Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05223/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5223 del 2022, proposto da
FE IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Rossi, Mariachiara Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI POZZUOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Starace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell'ordinanza n. 304 del 16.9.2022, ritualmente notificata al ricorrente in data 20.9.2022, a mezzo della quale il Comune di Pozzuoli ordinava al ricorrente la demolizione ed il ripristino delle opere realizzate in Pozzuoli, alla via Napoli, alt. civ. n. 85, senza il prescritto permesso di costruire e perciò abusive consistenti nella “ installazione di un cancello in ferro di dimensioni mt 3,00 x 2,50 circa, costituito da due battenti in ferro, fissati ai due lati su piloni. Lo stesso è stato collocato a chiusura di un varco delle stesse dimensioni, adiacente alla pubblica strada di via Napoli ” nonché il pagamento della somma di euro 20.000 ex art. 31 del Dpr 380/01, comma 4 bis.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa TA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità dell’ordinanza emessa dal Comune di Pozzuoli n. 304 del 16 settembre 2022 con la quale è stato ingiunta al ricorrente la demolizione ed il ripristino delle opere eseguite in Via Napoli, n. 85 sull’immobile di sua proprietà.
In particolare, le opere abusive sono consistite nell’installazione di un cancello di ferro di dimensioni mt 3,00 per 2,50 circa, costituito da due battenti in ferri, fissati ai due lati su piloni, a chiusura di un varco delle stesse dimensioni adiacente alla pubblica strada di Via Napoli.
2. Il ricorrente deduce l’illegittimità della impugnata affermando che le esigue dimensioni dell’opera non comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e dunque rientrerebbero nel genus delle attività di edilizia libera ( primo motivo ), che il provvedimento sarebbe affetto da difetto di istruttoria e motivazione ( secondo motivo ), ed in ogni caso erroneamente emesso ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 pur ricorrendo la diversa fattispecie dell’art. 27 del medesimo decreto ( terzo motivo ).
Secondo la prospettiva del ricorrente, di tale opera non poteva disporsi la demolizione ma, al più, si sarebbe dovuta applicare nei confronti dei proprietari la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380 del 2001 non essendo necessaria neanche l’autorizzazione paesaggistica.
3. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in giudizio istando per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis, c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che le censure, così come sopra sintetizzate, non sono fondate.
6.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono suscettibili di esame congiunto stante la loro intima connessione.
In primo luogo, non è fondata la censura con cui è contestato il rilievo urbanistico e paesaggistico delle opere abusive, al fine di individuare un diverso regime sanzionatorio più mite rispetto alla disposta demolizione.
Al riguardo, va rilevato che l’intero territorio comunale di Pozzuoli è stato sottoposto a vincolo paesaggistico con D.M. 12/9/1957 e che le opere in argomento risultano sprovviste della necessaria autorizzazione paesaggistica.
L’intervento di cui è stata disposta la demolizione, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, risulta idoneo a modificare ed alterare in maniera permanente l’aspetto esteriore del territorio e l’applicazione della sanzione demolitoria è doverosa ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) in quanto, come disposto dal successivo art. 32 co. 3 del medesimo T.U., qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico è da qualificarsi almeno come “variazione essenziale” e, in quanto tale, è suscettibile di esser demolito ai sensi dell’art. 31 co. 1, T.U. ed. cit. (art. 32 co. 3 T.U. ed.: «gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali»), (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VI, 26 agosto 2024, n. 4665).
In ogni caso, per poter eseguire interventi edilizi su immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica anche ai sensi dell’art. 22 comma 6 d.p.r. n. 380/2001 in tema di interventi subordinati a denuncia di inizio attività, occorre acquisire il preventivo rilascio del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo, che nella specie non risulta peraltro mai richiesto.
6.2. Del pari infondate sono le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione.
L’assenza del titolo edilizio rende del tutto legittima l’ingiunzione demolitoria, quale atto dovuto e rigorosamente vincolato, che si pone quale conseguenza immediata e diretta della mera verifica dell’abusività degli interventi.
Nella specie, avuto riguardo all’abuso realizzato, correttamente il Comune ha comminato la sanzione ripristinatoria di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, qualificando l’intervento – posto in essere in area soggetta a vincolo paesistico – in assenza di titolo.
Sotto il profilo della motivazione, inoltre, la natura interamente vincolata dell’ordine di demolizione, che si pone quale conseguenza immediata e diretta della verifica dell’abusività degli interventi, esclude che l’Amministrazione debba compiere – e conseguentemente esplicitare in motivazione – una ponderazione tra gli interessi coinvolti, individuando un interesse pubblico – diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata – idoneo a giustificare l’ordine di demolizione (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. II, 27 gennaio 2025, n. 624).
6.3. Le censure dedotte con il terzo motivo non sono, infine, suscettibili di condivisione.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente all’inosservanza delle ordinanze di ripristino ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 non sarebbero applicabili le sanzioni previste per l’inottemperanza alle ordinanze ex art. 31 del medesimo d.P.R. n. 380/2001, e dunque neanche la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4 bis, il cui pagamento è invece stato ingiunto al ricorrente.
Il motivo non è fondato.
Osserva il Collegio che il potere-dovere del Comune di demolire immediatamente le opere risultate abusive ai sensi dell’art. 27, riguarda senz’altro le aree sottoposte a vincolo, disponendo la norma in parola che per ogni abuso realizzato in tali aree il Comune, nell’esercizio dei suoi poteri repressivi, deve senz’altro disporre il “ ripristino dello stato dei luoghi ”.
Quanto all’art. 31, comma 2 e comma 3, esso si riferisce ai casi in cui il Comune, non avendo statuito ed eseguito la materiale demolizione delle opere ai sensi dell’art. 27, abbia preferito emanare l’ingiunzione di demolizione, con la fissazione del termine di novanta giorni per la sua ottemperanza, decorso il quale il Comune acquisisce il bene al proprio patrimonio.
La differenza tra gli articoli 27 e 31 è costituita dunque dall’evenienza se il Comune si determini all’immediata demolizione o se fissi il termine di 90 giorni per la spontanea esecuzione da parte del responsabile dell’abuso.
Il ritardo della esecuzione d’ufficio da parte del Comune non elide affatto il suo perdurante obbligo di disporre la riduzione in pristino: si verifica la situazione di un provvedimento di cui si è in attesa della esecuzione, di per sé dovuta, e il cui ritardo comporta la responsabilità del funzionario omittente secondo le regole generali.
Una volta ravvisata la perduranza del dovere del Comune di disporre la riduzione in pristino, pur se non è materialmente subito disposta la demolizione secondo il dettato dell’art. 27, si devono verificare le ulteriori conseguenze, dovute al fatto che anche il responsabile dell’abuso non abbia demolito le opere abusive, entro il termine di novanta giorni.
In tali sensi, nel caso in esame in cui il provvedimento di demolizione è stato emesso ai sensi dell’art. 27 senza la contestuale determinazione dell’Amministrazione di disporre senza ritardo il ripristino dello stato dei luoghi, il richiamo all’art. 27 si deve intendere un mero lapsus calami , un mero errore materiale, dovendosi intendere l’ordine di demolizione come volto a non disporre l’immediata demolizione d’ufficio, ma come volto a fissare il termine per la spontanea ottemperanza da parte dei responsabili dell’abuso.
Anche in tal caso, quindi, si deve ritenere che resta fermo il dovere del Comune di dare seguito all’ordine di demolizione, con tutte le conseguenze previste dall’art. 31 (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VI, 4 ottobre 2021, n. 6190, cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. II, 26 febbraio 2024, n. 1892).
7. Per quanto fin qui osservato, è evidente l’infondatezza del ricorso che va pertanto respinto.
8. In considerazione della peculiarità della presente controversia e della natura interpretativa delle questioni esaminate sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL NA, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
TA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA EL | EL NA |
IL SEGRETARIO