Decreto cautelare 9 dicembre 2025
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/03/2026, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04751/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15021 del 2025, proposto da:
IP HE Iduh, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa domanda cautelare
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 353, emanato in data 19/09/2025 dal Consolato Generale d'Italia a Lagos;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IG IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato a mezzo pec al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 8.12.2025 e depositato il giorno 9.12.2025, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa domanda cautelare:
- del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 353, emanato in data 19/09/2025 dal Consolato Generale d'Italia a Lagos;
- nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio dell’intimato Ministero, in data 9.12.2025, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso;
Rilevato che, in ultimo, il difensore della parte ricorrente, ivi comparso alla camera di consiglio del giorno 11.3.2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come altresì constatato a verbale in atti;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto della suddetta dichiarazione e per l’effetto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le debbano essere compensate, in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA ON, Presidente
IG IL, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG IL | NA ON |
IL SEGRETARIO