Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 04/05/2026, n. 7973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7973 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07973/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14062/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14062 del 2024, proposto da NC OL OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Gualberto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, via Pietro Nenni n.2;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento recante prot. n. AOODGOSV registro ufficiale U. 0044649 del 07.11.2024 emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale si comunicavano la conclusione del procedimento ed il rigetto dell’istanza acquisita al protocollo n. 18279 del 28 luglio 2021, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento, ai fini della specializzazione di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, del “Curso en Atención a las necesidades específicas de apodo educativo en Educación Secundaria” denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato in data 22 maggio 2021, dalla Universidad San Jorge- Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel, ai sensi del D.lgs. n. 206/2007, recante attuazione della Direttiva CE/36/2005, secondo la quale è possibile richiedere in Italia il riconoscimento della formazione acquisita nel Paese membro ed ottenere la specializzazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria di II grado Italiana su posto di sostegno;
- nonché, di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la dichiarazione del 7 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, e 84, co. 4, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa CL FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Rilevato che:
con dichiarazione depositata il 7 aprile 2026 (non notificata alle altre parti), parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso all’uopo rinunciandovi, avendo la stessa aderito ai percorsi “INDIRE” di cui alla L. 29 luglio 2024, n. 106, previa rinuncia all’istanza con la quale è stato richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’insegnamento su posto sostegno, concludendo anche con richiesta di compensazione delle spese di lite;
l’amministrazione resistente, costituitasi il 29 gennaio 2025, non si è opposta alla dichiarazione di rinuncia al ricorso di parte ricorrente;
Ritenuto che:
- non è possibile dichiarare l’estinzione del presente giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) e 85 c.p.a., non essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84, co. 3, c.p.a. (nella specie la notifica della rinuncia al Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dell'udienza);
- tuttavia, anche ai sensi del disposto di cui al comma 4 del medesimo art. 84 (“Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”), la dichiarazione resa dalla difesa di parte testimonia la carenza di un interesse attuale alla decisione del merito;
- ne deriva, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4 c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER BI, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
CL FA, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| CL FA | ER BI |
IL SEGRETARIO