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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GIUSEPPA, Presidente DOLCI ALESSANDRA, Relatore DEGRASSI MARGHERITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4714/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 0319596.29-08-2025.U IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RICHIESTE DELLE PARTI
Con il ricorso rubricato al numero 4714/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego parziale emesso all'esito dell'istanza di autotutela avverso la comunicazione di rettifica ai sensi dell'art. 36 ter DPR n. 600/73 sul mod 730/22. In particolare, l'Ufficio disconosceva: 1) le detrazioni di oneri derivanti da spese di istruzione universitaria della figlia;
2) le detrazione di oneri derivanti da canoni di locazione per esigenze universitarie della figlia;
3) le detrazioni per complessivi euro 41.961,00 per imposte versate in Norvegia negli anni 2016, 2019 e 2020.
All'esito dell'istanza di autotutela l'Amministrazione Finanziaria riconosceva la detrazione degli oneri derivanti dall'istruzione universitaria della figlia del contribuente e il credito per le imposte versate in Norvegia negli anni 2016 e 2019.
In sede di ricorso il contribuente non muoveva contestazioni in merito al disconoscimento del credito rappresentato dai canoni di locazione versati per la figlia ed il petitum si limitava al disconoscimento del credito d'imposta sul reddito prodotto in Norvegia per l'anno 2020 dell'importo di euro 21.866,00.
Ciò premesso deduceva:
- che contrariamente all'assunto dell'Ufficio era stato rispettato il principio di competenza, poiché il calcolo del credito d'imposta complessivo e la liquidazione dell'ammontare sono stati effettuati sulla base delle risultanze reddituali relative all'annualità 2020 nel pieno rispetto dell'art. 165 TUIR;
- che non vi è un termine decadenziale per l'utilizzo in detrazione del credito d'imposta di cui all'art. 165 TUIR, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito;
- che è stata fornita all'Amministrazione tutta la documentazione attestante la spettanza del credito. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio ribadendo la legittimità del proprio operato.
In particolare, evidenziava che il 4 comma dell'art. 165 TUIR stabilisce che la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui appartiene il reddito prodotto all'estero. Solo nel caso in cui il pagamento si verifichi successivamente alla presentazione della dichiarazione il credito spettante dovrà essere richiesto in detrazione nella prima dichiarazione utile rispetto al momento di cui si renderà definitiva l'imposizione all'estero.
Nel caso in esame l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione mod 730/22 risulta tardiva, ciò sia in base alla circolare n. 9/E del 5 marzo 20215, ma anche sulla base del dettato normativo rappresentato dall'ottavo comma dell'art. 165, secondo cui la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. Nel caso in esame il contribuente non ha indicato alcun credito nell'annualità 2020 e pertanto non gli spetta la detrazione. A sostegno della propria tesi l'Ufficio citava giurisprudenza di merito favorevole. Infine, secondo l'Ufficio nella documentazione prodotta non sono emersi elementi tali da giustificare l'esposizione del credito nella dichiarazione mod 730/22 anziché nel mod 730/21. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria il ricorrente citava giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole alla tesi sostenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Questa Corte condivide le pronunzie di merito citate dal ricorrente ed afferenti casi analoghi che coinvolgono colleghi del contribuente anch'essi lavoratori dipendenti della società Società_1 distaccati all'estero (vds. in particolare Sentenza n. 115/2024, Sentenza n. 4542/2025 e Sentenza n. 4538/25 ). Secondo la citata giurisprudenza di merito l'art. 165 TUIR non prevede alcun termine decadenziale per usufruire della detrazione, salvo naturalmente l'ordinario termine decennale di prescrizione.
Quanto al richiamo del comma 8 dell'art. 165 del TUIR che, secondo l'Ufficio, giustificherebbe il mancato riconoscimento della detrazione poiché nella dichiarazione relativa all'annualità 2020 non viene indicato alcun credito d'imposta, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il seguente principio:
"In tema di divieto di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato previsto dalle Convenzioni internazionali, come la Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano quella versata al fisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi prodotti all'estero, in quanto la norma interna di cui all'art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, interpretata alla luce degli artt. 117, comma 1, Cost., 75 d.P.R. n. 600 del 1973 e 169 d.P.R. n. 917 del 1986, non può limitare l'efficacia precettiva di quelle internazionali pattizie o porsi con esse in contrasto, dovendosi a queste attribuire prevalenza, ove più favorevoli al contribuente.”
( vds ex multis sez. 5 - , Ordinanza n. 16699 del 23/06/2025 ):
La circostanza che l'Ufficio abbia in parte riconosciuto le detrazione ed a sua volta il contribuente in merito ad altre riprese ne abbia riconosciuto la non spettanza, oltre alla natura controversa della questione, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 09 febbraio 2026
Il Relatore Dott.ssa Alessandra Dolci
Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GIUSEPPA, Presidente DOLCI ALESSANDRA, Relatore DEGRASSI MARGHERITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4714/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 0319596.29-08-2025.U IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RICHIESTE DELLE PARTI
Con il ricorso rubricato al numero 4714/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego parziale emesso all'esito dell'istanza di autotutela avverso la comunicazione di rettifica ai sensi dell'art. 36 ter DPR n. 600/73 sul mod 730/22. In particolare, l'Ufficio disconosceva: 1) le detrazioni di oneri derivanti da spese di istruzione universitaria della figlia;
2) le detrazione di oneri derivanti da canoni di locazione per esigenze universitarie della figlia;
3) le detrazioni per complessivi euro 41.961,00 per imposte versate in Norvegia negli anni 2016, 2019 e 2020.
All'esito dell'istanza di autotutela l'Amministrazione Finanziaria riconosceva la detrazione degli oneri derivanti dall'istruzione universitaria della figlia del contribuente e il credito per le imposte versate in Norvegia negli anni 2016 e 2019.
In sede di ricorso il contribuente non muoveva contestazioni in merito al disconoscimento del credito rappresentato dai canoni di locazione versati per la figlia ed il petitum si limitava al disconoscimento del credito d'imposta sul reddito prodotto in Norvegia per l'anno 2020 dell'importo di euro 21.866,00.
Ciò premesso deduceva:
- che contrariamente all'assunto dell'Ufficio era stato rispettato il principio di competenza, poiché il calcolo del credito d'imposta complessivo e la liquidazione dell'ammontare sono stati effettuati sulla base delle risultanze reddituali relative all'annualità 2020 nel pieno rispetto dell'art. 165 TUIR;
- che non vi è un termine decadenziale per l'utilizzo in detrazione del credito d'imposta di cui all'art. 165 TUIR, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito;
- che è stata fornita all'Amministrazione tutta la documentazione attestante la spettanza del credito. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio ribadendo la legittimità del proprio operato.
In particolare, evidenziava che il 4 comma dell'art. 165 TUIR stabilisce che la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui appartiene il reddito prodotto all'estero. Solo nel caso in cui il pagamento si verifichi successivamente alla presentazione della dichiarazione il credito spettante dovrà essere richiesto in detrazione nella prima dichiarazione utile rispetto al momento di cui si renderà definitiva l'imposizione all'estero.
Nel caso in esame l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione mod 730/22 risulta tardiva, ciò sia in base alla circolare n. 9/E del 5 marzo 20215, ma anche sulla base del dettato normativo rappresentato dall'ottavo comma dell'art. 165, secondo cui la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. Nel caso in esame il contribuente non ha indicato alcun credito nell'annualità 2020 e pertanto non gli spetta la detrazione. A sostegno della propria tesi l'Ufficio citava giurisprudenza di merito favorevole. Infine, secondo l'Ufficio nella documentazione prodotta non sono emersi elementi tali da giustificare l'esposizione del credito nella dichiarazione mod 730/22 anziché nel mod 730/21. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria il ricorrente citava giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole alla tesi sostenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Questa Corte condivide le pronunzie di merito citate dal ricorrente ed afferenti casi analoghi che coinvolgono colleghi del contribuente anch'essi lavoratori dipendenti della società Società_1 distaccati all'estero (vds. in particolare Sentenza n. 115/2024, Sentenza n. 4542/2025 e Sentenza n. 4538/25 ). Secondo la citata giurisprudenza di merito l'art. 165 TUIR non prevede alcun termine decadenziale per usufruire della detrazione, salvo naturalmente l'ordinario termine decennale di prescrizione.
Quanto al richiamo del comma 8 dell'art. 165 del TUIR che, secondo l'Ufficio, giustificherebbe il mancato riconoscimento della detrazione poiché nella dichiarazione relativa all'annualità 2020 non viene indicato alcun credito d'imposta, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il seguente principio:
"In tema di divieto di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato previsto dalle Convenzioni internazionali, come la Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano quella versata al fisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi prodotti all'estero, in quanto la norma interna di cui all'art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, interpretata alla luce degli artt. 117, comma 1, Cost., 75 d.P.R. n. 600 del 1973 e 169 d.P.R. n. 917 del 1986, non può limitare l'efficacia precettiva di quelle internazionali pattizie o porsi con esse in contrasto, dovendosi a queste attribuire prevalenza, ove più favorevoli al contribuente.”
( vds ex multis sez. 5 - , Ordinanza n. 16699 del 23/06/2025 ):
La circostanza che l'Ufficio abbia in parte riconosciuto le detrazione ed a sua volta il contribuente in merito ad altre riprese ne abbia riconosciuto la non spettanza, oltre alla natura controversa della questione, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 09 febbraio 2026
Il Relatore Dott.ssa Alessandra Dolci
Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli