Art. 12.
Borse di studio per l'accesso all'universita'
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all' articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 , gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012 . Per le finalita' di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012 , e sono ripartite con le modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo. Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalita' del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento.
((1-bis.)) Le risorse di cui al comma 1, ((secondo periodo)) , non costituiscono incremento del fondo di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012 , e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 .
Borse di studio per l'accesso all'universita'
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all' articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 , gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012 . Per le finalita' di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012 , e sono ripartite con le modalita' ordinariamente previste per il fondo medesimo. Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalita' del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento.
((1-bis.)) Le risorse di cui al comma 1, ((secondo periodo)) , non costituiscono incremento del fondo di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012 , e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 .