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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA SE ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 22/04/2021 ELla CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte EL Sostituto Procuratore generale, dott. EA Venegoni, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata, limitatamente al quarto motivo di ricorso e dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza EL ricorso nel resto, nonché conclusioni scritte nell'interesse ELlpmputato, con le quali si insiste per l'accoglimento EL ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3352 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 20/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza EL 22 aprile 2021 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato ER EA GR alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e patrimoniale attribuitigli, nei limiti che verranno infra esaminati, quale amministratore di fatto ELla ADN IM di IA AR & C. s.n.c., dichiarata fallita in data 10 maggio 2012. 2. Nell'interesse ELl'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo al tema ELla dimostrazione ELla qualifica di amministratore di fatto ELl'imputato, anche con riferimento al profilo ELlo sviluppo temporale di tale ruolo, sottolineando come la Corte territoriale abbia omesso di apprezzare tutti gli elementi a disposizione, alla luce ELle deduzioni svolte con l'atto di appello e ELla necessaria applicazione ELle regole ELla logica nello svolgimento ELle argomentazioni seguite. Si osserva: a) che il GR, marito ELl'amministratrice ELla ADN IM di IA AR & C. s.a.s., non era un soggetto estraneo e non aveva mai negato di essere a conoscenza ELl'attività ELla moglie e di essersi reso disponibile a svolgere attività ausiliarie in alcune occasioni;
b) che il ruolo ELla AR non era affatto stato meramente formale, come confermato dalla condanna riportata per gli stessi reati fallimentari ascritti al marito, con sentenza divenuta definitiva;
c) che il GR aveva da sempre lavorato in ambito immobiliare, aveva una competenza specifica ed era legale rappresentante di altre società, tutte operanti nel settore ELl'edilizia (la IC s.a.s., la DA.MA . s.a.s e la IM IC s.r.l.), che avevano lavorato anche all'interno EL cantiere nel quale si era svolta l'attività ELla società poi fallita;
d) che nel giugno 2010 il GR aveva assunto l'incarico di responsabile dei lavori in quest'ultimo cantiere. Alla luce dei superiori rilievi il ricorso critica la valutazione operata dalla Corte territoriale, che avrebbe eluso le considerazioni difensive, in relazione alle deposizioni dei testi SO, DEl'Agnese, Durante, Bellot, DE PU, in tal modo determinando anche una violazione EL criterio di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Sotto una distinta, ma concorrente prospettiva si critica la valutazione di irrilevanza ELla presenza di una amministratrice di diritto che, come il dibattimento aveva confermato, non era un semplice prestanome, avendo svolto attività gestoria in via esclusiva, continuativa e a tempo pieno, con la conseguenza che maggiormente rigoroso avrebbe dovuto essere l'apparato 1 argomentativo destinato ad individuare i compiti gestori ELl'imputato, la cui presenza nel cantiere e nella vita ELla società era, per quanto sopra detto, altrimenti spiegata. A questo riguardo, con riferimento al tema ELla ELega conferita dalla AR al GR ad operare su un conto corrente nell'agosto 2010 si sottolinea l'assenza di motivazione, quanto alla marginalità ELla vicenda, sia negli aspetti cronologici sia in quelli oggettivi. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al profilo ELla individuazione cronologica ELl'asserito ruolo di amministratore di fatto EL GR, per avere la Corte territoriale omesso di operare qualunque distinguo temporale, nonostante che i testimoni ascoltati avessero fatto tutti riferimento ad un periodo più circoscritto rispetto a quello indicato nel capo di imputazione, che si estende dalla data di costituzione ELla società sino alla data ELla dichiarazione di fallimento. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dimostrazione EL ruolo ricoperto dall'imputato con riguardo agli illeciti che gli sono attribuiti. Si osserva che, non essendo stata contestata alcuna ipotesi di concorso, l'atto di appello aveva sollevato la questione ELla individuazione ELle condotte materiali ascrivibili al GR anziché alla AR, dal momento che l'attribuzione di tutte le condotte stesse in forza EL richiamo all'art. 40, secondo comma, cod. pen. (anch'esso non indicato nel capo di imputazione) si era tradotto in un'evidente violazione EL diritto di difesa e EL contraddittorio. Si osserva, altresì, che, anche a voler superare il problema ELla modifica operata dalla sentenza di primo grado EL titolo di responsabilità, era comunque mancata la prova - e la motivazione correlata - in ordine al ruolo EL GR per l'intero arco temporale nel quale le condotte si sarebbero sviluppate e ELla consapevolezza ELle stesse, quali assunte dall'amministratore di diritto. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Rilevato che, secondo la sentenza impugnata, la condanna in primo grado riguarda la irregolare tenuta ELle scritture contabili e non quella, pure in origine contestata, di omessa tenuta, si osserva che la Corte territoriale si era soffermata sui profili - ormai irrilevanti per quanto detto - ELl'omessa tenuta EL libro giornale, EL libro degli inventari e ELla documentazione bancaria, laddove l'irregolare tenuta riguardava i registri contabili a fini IVA, sui quali si registrava il silenzio dei giudici di secondo grado. Fermi i superiori rilievi, osserva il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di affrontare il tema, argomentato in relazione alla prova documentale e 2 testimoniale raccolta, ELl'avvenuta consegna di tutta la documentazione bancaria, con la conseguenza che, al più, sarebbe stato possibile prospettare la sussistenza ELla bancarotta semplice documentale. Sotto ulteriore, distinto profilo si svolgono critiche rispetto alla ritenuta sussistenza ELl'elemento soggettivo, alla luce di considerazioni che, mutatis mutandis, si muovono nella medesima prospettiva EL terzo motivo, sia con riferimento alla violazione ELl'art. 521 cod. proc. pen., sia con riferimento alla mancanza di apparato argomentativo idoneo a giustificare la condanna EL GR per non avere impedito alla moglie di tenere i registri contabili a fini IVA in maniera irregolare e completa. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla qualifica di amministratore di fatto EL GR alla data ELle operazioni distrattive poste in essere dalla AR e alla necessaria sussistenza ELl'elemento soggettivo EL reato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi ELl'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte EL Sostituto Procuratore generale, dott. EA Venegoni, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata, limitatamente al quarto motivo di ricorso e dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza EL ricorso nel resto, nonché conclusioni scritte nell'interesse ELl'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento EL ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Al riguardo, occorre premettere, per comodità di esposizione, che secondo il consolidato orientamento ELla giurisprudenza di legittimità, il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria EL contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità EL caso concreto (Sez. 2, n. 32619 EL 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). In questa prospettiva - che rende logica e giuridicamente corretta l'affermazione ELla sentenza impugnata, secondo la quale le condotte ELl'imputato, isolatamente considerate non erano riconducibili al profilo ELl'amministratore di 3 società, mentre assumevano portata dimostrativa EL ruolo gestorio ove «complessivamente valutate e considerate» -, l'elemento unificante dei dati che verranno esaminati nel prosieguo, alla luce ELle critiche sollevate in ricorso, è rappresentato dal fatto che le condotte distrattive attribuite all'imputato consistono, come nella sostanza riconosce il ricorrente nell'incipit EL quinto motivo: a) in pagamenti non giustificati eseguiti, negli anni 2006 e 2007, in favore ELla società IM IC e nella IM DA.MA . s.a.s., ossia in favore di società pacificamente riconducibili al GR, che ne era il legale rappresentante;
b) in pagamenti non giustificati eseguiti in favore EL padre ELla AR, EL GR TE (nel periodo tra il 15 gennaio 2007 e il 22 febbraio 2008) nonché in favore di altre persone fisiche appartenenti alla cerchia familiare degli imputati. Ai fini che qui rilevano - ossia ai fini ELl'individuazione ELla logicità ELla motivazione che sorregge la responsabilità EL GR e in difetto di puntuali rilievi rispetto all'analitica ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado quanto alle singole operazioni distrattive (oltre si esaminerà la questione EL p.c. oggetto di distrazione, cui il quinto motivo dedica alcune considerazioni finali) -, il dato appare di assoluta centralità. Esso, infatti, sgretola la critica che vorrebbe il ricorrente comparso nella vita ELla società solo verso la fine EL 2008, alla luce EL narrato testimoniale, e comprova la logicità ELla conclusione dei giudici di merito fondata sulla solidità EL criterio ELl'interesse e dei dati che mostrano un coinvolgimento EL GR ab origine nella vita ELla società fallita (ossia il tema affrontato, in particolare, nel secondo e nel quinto motivo di ricorso, ma che attraversa comunque l'intero atto di impugnazione) con compiti - come puntualmente rilevato dalla sentenza di merito - rimasti inalterati nel tempo: ciò che spiega perché la Corte territoriale ritenga razionalmente le dichiarazioni EL teste DEl'Agnese confermative di quelle EL SO, a dispetto EL mutamento dei ruoli formali con i quali la difesa ha tentato di giustificare le condotte descritte dai testimoni. La sostanziale identità di ruolo EL ricorrente, solo nel giugno 2010 nominato responsabile dei lavori, laddove, prima, secondo la prospettazione difensiva, il GR sarebbe stato il rappresentante di altri soggetti giuridici imprenditoriali impegnati nel cantiere, comprova l'unitario ruolo di fatto di gestore ELla società ADN IM s.a.s. ELla quale si tratta. D'altra parte, a tacere EL dinamismo EL GR nelle trattative per l'acquisto EL terreno sul quale avrebbe dovuto essere realizzato l'immobile come pure per la vendita di alcun unità immobiliari, proprio il fatto che, secondo quanto dichiarato dal teste SO, egli avesse fatto intervenire in cantiere ELle imprese sconosciute al primo, ossia al direttore dei lavori, è argomento di assoluta 4 solidità logica con la quale il ricorso non si confronta in alcun modo, se non per considerarlo il presupposto ELla presenza EL ricorrente nel cantiere. Ma il punto è che rimasto priva di specifica confutazione proprio il rilievo ELla Corte territoriale, secondo la quale l'avere introdotto quelle società nei cantieri in piena autonomia, dimostrava la centralità EL ruolo EL GR. In ricorso anzi si obietta di non avere mai contestato di avere «portato varie imprese in cantiere», avendo piuttosto chiarito che tale condotta non fosse indice di attività gestoria ma solo EL ruolo di legale rappresentante di tali imprese. L'obiezione è completamente fuori fuoco, poiché non risponde - dandolo per presupposto che resta tuttavia non agganciato alle risultanze obiettive EL processo - al rilievo dei giudici di merito secondo cui non esisteva alcun titolo giustificativo ELla presenza di quelle imprese nel cantiere se non nella volontà EL GR medesimo. E tanto rivela una centralità gestoria non contestabile logicamente, poiché esprime l'individuazione da parte ELla società ADN IM dei soggetti che avrebbero curato la realizzazione ELl'immobile. Né in senso contrario può essere valorizzato il fatto che il SO avesse indirizzato l'ordine di servizio EL 2 febbraio 2010 non al GR, ma ad Armando AR, posto che, all'evidenza, una comunicazione formale deve necessariamente avere (quantomeno anche) destinatari che ricoprano incarichi formali. E tale era il AR, socio ELla ADN IM, oltre che padre ELla moglie EL GR. DE resto, l'esistenza di attività non riconducibili ai ruoli con i quali il GR ha inteso giustificare le condotte emerse nel corso ELl'istruttoria è tema EL quale il ricorso è consapevole, al punto che, in termini assertivi e di assoluta genericità, pretende di giustificarle valorizzando il legame di coniugio con la AR. Quanto alle critiche indirizzate alla valutazione ELle prove testimoniali operata dalla Corte d'appello, occorre premettere, a parte il rilievo sulla necessaria valutazione unitaria ELle risultanze istruttorie EL quale s'è detto, che è estraneo all'ambito applicativo ELl'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato ELla prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti EL giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento EL significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 EL 22/03/2021). Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione EL risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 EL 11/01/2007, Ienco, Rv. 5 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 EL 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato ELla Corte di cassazione i rilievi in merito al significato ELla prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 EL 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 EL 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto EL processo, rilevante e decisivo, ELla rappresentazione che di esso dà la motivazione EL provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito ELl'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 EL 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Limitando, pertanto, l'analisi ELle critiche ai soli snodi nei quali con il primo motivo si investe la valutazione ELle risultanze istruttorie, si osserva, al netto di quanto già rilevato supra a proposito ELle dichiarazioni dei testi SO e DEl'Agnese, si osserva: a) che il tema ELla presenza di imprese riconducibili al GR e di altre non riconducibili - ma comunque per titoli non conosciuti dal direttore dei lavori - è EL tutto frainteso in ricorso, per le ragioni sopra ricordate, giacché la questione centrale è che, secondo l'accertamento dei giudici di merito, siffatta presenza, in quanto espressione ELla volontà EL medesimo ricorrente, dimostrava il suo ruolo gestorio nell'individuazione dei soggetti incaricati di curare la realizzazione ELl'opera; b) che il tema EL conflitto di interessi che si veniva in tal modo a concretizzare viene introdotto dalla Corte d'appello, a ben guardare, per sottolineare che al contrasto di posizioni formali faceva da riscontro una comunanza di interessi sostanziali, ossia per corroborare l'assunto di un ruolo gestorio svolto attraverso l'utilizzazione di una pluralità di soggetti, formalmente distinti, ma assoggettati a controllo unitario;
c) che il fatto che il DEl'Agnese, ossia il nuovo direttore dei lavori, abbia confermato che fosse stato il GR a consegnargli tutta la documentazione necessaria allo svolgimento ELl'incarico, non è reso irrilevante dal rilievo critico per il quale non vi era alcuna necessità che la AR si interfacciasse con il direttore dei lavori, dal momento che ciò che resta inspiegato - e che deve essere apprezzato unitamente ai restanti elementi di prova - è perché fosse il GR a consegnare sempre la documentazione;
d) che l'espressione usata dalla sentenza impugnata, quanto alla portata EL narrato EL teste Durante, è chiarissima nel suo significato, giacché dalle dichiarazioni la Corte territoriale ha tratto la prova che il GR non si era limitato ad affrontare questioni tecniche, ma si era occupato di «tutto (enfasi di chi scrive per sottolineare dove si coglie il senso ELla puntualizzazione ELla motivazione) quanto concerne aspetti tecnici»; e) che non è esatto che il teste non abbia riferito di avere ricevuto indicazioni e istruzioni da parte EL GR, giacché, secondo la ricostruzione ELla sentenza impugnata che 6 precede siffatto giudizio di sintesi - contro il quale insorge il ricorrente -, l'imputato gli aveva chiesto di smontare i ponteggi e di portare parte degli stessi presso un luogo da lui indicato, laddove la natura di siffatte istruzioni attiene alla valutazione ELle risultanze istruttorie;
f) che, quanto al teste Bellot, al netto ELle sovrabbondanti considerazioni sulle critiche altrove svolte dalla difesa all'attendibilità EL teste SO, il cuore ELla motivazione si coglie nel fatto che la Corte territoriale ha escluso razionalmente la tesi EL «maneggiamento», ossia ELla falsificazione, da parte EL primo, EL documento recante la data EL 1° dicembre 2006, nel quale compare il GR come acquirente, per sé o per persona da nominare, EL terreno sul quale sarebbe stato realizzato l'edificio, osservando che non era dato comprendere il movente di tale condotta;
g) che tale motivazione attiene al merito ELle valutazioni istruttorie e non presenta alcun profilo di illogicità; h) che il denunciato contrasto tra le dichiarazioni EL Bellot e quelle EL SO, oltre a riposare sulla personale sintesi EL contenuto ELle stesse, non collide in alcun modo con l'esistenza ELla scrittura privata EL 10 dicembre 2006, che va colta non a posteriori, una volta che altro è stato l'esito ELle trattative e ELla dinamica negoziale - come è normale che sia rispetto agli scenari che possono aprirsi all'esito ELle contrattazioni - ma proprio perché confermativa EL ruolo ELl'imputato in queste ultime;
h) che, pertanto, l'esame complessivo ELla motivazione rivela che essa è tutt'altro che mancante rispetto alle censure svolte dall'imputato; i) che i rilievi dedicati alle dichiarazioni EL teste DE PU, come pure dei testi IC e ET, a tacer ELla assoluta assertività dei rilievi, quanto a questi ultimi, sono privi di decisività per l'assorbente ragione - peraltro ampiamente chiarita dalla sentenza impugnata - che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o ELle funzioni ELl'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione ELl'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 EL 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). Ne discende che non si coglie alcuna carenza motivazionale o alcun ricorso ad argomentazioni prive di razionale credibilità, tali da lasciare insuperato un ambito di ragionevole dubbio sulla colpevolezza ELl'imputato. Può essere qui aggiunto il rilievo ELl'assoluta genericità ELla critica che investe la distrazione EL p.c., che viene razionalmente argomentata dalla sentenza impugnata alla luce di una valutazione di non credibilità ELla dichiarazione ELla teste IC GR, apprezzata su un piano obiettivo, alla luce ELla non immediatezza ELla denuncia di furto, quale dalla stessa testimone riferita. Si 7 tratta di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità per le ragioni sopra ricordate. In tal modo sottolineata la manifesta infondatezza o assenza di specificità ELle critiche che hanno investito il percorso motivazionale che ha condotto ad attribuire al GR sin dalla costituzione ELla società ADN IM il ruolo di amministratore di fatto, va infine rilevato che privo di qualunque base giustificativa è, rispetto alla sentenza impugnata, la critica particolarmente sviluppata nel secondo, a proposito EL titolo di attribuzione ELla responsabilità. Ora, le doglianze si concentrano sui rilievi generali che la sentenza di primo grado dedica al tema ELla responsabilità degli amministratori di fatto e di diritto. Posto che tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello hanno ricostruito una responsabilità ELla AR e EL GR fondata, per quanto rileva in questa sede, sull'assenza di ruoli nettamente distinti e sulle rilevanti ingerenze EL secondo non solo negli aspetti tecnici ma anche in quelli gestionali (e ciò senza trascurare il profilo ELl'essere, direttamente o indirettamente, il beneficiario di varie condotte distrattive) - e su questi punti vale quanto sopra rilevato - la critica resta EL tutto infondata anche se apprezzata con riguardo alla regolarità ELla contestazione. E infatti In tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali EL fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi. (Sez. 5, n. 16993 EL 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01; v., con riguardo ad un caso nel quale è stato escluso che la mancata specificazione, nel capo di imputazione, ELla condotta criminosa in concorso avesse leso l'esercizio EL diritto di difesa, Sez. 6, n. 17893 EL 09/04/2009, Zuccarelli, Rv. 243657 - 01). Senonché la responsabilità concorsuale risulta all'evidenza dal capo di imputazione e tale emerge dal complesso ELla motivazione ELla sentenza di primo grado, se la si esamina anche con riguardo alle parti specificamente destinate all'esame ELle singole vicende contestate. Ne discende, EL pari, oltre all'assenza di qualunque pregiudizio per l'esercizio EL diritto di difesa - infatti ampiamente dispiegatosi -, l'assoluta erroneità ELla lamentata violazione ELl'art. 521 cod. proc. pen. 2. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, si osserva che il capo di imputazione ha riguardo alla irregolare tenuta dei libri e ELle altre scritture contabili, salvo poi introdurre una esemplificazione ("in particolare") concernente la mancata annotazione di fatture nei registri contabili IVA. 8 Senza indugiare ulteriormente sul tema ELl'omessa consegna ELle scritture contabili, espressamente ritenuto fuori EL fuoco ELla contestazione, per come interpretata dal giudice di primo grado con statuizione non impugnata dal P.M., va osservato: a) che i rilievi ELla Corte territoriale alle omissioni contabili si giustificano ragionevolmente con la volontà di replicare ai rilievi difensivi con i quali si apre il terzo motivo ELl'appello; b) per il resto la sentenza impugnata, senza decampare dai limiti obiettivi EL capo di imputazione e dai temi affrontati dal Tribunale e dall'atto di appello, ha preso atto che persino la consulente ELla difesa per ricostruire la contabilità aveva dovuto far riferimento su elementi extracontabili e impiegare presunzioni e che la curatrice aveva dovuto esaminare gli estratti conto di altre società giungere a ricostruire, peraltro parzialmente, il patrimonio e il movimento degli affari ELla società fallita. Ora diversamente da quanto ritenuto dal P.G. nelle sue conclusioni, l'affermazione di responsabilità non riposa affatto sulla (mera) omessa consegna degli estratti conto bancari, ma sull'inidoneità ELla documentazione consegnata a ricostruire, pur con il notevole impegno profuso dalla curatrice e dalla stessa consulente di parte, in termini obiettivamente fondati il movimento degli affari e il patrimonio ELla società. Il fatto che attraverso l'esame degli estratti conto (anche di altre società) sia stato possibile raggiungere una parziale ricostruzione non significa affatto che solo essi mancassero. Ad es., la Corte d'appello osserva che i registri di acquisto e vendita non erano sufficienti e che alcune fatture consegnate alla curatrice non erano state registrate in contabilità. Proprio il fatto che la stessa consulente di parte sia giunta a risultati non completamente fondati su obiettivi dati risultanti dalle scritture rende EL tutto vano l'indugiare - in termini, peraltro, di inammissibile rivalutazione ELle risultanze istruttorie - sulla dimostrazione ELla consegna di tutta la documentazione necessaria. Quanto al profilo soggettivo, nel rinviare a quanto rilevato supra sub 1, non è esatto che il GR sia stato ritenuto responsabile in primo grado per non avere impedito all'amministratore di diritto di rendersi responsabile EL reato EL quale si tratta. Sia il Tribunale che la Corte d'appello, alla luce degli elementi fattuali dei quali s'è fatta menzione sopra, hanno valorizzato l'ingerenza ELl'imputato in tutti gli aspetti ELla vita societaria, il legame di coniugio e, infine, il fatto che il GR e le società da lui amministrate fossero destinatari di pagamenti privi di formale giustificazione (in tale contesto il tema ELla ELega ad operare su un conto appare elemento di mero contorno rispetto al carattere stringente ELle restanti argomentazioni). 9 In tale contesto, deve solo ricordarsi che l'amministratore "di fatto" ELla società fallita è da ritenere gravato ELl'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 EL 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01, proprio con riguardo ad un'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali, nonché al versamento, in favore ELla Cassa ELle ammende, di una somma che, in ragione ELle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle Ammende. Così deciso il 20/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte EL Sostituto Procuratore generale, dott. EA Venegoni, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata, limitatamente al quarto motivo di ricorso e dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza EL ricorso nel resto, nonché conclusioni scritte nell'interesse ELlpmputato, con le quali si insiste per l'accoglimento EL ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3352 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 20/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza EL 22 aprile 2021 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato ER EA GR alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e patrimoniale attribuitigli, nei limiti che verranno infra esaminati, quale amministratore di fatto ELla ADN IM di IA AR & C. s.n.c., dichiarata fallita in data 10 maggio 2012. 2. Nell'interesse ELl'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo al tema ELla dimostrazione ELla qualifica di amministratore di fatto ELl'imputato, anche con riferimento al profilo ELlo sviluppo temporale di tale ruolo, sottolineando come la Corte territoriale abbia omesso di apprezzare tutti gli elementi a disposizione, alla luce ELle deduzioni svolte con l'atto di appello e ELla necessaria applicazione ELle regole ELla logica nello svolgimento ELle argomentazioni seguite. Si osserva: a) che il GR, marito ELl'amministratrice ELla ADN IM di IA AR & C. s.a.s., non era un soggetto estraneo e non aveva mai negato di essere a conoscenza ELl'attività ELla moglie e di essersi reso disponibile a svolgere attività ausiliarie in alcune occasioni;
b) che il ruolo ELla AR non era affatto stato meramente formale, come confermato dalla condanna riportata per gli stessi reati fallimentari ascritti al marito, con sentenza divenuta definitiva;
c) che il GR aveva da sempre lavorato in ambito immobiliare, aveva una competenza specifica ed era legale rappresentante di altre società, tutte operanti nel settore ELl'edilizia (la IC s.a.s., la DA.MA . s.a.s e la IM IC s.r.l.), che avevano lavorato anche all'interno EL cantiere nel quale si era svolta l'attività ELla società poi fallita;
d) che nel giugno 2010 il GR aveva assunto l'incarico di responsabile dei lavori in quest'ultimo cantiere. Alla luce dei superiori rilievi il ricorso critica la valutazione operata dalla Corte territoriale, che avrebbe eluso le considerazioni difensive, in relazione alle deposizioni dei testi SO, DEl'Agnese, Durante, Bellot, DE PU, in tal modo determinando anche una violazione EL criterio di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Sotto una distinta, ma concorrente prospettiva si critica la valutazione di irrilevanza ELla presenza di una amministratrice di diritto che, come il dibattimento aveva confermato, non era un semplice prestanome, avendo svolto attività gestoria in via esclusiva, continuativa e a tempo pieno, con la conseguenza che maggiormente rigoroso avrebbe dovuto essere l'apparato 1 argomentativo destinato ad individuare i compiti gestori ELl'imputato, la cui presenza nel cantiere e nella vita ELla società era, per quanto sopra detto, altrimenti spiegata. A questo riguardo, con riferimento al tema ELla ELega conferita dalla AR al GR ad operare su un conto corrente nell'agosto 2010 si sottolinea l'assenza di motivazione, quanto alla marginalità ELla vicenda, sia negli aspetti cronologici sia in quelli oggettivi. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al profilo ELla individuazione cronologica ELl'asserito ruolo di amministratore di fatto EL GR, per avere la Corte territoriale omesso di operare qualunque distinguo temporale, nonostante che i testimoni ascoltati avessero fatto tutti riferimento ad un periodo più circoscritto rispetto a quello indicato nel capo di imputazione, che si estende dalla data di costituzione ELla società sino alla data ELla dichiarazione di fallimento. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dimostrazione EL ruolo ricoperto dall'imputato con riguardo agli illeciti che gli sono attribuiti. Si osserva che, non essendo stata contestata alcuna ipotesi di concorso, l'atto di appello aveva sollevato la questione ELla individuazione ELle condotte materiali ascrivibili al GR anziché alla AR, dal momento che l'attribuzione di tutte le condotte stesse in forza EL richiamo all'art. 40, secondo comma, cod. pen. (anch'esso non indicato nel capo di imputazione) si era tradotto in un'evidente violazione EL diritto di difesa e EL contraddittorio. Si osserva, altresì, che, anche a voler superare il problema ELla modifica operata dalla sentenza di primo grado EL titolo di responsabilità, era comunque mancata la prova - e la motivazione correlata - in ordine al ruolo EL GR per l'intero arco temporale nel quale le condotte si sarebbero sviluppate e ELla consapevolezza ELle stesse, quali assunte dall'amministratore di diritto. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Rilevato che, secondo la sentenza impugnata, la condanna in primo grado riguarda la irregolare tenuta ELle scritture contabili e non quella, pure in origine contestata, di omessa tenuta, si osserva che la Corte territoriale si era soffermata sui profili - ormai irrilevanti per quanto detto - ELl'omessa tenuta EL libro giornale, EL libro degli inventari e ELla documentazione bancaria, laddove l'irregolare tenuta riguardava i registri contabili a fini IVA, sui quali si registrava il silenzio dei giudici di secondo grado. Fermi i superiori rilievi, osserva il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di affrontare il tema, argomentato in relazione alla prova documentale e 2 testimoniale raccolta, ELl'avvenuta consegna di tutta la documentazione bancaria, con la conseguenza che, al più, sarebbe stato possibile prospettare la sussistenza ELla bancarotta semplice documentale. Sotto ulteriore, distinto profilo si svolgono critiche rispetto alla ritenuta sussistenza ELl'elemento soggettivo, alla luce di considerazioni che, mutatis mutandis, si muovono nella medesima prospettiva EL terzo motivo, sia con riferimento alla violazione ELl'art. 521 cod. proc. pen., sia con riferimento alla mancanza di apparato argomentativo idoneo a giustificare la condanna EL GR per non avere impedito alla moglie di tenere i registri contabili a fini IVA in maniera irregolare e completa. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla qualifica di amministratore di fatto EL GR alla data ELle operazioni distrattive poste in essere dalla AR e alla necessaria sussistenza ELl'elemento soggettivo EL reato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi ELl'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte EL Sostituto Procuratore generale, dott. EA Venegoni, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata, limitatamente al quarto motivo di ricorso e dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza EL ricorso nel resto, nonché conclusioni scritte nell'interesse ELl'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento EL ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Al riguardo, occorre premettere, per comodità di esposizione, che secondo il consolidato orientamento ELla giurisprudenza di legittimità, il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria EL contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità EL caso concreto (Sez. 2, n. 32619 EL 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). In questa prospettiva - che rende logica e giuridicamente corretta l'affermazione ELla sentenza impugnata, secondo la quale le condotte ELl'imputato, isolatamente considerate non erano riconducibili al profilo ELl'amministratore di 3 società, mentre assumevano portata dimostrativa EL ruolo gestorio ove «complessivamente valutate e considerate» -, l'elemento unificante dei dati che verranno esaminati nel prosieguo, alla luce ELle critiche sollevate in ricorso, è rappresentato dal fatto che le condotte distrattive attribuite all'imputato consistono, come nella sostanza riconosce il ricorrente nell'incipit EL quinto motivo: a) in pagamenti non giustificati eseguiti, negli anni 2006 e 2007, in favore ELla società IM IC e nella IM DA.MA . s.a.s., ossia in favore di società pacificamente riconducibili al GR, che ne era il legale rappresentante;
b) in pagamenti non giustificati eseguiti in favore EL padre ELla AR, EL GR TE (nel periodo tra il 15 gennaio 2007 e il 22 febbraio 2008) nonché in favore di altre persone fisiche appartenenti alla cerchia familiare degli imputati. Ai fini che qui rilevano - ossia ai fini ELl'individuazione ELla logicità ELla motivazione che sorregge la responsabilità EL GR e in difetto di puntuali rilievi rispetto all'analitica ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado quanto alle singole operazioni distrattive (oltre si esaminerà la questione EL p.c. oggetto di distrazione, cui il quinto motivo dedica alcune considerazioni finali) -, il dato appare di assoluta centralità. Esso, infatti, sgretola la critica che vorrebbe il ricorrente comparso nella vita ELla società solo verso la fine EL 2008, alla luce EL narrato testimoniale, e comprova la logicità ELla conclusione dei giudici di merito fondata sulla solidità EL criterio ELl'interesse e dei dati che mostrano un coinvolgimento EL GR ab origine nella vita ELla società fallita (ossia il tema affrontato, in particolare, nel secondo e nel quinto motivo di ricorso, ma che attraversa comunque l'intero atto di impugnazione) con compiti - come puntualmente rilevato dalla sentenza di merito - rimasti inalterati nel tempo: ciò che spiega perché la Corte territoriale ritenga razionalmente le dichiarazioni EL teste DEl'Agnese confermative di quelle EL SO, a dispetto EL mutamento dei ruoli formali con i quali la difesa ha tentato di giustificare le condotte descritte dai testimoni. La sostanziale identità di ruolo EL ricorrente, solo nel giugno 2010 nominato responsabile dei lavori, laddove, prima, secondo la prospettazione difensiva, il GR sarebbe stato il rappresentante di altri soggetti giuridici imprenditoriali impegnati nel cantiere, comprova l'unitario ruolo di fatto di gestore ELla società ADN IM s.a.s. ELla quale si tratta. D'altra parte, a tacere EL dinamismo EL GR nelle trattative per l'acquisto EL terreno sul quale avrebbe dovuto essere realizzato l'immobile come pure per la vendita di alcun unità immobiliari, proprio il fatto che, secondo quanto dichiarato dal teste SO, egli avesse fatto intervenire in cantiere ELle imprese sconosciute al primo, ossia al direttore dei lavori, è argomento di assoluta 4 solidità logica con la quale il ricorso non si confronta in alcun modo, se non per considerarlo il presupposto ELla presenza EL ricorrente nel cantiere. Ma il punto è che rimasto priva di specifica confutazione proprio il rilievo ELla Corte territoriale, secondo la quale l'avere introdotto quelle società nei cantieri in piena autonomia, dimostrava la centralità EL ruolo EL GR. In ricorso anzi si obietta di non avere mai contestato di avere «portato varie imprese in cantiere», avendo piuttosto chiarito che tale condotta non fosse indice di attività gestoria ma solo EL ruolo di legale rappresentante di tali imprese. L'obiezione è completamente fuori fuoco, poiché non risponde - dandolo per presupposto che resta tuttavia non agganciato alle risultanze obiettive EL processo - al rilievo dei giudici di merito secondo cui non esisteva alcun titolo giustificativo ELla presenza di quelle imprese nel cantiere se non nella volontà EL GR medesimo. E tanto rivela una centralità gestoria non contestabile logicamente, poiché esprime l'individuazione da parte ELla società ADN IM dei soggetti che avrebbero curato la realizzazione ELl'immobile. Né in senso contrario può essere valorizzato il fatto che il SO avesse indirizzato l'ordine di servizio EL 2 febbraio 2010 non al GR, ma ad Armando AR, posto che, all'evidenza, una comunicazione formale deve necessariamente avere (quantomeno anche) destinatari che ricoprano incarichi formali. E tale era il AR, socio ELla ADN IM, oltre che padre ELla moglie EL GR. DE resto, l'esistenza di attività non riconducibili ai ruoli con i quali il GR ha inteso giustificare le condotte emerse nel corso ELl'istruttoria è tema EL quale il ricorso è consapevole, al punto che, in termini assertivi e di assoluta genericità, pretende di giustificarle valorizzando il legame di coniugio con la AR. Quanto alle critiche indirizzate alla valutazione ELle prove testimoniali operata dalla Corte d'appello, occorre premettere, a parte il rilievo sulla necessaria valutazione unitaria ELle risultanze istruttorie EL quale s'è detto, che è estraneo all'ambito applicativo ELl'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato ELla prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti EL giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento EL significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 EL 22/03/2021). Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione EL risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 EL 11/01/2007, Ienco, Rv. 5 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 EL 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato ELla Corte di cassazione i rilievi in merito al significato ELla prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 EL 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 EL 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto EL processo, rilevante e decisivo, ELla rappresentazione che di esso dà la motivazione EL provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito ELl'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 EL 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Limitando, pertanto, l'analisi ELle critiche ai soli snodi nei quali con il primo motivo si investe la valutazione ELle risultanze istruttorie, si osserva, al netto di quanto già rilevato supra a proposito ELle dichiarazioni dei testi SO e DEl'Agnese, si osserva: a) che il tema ELla presenza di imprese riconducibili al GR e di altre non riconducibili - ma comunque per titoli non conosciuti dal direttore dei lavori - è EL tutto frainteso in ricorso, per le ragioni sopra ricordate, giacché la questione centrale è che, secondo l'accertamento dei giudici di merito, siffatta presenza, in quanto espressione ELla volontà EL medesimo ricorrente, dimostrava il suo ruolo gestorio nell'individuazione dei soggetti incaricati di curare la realizzazione ELl'opera; b) che il tema EL conflitto di interessi che si veniva in tal modo a concretizzare viene introdotto dalla Corte d'appello, a ben guardare, per sottolineare che al contrasto di posizioni formali faceva da riscontro una comunanza di interessi sostanziali, ossia per corroborare l'assunto di un ruolo gestorio svolto attraverso l'utilizzazione di una pluralità di soggetti, formalmente distinti, ma assoggettati a controllo unitario;
c) che il fatto che il DEl'Agnese, ossia il nuovo direttore dei lavori, abbia confermato che fosse stato il GR a consegnargli tutta la documentazione necessaria allo svolgimento ELl'incarico, non è reso irrilevante dal rilievo critico per il quale non vi era alcuna necessità che la AR si interfacciasse con il direttore dei lavori, dal momento che ciò che resta inspiegato - e che deve essere apprezzato unitamente ai restanti elementi di prova - è perché fosse il GR a consegnare sempre la documentazione;
d) che l'espressione usata dalla sentenza impugnata, quanto alla portata EL narrato EL teste Durante, è chiarissima nel suo significato, giacché dalle dichiarazioni la Corte territoriale ha tratto la prova che il GR non si era limitato ad affrontare questioni tecniche, ma si era occupato di «tutto (enfasi di chi scrive per sottolineare dove si coglie il senso ELla puntualizzazione ELla motivazione) quanto concerne aspetti tecnici»; e) che non è esatto che il teste non abbia riferito di avere ricevuto indicazioni e istruzioni da parte EL GR, giacché, secondo la ricostruzione ELla sentenza impugnata che 6 precede siffatto giudizio di sintesi - contro il quale insorge il ricorrente -, l'imputato gli aveva chiesto di smontare i ponteggi e di portare parte degli stessi presso un luogo da lui indicato, laddove la natura di siffatte istruzioni attiene alla valutazione ELle risultanze istruttorie;
f) che, quanto al teste Bellot, al netto ELle sovrabbondanti considerazioni sulle critiche altrove svolte dalla difesa all'attendibilità EL teste SO, il cuore ELla motivazione si coglie nel fatto che la Corte territoriale ha escluso razionalmente la tesi EL «maneggiamento», ossia ELla falsificazione, da parte EL primo, EL documento recante la data EL 1° dicembre 2006, nel quale compare il GR come acquirente, per sé o per persona da nominare, EL terreno sul quale sarebbe stato realizzato l'edificio, osservando che non era dato comprendere il movente di tale condotta;
g) che tale motivazione attiene al merito ELle valutazioni istruttorie e non presenta alcun profilo di illogicità; h) che il denunciato contrasto tra le dichiarazioni EL Bellot e quelle EL SO, oltre a riposare sulla personale sintesi EL contenuto ELle stesse, non collide in alcun modo con l'esistenza ELla scrittura privata EL 10 dicembre 2006, che va colta non a posteriori, una volta che altro è stato l'esito ELle trattative e ELla dinamica negoziale - come è normale che sia rispetto agli scenari che possono aprirsi all'esito ELle contrattazioni - ma proprio perché confermativa EL ruolo ELl'imputato in queste ultime;
h) che, pertanto, l'esame complessivo ELla motivazione rivela che essa è tutt'altro che mancante rispetto alle censure svolte dall'imputato; i) che i rilievi dedicati alle dichiarazioni EL teste DE PU, come pure dei testi IC e ET, a tacer ELla assoluta assertività dei rilievi, quanto a questi ultimi, sono privi di decisività per l'assorbente ragione - peraltro ampiamente chiarita dalla sentenza impugnata - che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o ELle funzioni ELl'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione ELl'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 EL 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). Ne discende che non si coglie alcuna carenza motivazionale o alcun ricorso ad argomentazioni prive di razionale credibilità, tali da lasciare insuperato un ambito di ragionevole dubbio sulla colpevolezza ELl'imputato. Può essere qui aggiunto il rilievo ELl'assoluta genericità ELla critica che investe la distrazione EL p.c., che viene razionalmente argomentata dalla sentenza impugnata alla luce di una valutazione di non credibilità ELla dichiarazione ELla teste IC GR, apprezzata su un piano obiettivo, alla luce ELla non immediatezza ELla denuncia di furto, quale dalla stessa testimone riferita. Si 7 tratta di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità per le ragioni sopra ricordate. In tal modo sottolineata la manifesta infondatezza o assenza di specificità ELle critiche che hanno investito il percorso motivazionale che ha condotto ad attribuire al GR sin dalla costituzione ELla società ADN IM il ruolo di amministratore di fatto, va infine rilevato che privo di qualunque base giustificativa è, rispetto alla sentenza impugnata, la critica particolarmente sviluppata nel secondo, a proposito EL titolo di attribuzione ELla responsabilità. Ora, le doglianze si concentrano sui rilievi generali che la sentenza di primo grado dedica al tema ELla responsabilità degli amministratori di fatto e di diritto. Posto che tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello hanno ricostruito una responsabilità ELla AR e EL GR fondata, per quanto rileva in questa sede, sull'assenza di ruoli nettamente distinti e sulle rilevanti ingerenze EL secondo non solo negli aspetti tecnici ma anche in quelli gestionali (e ciò senza trascurare il profilo ELl'essere, direttamente o indirettamente, il beneficiario di varie condotte distrattive) - e su questi punti vale quanto sopra rilevato - la critica resta EL tutto infondata anche se apprezzata con riguardo alla regolarità ELla contestazione. E infatti In tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali EL fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi. (Sez. 5, n. 16993 EL 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01; v., con riguardo ad un caso nel quale è stato escluso che la mancata specificazione, nel capo di imputazione, ELla condotta criminosa in concorso avesse leso l'esercizio EL diritto di difesa, Sez. 6, n. 17893 EL 09/04/2009, Zuccarelli, Rv. 243657 - 01). Senonché la responsabilità concorsuale risulta all'evidenza dal capo di imputazione e tale emerge dal complesso ELla motivazione ELla sentenza di primo grado, se la si esamina anche con riguardo alle parti specificamente destinate all'esame ELle singole vicende contestate. Ne discende, EL pari, oltre all'assenza di qualunque pregiudizio per l'esercizio EL diritto di difesa - infatti ampiamente dispiegatosi -, l'assoluta erroneità ELla lamentata violazione ELl'art. 521 cod. proc. pen. 2. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, si osserva che il capo di imputazione ha riguardo alla irregolare tenuta dei libri e ELle altre scritture contabili, salvo poi introdurre una esemplificazione ("in particolare") concernente la mancata annotazione di fatture nei registri contabili IVA. 8 Senza indugiare ulteriormente sul tema ELl'omessa consegna ELle scritture contabili, espressamente ritenuto fuori EL fuoco ELla contestazione, per come interpretata dal giudice di primo grado con statuizione non impugnata dal P.M., va osservato: a) che i rilievi ELla Corte territoriale alle omissioni contabili si giustificano ragionevolmente con la volontà di replicare ai rilievi difensivi con i quali si apre il terzo motivo ELl'appello; b) per il resto la sentenza impugnata, senza decampare dai limiti obiettivi EL capo di imputazione e dai temi affrontati dal Tribunale e dall'atto di appello, ha preso atto che persino la consulente ELla difesa per ricostruire la contabilità aveva dovuto far riferimento su elementi extracontabili e impiegare presunzioni e che la curatrice aveva dovuto esaminare gli estratti conto di altre società giungere a ricostruire, peraltro parzialmente, il patrimonio e il movimento degli affari ELla società fallita. Ora diversamente da quanto ritenuto dal P.G. nelle sue conclusioni, l'affermazione di responsabilità non riposa affatto sulla (mera) omessa consegna degli estratti conto bancari, ma sull'inidoneità ELla documentazione consegnata a ricostruire, pur con il notevole impegno profuso dalla curatrice e dalla stessa consulente di parte, in termini obiettivamente fondati il movimento degli affari e il patrimonio ELla società. Il fatto che attraverso l'esame degli estratti conto (anche di altre società) sia stato possibile raggiungere una parziale ricostruzione non significa affatto che solo essi mancassero. Ad es., la Corte d'appello osserva che i registri di acquisto e vendita non erano sufficienti e che alcune fatture consegnate alla curatrice non erano state registrate in contabilità. Proprio il fatto che la stessa consulente di parte sia giunta a risultati non completamente fondati su obiettivi dati risultanti dalle scritture rende EL tutto vano l'indugiare - in termini, peraltro, di inammissibile rivalutazione ELle risultanze istruttorie - sulla dimostrazione ELla consegna di tutta la documentazione necessaria. Quanto al profilo soggettivo, nel rinviare a quanto rilevato supra sub 1, non è esatto che il GR sia stato ritenuto responsabile in primo grado per non avere impedito all'amministratore di diritto di rendersi responsabile EL reato EL quale si tratta. Sia il Tribunale che la Corte d'appello, alla luce degli elementi fattuali dei quali s'è fatta menzione sopra, hanno valorizzato l'ingerenza ELl'imputato in tutti gli aspetti ELla vita societaria, il legame di coniugio e, infine, il fatto che il GR e le società da lui amministrate fossero destinatari di pagamenti privi di formale giustificazione (in tale contesto il tema ELla ELega ad operare su un conto appare elemento di mero contorno rispetto al carattere stringente ELle restanti argomentazioni). 9 In tale contesto, deve solo ricordarsi che l'amministratore "di fatto" ELla società fallita è da ritenere gravato ELl'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 EL 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01, proprio con riguardo ad un'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali, nonché al versamento, in favore ELla Cassa ELle ammende, di una somma che, in ragione ELle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle Ammende. Così deciso il 20/12/2022