revocatoria ordinaria promosse dall'odierno attore nei confronti della promittente venditrice dell'immobile, e della terza acquirente, Pt_2
analizzando funditus la operazione immobiliare oggetto di causa, e Controparte_3
negando la tutela dell'actio pauliana all'odierno attore, ha infatti chiaramente posto in evidenza le
5 serie anomalie della operazione immobiliare intercorsa tra le parti, dubitando della esistenza stessa del credito (da restituzione del corrispettivo versato in esecuzione degli obblighi del preliminare)
vantato dall'odierno attore nei confronti della promittente venditrice, e che oggi l'attore intenderebbe recuperare nei confronti del legale che lo aveva assistito nelle trattative con la parte promittente venditrice. In particolare, a pag. 15 della sentenza del Tribunale di Milano si legge: “ove nell'atto di
citazione (ndr., della parte si fa genericamente cenno ad un asserito credito “come portato Pt_1
dal preliminare di acquisto inadempiuto”, si deve osservare sul punto che siffatta pretesa (si
ribadisce, non azionabile nella presente sede, posto che l'accertamento sulla sorte, la validità e
l'efficacia del contratto preliminare, è estranea al presente giudizio) è generica sia in punto di
quantum che di an, attese le circostanziate controdeduzioni della convenuta in ordine CP_4
all'omesso pagamento delle cambiali alle scadenze, al mancato pagamento delle spese condominiali,
a fronte dell'utilizzo dell'immobile in cui l'attore aveva pertanto anticipatamente ottenuto
l'immissione in possesso”.
Tale incertezza circa la stessa esistenza di un credito del nei confronti della parte Pt_1
promittente venditrice dell'immobile di cui al preliminare di vendita del 3.3.2014, ed oggetto di recesso, non può che riverberarsi anche in questa sede processuale, in quanto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità professionale del professionista, per avere omesso di intentare l'azione ex art. 2932 c.c. nei confronti della proprietà, presupponeva la prova – non fornita dall'attore – circa l'effettivo adempimento del nei confronti della parte promittente Pt_1
venditrice dell'immobile.
In realtà, non solo emerge dalla medesima sentenza, che a fronte del recesso del preliminare,
inviata dalla proprietà e ricevuta da il 4.08.2018, quest'ultimo, lungi dal richiedere Pt_1
l'adempimento, ventilando l'azione costitutiva ex art. 2932 c.c., - azione molto rischiosa per l'attore in quanto avrebbe richiesto la rigorosa prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo previsto nel
6 preliminare - ha invece replicato alla proprietà con missiva dell'08.08.2018, deducendo, “a sua volta
l'inadempimento in capo alla e domandando la restituzione del doppio della caparra Pt_2
ricevuta e “di tutti i successivi importi da Lei incassati a tutt'oggi a qualunque titolo in esecuzione
del preliminare di cui sopra, con riserva di azione risarcitoria per i danni subiti e subendi” (pag. 14
sentenza).
Del resto, che le modalità di pagamento del corrispettivo pattuito nel preliminare per il trasferimento immobiliare fossero anomale – con dubbio, ampiamente obliterato dalla sentenza del tribunale meneghino, circa la sussistenza di un effettivo pagamento dell'odierno attore alla promittente venditrice - lo si deduce altresì anche dalla mera lettura delle modalità di pagamento descritte nella prima versione del contratto preliminare del 3.3.2014 (doc. 1 fasc. attoreo, punto n. 2),
in cui gran parte del corrispettivo dell'immobile è previsto che “sarà pagato” con girata di effetti cambiari emessi da vari soggetti “nei confronti della società (società Controparte_2
facente capo a parte promittente acquirente)”, e che risulta dichiarata fallita dal Tribunale di Milano
(con sentenza emessa il 13.03.2018), configurandosi dunque in capo all'odierno attore un -
potenzialmente rilevante- atto distrattivo dell'attivo mobiliare da destinare alla massa concorsuale.
Conclusivamente, per ciò che in questa sede rileva, le numerose opacità della vicenda immobiliare per cui è causa, e l'assenza di prova circa l'effettivo adempimento dell'odierno attore rispetto alle obbligazioni di pagamento del prezzo per il trasferimento dell'immobile su di esso gravanti in forza del preliminare, impedivano la promuovibilità stessa dell'azione di cui all'art. 2932
c.c., (tant'è che lo stesso odierno attore preferì contestare alla parte promittente venditrice, a sua volta,
l'inadempimento, richiedendo la restituzione di quanto versato).
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
La totale infondatezza delle tesi avanzate dalla parte attrice, che promana dalla inconsistenza
in iure delle tesi giuridiche sostenute, contrarie a granitici e basilari principi di diritto, giustifica la
7 applicazione del disposto previsto dall'art. 96, III co. c.p.c., comma aggiunto dalla riforma del giugno del 2009 del codice di rito, la quale ha introdotto anche nel nostro ordinamento una forma di danno c.d. punitivo, che il Giudice può adottare ex officio in ipotesi di iniziative giudiziarie palesemente defatiganti tali da concretizzarsi in un abuso del processo, contrario ai doveri di lealtà e probità
previsti dall'art. 88 c.p.c. (ex pluribus, Cass. 3376/2016; Cass. 18057/2016).
Con riferimento al quantum, si ritiene che sia corrispondente ad equità la determinazione di una somma, equitativamente determinata, nella metà delle spese legali appresso liquidate.
Sussistono infine i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'u.c. dell'art. 96
c.p.c., introdotto dalla c.d. riforma Cartabia, e finalizzato a disincentivare liti temerarie.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
Esse sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M.
Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi ai valori minimi per lo scaglione di riferimento (da 52.000,00 a 260.000,00 euro), per tutte le fasi processuali, inclusa quella istruttoria,
stante il deposito delle memorie istruttorie e l'articolazione di mezzi istruttori, benchè non ammessi,
e tenuto conto dell'attività in concreto svolta e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
a) Rigetta le domande di parte attrice;
b) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta di una somma ai sensi dell'art. 96 III co. c.p.c., pari alle metà delle spese di lite complessivamente liquidate appresso;
c) condanna parte attrice al pagamento in favore della delle ammende della somma di euro Pt_3
1.000,00;
8 d) condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese processuali, che si liquidano ed euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, ove dovuti per legge.
Così deciso in Monza, 11/12/2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
9